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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/10/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa TI Di RO in data 26/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2173/2022R.g.
Tra
n.01/12/1990 (c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Russomanno
OPPONENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Concetta Mazzara
OPPOSTA
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 11/10/2022, depositato in data 10/10/2022,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio con cui p roponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.72/2022 DEL 27.07.2022, reso dall'intestato Tribunale nell'ambito del giudizio monitorio n. 1626/2022 R.G.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 21.12.2022, 08.03.2023, 15.11.2023, 23.04.2024,
15.04.2025 all'udienza del 21.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il 1 Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
Come osservato dall'opposta, il contributo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno1988 n. 3717).
L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge CP_2
12.3.68, n. 334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di Vibo Valentia affidano all' la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza CP_3 contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia
(F.I.M.I.) e 1 1% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare
l' a trattenere l'importo convenuto. La sottoscrizione vale come autorizzazione per CP_3
l' a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei CP_3 contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione “La Sede dell provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato CP_3 la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1
D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…” CP_ Dall'esame della documentazione versata in atti è emerso come l' di Vibo Valentia abbia trasmesso all'opponente, la richiesta per il versamento dei contributi CAC e MI (menzionati
Pag. 2 di 3 con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di Indennità Integrativa di malattia e di
Infortunio legge 12/03/1968 n. 334”, art. 4 Convenzione).
Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo CP_3 stesso (art. 3 convenzione), ne discende che per il recupero coattivo del dovuto deve procedere il MIV nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico.
Nella specie l'Ente opposto, titolare del credito ingiunto, ha agito per il recupero dello stesso, dichiarando di non essersi avvalso di altri Enti per la sua riscossione coattiva quali o CP_3
. Ne consegue la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta e conseguentemente il CP_4 rigetto dell'opposizione. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente ex art.91c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 72/2022, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia il 27.07.2022,
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro
852,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali forfettarie al 15%, come per legge.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 26 ottobre 2025
Il Giudice
TI Di RO
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