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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/07/2024, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 34/2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.11.1969 e residente in [...]° Strada n.1, rappresentata e difesa dall'avv. Meri Cossignani
RICORRENTE
CONTRO , C.F. nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
(AP) il 29.10.1966 e residente in [...] in C.da Pianelle n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Rupilli
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 19.07.2024 ha dichiarato che “nulla si oppone”
OGGETTO: cessazione degli effetti civili DE matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- in data 10.07.1993 ha contratto matrimonio concordatario in Spinetoli con il IG.
, nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_1
LO DE RO (AP) in C.da Pianelle n. 12;
- il matrimonio è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio DE Comune di
Spinetoli DE 1993 con Atto n. -2 Serie A;
- dalla loro unione sono nati tre figli: il 6.12.1993 a San Benedetto DE RO;
Per_1
il 5.5.1995 a San Benedetto DE RO;
il 21.12.2002 a San Benedetto Per_2 Per_3
DE RO;
matrimonio nasceva il 15.6.2010 a San Benedetto DE RO,
[...]
( ), minore;
Controparte_2 C.F._3 - con decreto DE 15.10.2014, nel procedimento n. R.G. 1054/2014, il Tribunale di
Ascoli Piceno omologava la separazione dei coniugi;
- dalla data DEla sentenza le parti non hanno più convissuto, né appare possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale dei coniugi, per cui sussistevano i presupposti personali e giuridici per la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
- la IG.ra in conformità alle condizioni di separazione, ha vissuto nella casa Pt_1
coniugale di proprietà di entrambi i coniugi unitamente ai figli e;
Per_2 Per_3
- da agosto 2023 , nel frattempo laureatasi e divenuta economicamente Per_2
autosufficiente, si è trasferita in altra abitazione, mentre , studente universitario Per_3
non ancora economicamente autosufficiente, continua a vivere con la madre pur alloggiando, sia pure non in maniera stabile, anche a Roma per la frequentazione DE corso universitario;
- da maggio 2019 il IG. cessava di corrispondere l'assegno di mantenimento CP_1
per la figlia (divenuta economicamente indipendente solo nel 2023) e dal mese Per_2
di settembre 2023 sospendeva anche il pagamento DE contributo per il mantenimento DE figlio;
Per_3
- il IG. non aveva neanche mai rimborsato alla moglie, sin dalla separazione, CP_1
le spese straordinarie, ivi comprese quelle mediche e scolastiche, sostenute nell'interesse dei figli.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto DE 11.01.2024, il Presidente DE Tribunale designava quale Giudice relatore la Dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione DEle parti dinanzi ad essa l'udienza DE 14.5.2024.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza venivano notificati al IG.
a cura DEl'attrice, in data 04.03.2024. CP_1 Il resistente costituitosi in giudizio aderiva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio ma si opponeva alla quantificazione DEl'assegno di mantenimento per il figlio , chiedendone la determinazione in un importo pari Per_3
a Euro 100,00 mensili in ragione DEla sua precaria situazione economica.
All'udienza DE 14.05.2024 le parti chiedevano un breve rinvio per formalizzare l'accordo tra le parti e il G.I. rinviava per la precisazione DEle conclusioni all'udienza DE 06.06.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c.
Nelle note per la trattazione scritta depositate congiuntamente in data 05.06.2024, i difensori DEle parti chiedevano un brevissimo rinvio in quanto, prevedendo l'eventuale accordo il trasferimento immobiliare, era necessario reperire documentazione idonea.
Con ordinanza DE 06.06.2024 il G.I., vista la richiesta congiunta DEle parti, rinviava la causa all'udienza DE 16.7.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare.
Con note depositate in data 15.07.2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni dichiarando di non volersi riconciliare – come da documenti sottoscritti dai coniugi depositati dai rispettivi difensori – e rappresentando di avere raggiunto un accordo alle condizioni indicate in dispositivo.
Con ordinanza DE 16.07.2024 il G.I., preso atto DEle richieste DEle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.
28, trattandosi di conclusioni congiunte.
Il Collegio osserva preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente DE Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale DEle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita. Gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari alle norme di ordine pubblico e si ritengono idonei a tutelare gli interessi DE figlio maggiorenne ma Persona_4
non autosufficiente economicamente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, preso atto DEl'accordo concluso dalle parti, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da
[...]
e , unitisi in matrimonio in 10.07.1993 in Spinetoli Parte_1 Controparte_1
(AP);
2) dispone che la cancelleria, quando questa sentenza sia divenuta definitiva, ne trasmetta copia autentica all'Ufficiale di Stato civile DE Comune di Spinetoli
(AP) per le prescritte annotazioni in quanto il matrimonio è stato trascritto nel
Registro degli atti di stato civile DE Comune di Spinetoli (AP) DEl'anno 1993
Numero 9 Parte II Serie A Ufficio 2;
3) pone a carico DE IG. un contributo per il mantenimento DE Controparte_1
figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente , nato Persona_4
il 21.12.2002 a San Benedetto DE RO (AP), pari a € 200,00= mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-VITA, oltre il 50% DEl'importo DE canone DEl'immobile locato a Roma dal ragazzo per motivi di studio, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante il versamento a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato al figlio;
4) pone a carico di entrambi i genitori nella misura DE 50% ciascuno le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DE figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente preventivamente Persona_4
concordate tra i coniugi, secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente
Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il
Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
5) Nessuna disposizione è adottata nei confronti DEla prole in relazione all'affidamento e ai diritti di visita, in quanto maggiorenne. Nessuna disposizione economica è adottata nei confronti degli altri figli e Per_1 Per_2
in quanto maggiorenni ed autosufficienti;
6) I coniugi e , in esecuzione degli accordi di Controparte_1 Parte_1
cessazione degli effetti civili DE matrimonio, si obbligano a trasferire la rispettiva propria quota di nuda proprietà (50%) DEl'immobile sito in
Monteprandone (AP) alla Via 85 Strada n. 1, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 20, Part. N. 994, Sub 3 e foglio 20, Part. N. 994, Sub 13, ai tre figli, in parti uguali tra loro, di cui si indicano le relative generalità: 1) Persona_5
nato il [...] a [...]; 2) nata il CP_3
05.05.1995 a San Benedetto DE RO;
3) nato il [...] Persona_4
a San Benedetto DE RO (AP);
7) Sempre in esecuzione degli accordi di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, l'usufrutto DEl'immobile sito in Monteprandone (AP) alla Via 85
Strada n. 1, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 20, Part. N. 994, Sub 3 e foglio
20, Part. N. 994, Sub 13, la cui nuda proprietà è trasferita come al punto 7), è riservato per l'intero in capo alla sig.ra , nata il [...] a Parte_1
Montegiorgio (FM), in forza di trasferimento da parte DE sig. Controparte_1
alla medesima DEla propria quota DE 50% DEl'usufrutto;
8) Il IGnor si obbliga al pagamento DEle spese notarili per il Controparte_1
trasferimento immobiliare di cui sopra (quote di nuda proprietà e diritto di usufrutto), così come da preventivo DE Notaio Avv. Gino Colantoni pari ad euro
1.300,00= ( euro milletrecento/00), mentre le spese tecniche DE Geom.
[...]
pari ad € 420,00= (come da preventivo) e le spese per certificazione CP_4
APE pari a € 150,00circa=, saranno ripartite al 50% tra i sig.ri e Parte_1
, senza alcun vincolo di solidarietà; Controparte_1
9) La IGnora si assume l'obbligo di pagare la totalità DEle spese Parte_1
condominiali, ordinarie e straordinarie, già maturate e maturande relative alla casa familiare sita in Monteprandone alla Via 85 Strada n. 1, sopra meglio identificata e descritta, liberando da ogni onere maturato o Controparte_1
maturando in tal senso:
10) I coniugi, attualmente comproprietari DE suddetto immobile nella misura DE 50%, dichiarano esplicitamente ai fini di legge che “l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli è elemento funzionale ed indispensabile ai fini DEla risoluzione DEla crisi coniugale”.
11) La IGnora , nata il [...] a [...], con Parte_1
il presente accordo e l'esecuzione DElo stesso dichiara di non avere più nulla a pretendere, per se medesima e per i propri figli, relativamente a crediti maturati e/o maturandi ad ogni titolo e ragione, fatta salva la corretta esecuzione DE presente accordo, nei confronti DE IGnor Controparte_1
12) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, si danno reciprocamente atto di rinunciare, in maniera consapevole ed informata, ad eventuali forme di contribuzione, a titolo di assegno di mantenimento;
13) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico;
14) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 25.07.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 34/2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.11.1969 e residente in [...]° Strada n.1, rappresentata e difesa dall'avv. Meri Cossignani
RICORRENTE
CONTRO , C.F. nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
(AP) il 29.10.1966 e residente in [...] in C.da Pianelle n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Rupilli
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 19.07.2024 ha dichiarato che “nulla si oppone”
OGGETTO: cessazione degli effetti civili DE matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- in data 10.07.1993 ha contratto matrimonio concordatario in Spinetoli con il IG.
, nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_1
LO DE RO (AP) in C.da Pianelle n. 12;
- il matrimonio è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio DE Comune di
Spinetoli DE 1993 con Atto n. -2 Serie A;
- dalla loro unione sono nati tre figli: il 6.12.1993 a San Benedetto DE RO;
Per_1
il 5.5.1995 a San Benedetto DE RO;
il 21.12.2002 a San Benedetto Per_2 Per_3
DE RO;
matrimonio nasceva il 15.6.2010 a San Benedetto DE RO,
[...]
( ), minore;
Controparte_2 C.F._3 - con decreto DE 15.10.2014, nel procedimento n. R.G. 1054/2014, il Tribunale di
Ascoli Piceno omologava la separazione dei coniugi;
- dalla data DEla sentenza le parti non hanno più convissuto, né appare possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale dei coniugi, per cui sussistevano i presupposti personali e giuridici per la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
- la IG.ra in conformità alle condizioni di separazione, ha vissuto nella casa Pt_1
coniugale di proprietà di entrambi i coniugi unitamente ai figli e;
Per_2 Per_3
- da agosto 2023 , nel frattempo laureatasi e divenuta economicamente Per_2
autosufficiente, si è trasferita in altra abitazione, mentre , studente universitario Per_3
non ancora economicamente autosufficiente, continua a vivere con la madre pur alloggiando, sia pure non in maniera stabile, anche a Roma per la frequentazione DE corso universitario;
- da maggio 2019 il IG. cessava di corrispondere l'assegno di mantenimento CP_1
per la figlia (divenuta economicamente indipendente solo nel 2023) e dal mese Per_2
di settembre 2023 sospendeva anche il pagamento DE contributo per il mantenimento DE figlio;
Per_3
- il IG. non aveva neanche mai rimborsato alla moglie, sin dalla separazione, CP_1
le spese straordinarie, ivi comprese quelle mediche e scolastiche, sostenute nell'interesse dei figli.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto DE 11.01.2024, il Presidente DE Tribunale designava quale Giudice relatore la Dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione DEle parti dinanzi ad essa l'udienza DE 14.5.2024.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza venivano notificati al IG.
a cura DEl'attrice, in data 04.03.2024. CP_1 Il resistente costituitosi in giudizio aderiva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio ma si opponeva alla quantificazione DEl'assegno di mantenimento per il figlio , chiedendone la determinazione in un importo pari Per_3
a Euro 100,00 mensili in ragione DEla sua precaria situazione economica.
All'udienza DE 14.05.2024 le parti chiedevano un breve rinvio per formalizzare l'accordo tra le parti e il G.I. rinviava per la precisazione DEle conclusioni all'udienza DE 06.06.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c.
Nelle note per la trattazione scritta depositate congiuntamente in data 05.06.2024, i difensori DEle parti chiedevano un brevissimo rinvio in quanto, prevedendo l'eventuale accordo il trasferimento immobiliare, era necessario reperire documentazione idonea.
Con ordinanza DE 06.06.2024 il G.I., vista la richiesta congiunta DEle parti, rinviava la causa all'udienza DE 16.7.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare.
Con note depositate in data 15.07.2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni dichiarando di non volersi riconciliare – come da documenti sottoscritti dai coniugi depositati dai rispettivi difensori – e rappresentando di avere raggiunto un accordo alle condizioni indicate in dispositivo.
Con ordinanza DE 16.07.2024 il G.I., preso atto DEle richieste DEle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.
28, trattandosi di conclusioni congiunte.
Il Collegio osserva preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente DE Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale DEle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita. Gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari alle norme di ordine pubblico e si ritengono idonei a tutelare gli interessi DE figlio maggiorenne ma Persona_4
non autosufficiente economicamente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, preso atto DEl'accordo concluso dalle parti, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da
[...]
e , unitisi in matrimonio in 10.07.1993 in Spinetoli Parte_1 Controparte_1
(AP);
2) dispone che la cancelleria, quando questa sentenza sia divenuta definitiva, ne trasmetta copia autentica all'Ufficiale di Stato civile DE Comune di Spinetoli
(AP) per le prescritte annotazioni in quanto il matrimonio è stato trascritto nel
Registro degli atti di stato civile DE Comune di Spinetoli (AP) DEl'anno 1993
Numero 9 Parte II Serie A Ufficio 2;
3) pone a carico DE IG. un contributo per il mantenimento DE Controparte_1
figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente , nato Persona_4
il 21.12.2002 a San Benedetto DE RO (AP), pari a € 200,00= mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-VITA, oltre il 50% DEl'importo DE canone DEl'immobile locato a Roma dal ragazzo per motivi di studio, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante il versamento a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato al figlio;
4) pone a carico di entrambi i genitori nella misura DE 50% ciascuno le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse DE figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente preventivamente Persona_4
concordate tra i coniugi, secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente
Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il
Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
5) Nessuna disposizione è adottata nei confronti DEla prole in relazione all'affidamento e ai diritti di visita, in quanto maggiorenne. Nessuna disposizione economica è adottata nei confronti degli altri figli e Per_1 Per_2
in quanto maggiorenni ed autosufficienti;
6) I coniugi e , in esecuzione degli accordi di Controparte_1 Parte_1
cessazione degli effetti civili DE matrimonio, si obbligano a trasferire la rispettiva propria quota di nuda proprietà (50%) DEl'immobile sito in
Monteprandone (AP) alla Via 85 Strada n. 1, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 20, Part. N. 994, Sub 3 e foglio 20, Part. N. 994, Sub 13, ai tre figli, in parti uguali tra loro, di cui si indicano le relative generalità: 1) Persona_5
nato il [...] a [...]; 2) nata il CP_3
05.05.1995 a San Benedetto DE RO;
3) nato il [...] Persona_4
a San Benedetto DE RO (AP);
7) Sempre in esecuzione degli accordi di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, l'usufrutto DEl'immobile sito in Monteprandone (AP) alla Via 85
Strada n. 1, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 20, Part. N. 994, Sub 3 e foglio
20, Part. N. 994, Sub 13, la cui nuda proprietà è trasferita come al punto 7), è riservato per l'intero in capo alla sig.ra , nata il [...] a Parte_1
Montegiorgio (FM), in forza di trasferimento da parte DE sig. Controparte_1
alla medesima DEla propria quota DE 50% DEl'usufrutto;
8) Il IGnor si obbliga al pagamento DEle spese notarili per il Controparte_1
trasferimento immobiliare di cui sopra (quote di nuda proprietà e diritto di usufrutto), così come da preventivo DE Notaio Avv. Gino Colantoni pari ad euro
1.300,00= ( euro milletrecento/00), mentre le spese tecniche DE Geom.
[...]
pari ad € 420,00= (come da preventivo) e le spese per certificazione CP_4
APE pari a € 150,00circa=, saranno ripartite al 50% tra i sig.ri e Parte_1
, senza alcun vincolo di solidarietà; Controparte_1
9) La IGnora si assume l'obbligo di pagare la totalità DEle spese Parte_1
condominiali, ordinarie e straordinarie, già maturate e maturande relative alla casa familiare sita in Monteprandone alla Via 85 Strada n. 1, sopra meglio identificata e descritta, liberando da ogni onere maturato o Controparte_1
maturando in tal senso:
10) I coniugi, attualmente comproprietari DE suddetto immobile nella misura DE 50%, dichiarano esplicitamente ai fini di legge che “l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli è elemento funzionale ed indispensabile ai fini DEla risoluzione DEla crisi coniugale”.
11) La IGnora , nata il [...] a [...], con Parte_1
il presente accordo e l'esecuzione DElo stesso dichiara di non avere più nulla a pretendere, per se medesima e per i propri figli, relativamente a crediti maturati e/o maturandi ad ogni titolo e ragione, fatta salva la corretta esecuzione DE presente accordo, nei confronti DE IGnor Controparte_1
12) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, si danno reciprocamente atto di rinunciare, in maniera consapevole ed informata, ad eventuali forme di contribuzione, a titolo di assegno di mantenimento;
13) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico;
14) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 25.07.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo