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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5098/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5098/2022 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Colle Del Tesoro N.20, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Mario Lucci (C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.
Ivanoe Ciocca (c.f. posta elettronica certificata: C.F._3
t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Email_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023; Persona_1
- Resistente – E
(C.F. P.IVA ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta CP_2 P.IVA_1
e difesa dall' avv. Valentino Vescio di Martirano ( C.F._4
e dall'avv. Enrica Cipolletti – Email_2
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione, estromessa dal C.F._5
giudizio per difetto di legittimazione passiva con ordinanza dell'11/7/2023;
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato l'11/10/2022, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale quanto segue: “- accertata l'invalidità pari o superiore al
74% ai sensi dell'art. 13, L. 118/71 o dell'invalidità pari o superiore al 67% dell' ex art.5, c.3
L.407/90 e art. 6, Decr. M. Sanità del 1.2.1991 e succ. modificazioni ed integrazioni per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno mensile di assistenza e dell'esenzione ticket 67% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Vinte le spese di giudizio, anche della fase di AT , da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”, per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 31/5/2023 per chiedere: “- In via CP_1
principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.Con memoria del 23/6/2023 si costituiva in giudizio la per chiedere: “In via CP_2
preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
DAL PRESENTE GIUDIZIO, rispetto al richiesto Controparte_3 accertamento dell'invalidità propedeutico al conseguimento dei benefici conseguenti, per essere la stessa totalmente estranea alla vicenda in esame come si ricava agevolmente dalla lettura della normativa nazionale e regionale di riferimento in materia e di recente giurisprudenza” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 11/7/2023, a tale udienza il
Giudice ordinava l'estromissione dal giudizio di per difetto di legittimazione CP_2 passiva e rinviava all'udienza del 24/10/2023. In data 6/9/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente e l'udienza del 24/10/2023 veniva differita d'ufficio all'udienza del 12/3/2024; a tale udienza nessuno compariva e veniva rinviata ex artt 181 e
309 cpc all'udienza del 15/3/2024; a tale udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito, veniva emessa ordinanza istruttoria del 15/3/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale con nomina del dott.
[...]
seguiva l'udienza del 14/6/2024 con giuramento e conferimento incarico al CTU Per_2 dott. il quale depositava la relazione peritale nei termini in data 2/9/2024; all'esito Per_2 dell'udienza di discussione del 18 febbraio 2025, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nella CTU medico-legale, espletata nell'ambito del procedimento n. 612/2022 dal dott. Per_3
e nella rinnovazione della CTU disposta nell'ambito del presente procedimento
[...]
espletata dal dott. Persona_2
2.In fatto e in diritto.
6. In via preliminare, il ricorso di merito risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
3 7. Nel procedimento per ATO iscritto al n. 612/2022 RG veniva nominato CTU il dott. che esprimeva sull'odierna ricorrente le seguenti conclusioni: “la Persona_3
ricorrente è da ritenere INVALIDO con riduzione della capacità Parte_1
lavorativa in misura inferiore al 67%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
risultano pertanto concretizzati, a decorrere dalla data suddetta, i requisiti e le CP_4
condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto ai benefici di cui all'art 13 della Legge
118/71 ed all'esenzione dal pagamento della quota di spesa sanitaria.” (v. doc. 2 allegato al ricorso).
8. In seno al presente giudizio, il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava la seguente diagnosi: Persona_2
“-SPONDILODISCOARTROSI CERVICO-DORSO-LOMBARE
-DIABETE MELLITO DI TIPO 2 IN TERAPIA CON IPOGLICEMIZZANTI ORALI
-IPERTENSIONE ARTERIOSA IN CONTROLLO FARMACOLOGICO” (v. relazione peritale dott. pag. 4). Per_2
9. Il dott. svolgeva quindi le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla base Per_2
della documentazione sanitaria esaminata e della visita medica eseguita, posso avanzare le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dall' Ill.mo signor Giudice.
Per quanto attiene al riconoscimento dei requisiti previsti per l'invalidità civile è possibile effettuare le seguenti valutazioni.
Le patologie insistenti a carico dell'apparato osteoarticolare evidenziano un precipuo della colonna vertebrale con una riduzione di 1/3 dei movimenti nei vari piani dello spazio e del ginocchio destro, quest'ultimo senza significative ripercussioni funzionali. Prendendo a riferimento il codice 7001, applicato per analogia, in considerazione del livello di riduzione dell'escursione articolare obiettivata ne deriva una valutazione che può essere stimata nella misura del 25%.
Il diabete mellito di tipo 2 deve essere valutato per analogia alla luce del codice tabellare
9309, in assenza di manifestazioni cliniche o di terapia insulinica, per cui può essere valutato nella misura massima del 30%.
L'ipertensione arteriosa, in analogia al codice 6441 relativo alla I classe NYHA, non supera il valore del 10%.
4 Applicando dunque la formula del calcolo riduzionistico ne consegue una valutazione complessiva dell'invalidità civile della perizianda nella misura del 53%.
Non risultano soddisfatti i requisiti richiesti” (v. relazione peritale dott. pagg. 4-5). Per_2
10. Il CTU dott. concludeva quindi nei seguenti termini: “In base a quanto sopra Per_2 esposto posso così rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo SI. Giudice in relazione al caso della SI.ra : Parte_1
NON SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento di un'invalidità civile nella misura pari al 67%, ovvero per il riconoscimento dell'esenzione parziale del ticket sanitario.
NON SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'art. 13 della legge
118/71” (v. relazione peritale dott. pag. 5). Per_2
11. Osserva il decidente che le CC.TT.UU. espletate dai dottori e fra loro Per_3 Per_2
concordanti, sono state condotte secondo criteri tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT.UU. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alle relazioni in atti (che devono intendersi, in questa sede, integralmente richiamate e trascritte e che costituiscono parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
12. Ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara che nei confronti della ricorrente non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento di un'invalidità civile nella misura pari al 67%, ovvero per il riconoscimento dell'esenzione parziale del ticket sanitario e non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 118/71.
2. Le spese di lite.
13. Stante la soccombenza della ricorrente, ma anche la sussistenza dei presupposti reddituali, giusta autodichiarazione in atti, per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
5 14. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con CP_1
separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento di un'invalidità civile nella misura pari al 67%, ovvero per il riconoscimento dell'esenzione parziale del ticket sanitario;
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 118/71;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp att cpc;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, CP_1
liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 18/2/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5098/2022 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Colle Del Tesoro N.20, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Mario Lucci (C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.
Ivanoe Ciocca (c.f. posta elettronica certificata: C.F._3
t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Email_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023; Persona_1
- Resistente – E
(C.F. P.IVA ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta CP_2 P.IVA_1
e difesa dall' avv. Valentino Vescio di Martirano ( C.F._4
e dall'avv. Enrica Cipolletti – Email_2
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione, estromessa dal C.F._5
giudizio per difetto di legittimazione passiva con ordinanza dell'11/7/2023;
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato l'11/10/2022, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale quanto segue: “- accertata l'invalidità pari o superiore al
74% ai sensi dell'art. 13, L. 118/71 o dell'invalidità pari o superiore al 67% dell' ex art.5, c.3
L.407/90 e art. 6, Decr. M. Sanità del 1.2.1991 e succ. modificazioni ed integrazioni per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno mensile di assistenza e dell'esenzione ticket 67% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Vinte le spese di giudizio, anche della fase di AT , da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”, per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 31/5/2023 per chiedere: “- In via CP_1
principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.Con memoria del 23/6/2023 si costituiva in giudizio la per chiedere: “In via CP_2
preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
DAL PRESENTE GIUDIZIO, rispetto al richiesto Controparte_3 accertamento dell'invalidità propedeutico al conseguimento dei benefici conseguenti, per essere la stessa totalmente estranea alla vicenda in esame come si ricava agevolmente dalla lettura della normativa nazionale e regionale di riferimento in materia e di recente giurisprudenza” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 11/7/2023, a tale udienza il
Giudice ordinava l'estromissione dal giudizio di per difetto di legittimazione CP_2 passiva e rinviava all'udienza del 24/10/2023. In data 6/9/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente e l'udienza del 24/10/2023 veniva differita d'ufficio all'udienza del 12/3/2024; a tale udienza nessuno compariva e veniva rinviata ex artt 181 e
309 cpc all'udienza del 15/3/2024; a tale udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito, veniva emessa ordinanza istruttoria del 15/3/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale con nomina del dott.
[...]
seguiva l'udienza del 14/6/2024 con giuramento e conferimento incarico al CTU Per_2 dott. il quale depositava la relazione peritale nei termini in data 2/9/2024; all'esito Per_2 dell'udienza di discussione del 18 febbraio 2025, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nella CTU medico-legale, espletata nell'ambito del procedimento n. 612/2022 dal dott. Per_3
e nella rinnovazione della CTU disposta nell'ambito del presente procedimento
[...]
espletata dal dott. Persona_2
2.In fatto e in diritto.
6. In via preliminare, il ricorso di merito risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
3 7. Nel procedimento per ATO iscritto al n. 612/2022 RG veniva nominato CTU il dott. che esprimeva sull'odierna ricorrente le seguenti conclusioni: “la Persona_3
ricorrente è da ritenere INVALIDO con riduzione della capacità Parte_1
lavorativa in misura inferiore al 67%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
risultano pertanto concretizzati, a decorrere dalla data suddetta, i requisiti e le CP_4
condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto ai benefici di cui all'art 13 della Legge
118/71 ed all'esenzione dal pagamento della quota di spesa sanitaria.” (v. doc. 2 allegato al ricorso).
8. In seno al presente giudizio, il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava la seguente diagnosi: Persona_2
“-SPONDILODISCOARTROSI CERVICO-DORSO-LOMBARE
-DIABETE MELLITO DI TIPO 2 IN TERAPIA CON IPOGLICEMIZZANTI ORALI
-IPERTENSIONE ARTERIOSA IN CONTROLLO FARMACOLOGICO” (v. relazione peritale dott. pag. 4). Per_2
9. Il dott. svolgeva quindi le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla base Per_2
della documentazione sanitaria esaminata e della visita medica eseguita, posso avanzare le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dall' Ill.mo signor Giudice.
Per quanto attiene al riconoscimento dei requisiti previsti per l'invalidità civile è possibile effettuare le seguenti valutazioni.
Le patologie insistenti a carico dell'apparato osteoarticolare evidenziano un precipuo della colonna vertebrale con una riduzione di 1/3 dei movimenti nei vari piani dello spazio e del ginocchio destro, quest'ultimo senza significative ripercussioni funzionali. Prendendo a riferimento il codice 7001, applicato per analogia, in considerazione del livello di riduzione dell'escursione articolare obiettivata ne deriva una valutazione che può essere stimata nella misura del 25%.
Il diabete mellito di tipo 2 deve essere valutato per analogia alla luce del codice tabellare
9309, in assenza di manifestazioni cliniche o di terapia insulinica, per cui può essere valutato nella misura massima del 30%.
L'ipertensione arteriosa, in analogia al codice 6441 relativo alla I classe NYHA, non supera il valore del 10%.
4 Applicando dunque la formula del calcolo riduzionistico ne consegue una valutazione complessiva dell'invalidità civile della perizianda nella misura del 53%.
Non risultano soddisfatti i requisiti richiesti” (v. relazione peritale dott. pagg. 4-5). Per_2
10. Il CTU dott. concludeva quindi nei seguenti termini: “In base a quanto sopra Per_2 esposto posso così rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo SI. Giudice in relazione al caso della SI.ra : Parte_1
NON SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento di un'invalidità civile nella misura pari al 67%, ovvero per il riconoscimento dell'esenzione parziale del ticket sanitario.
NON SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'art. 13 della legge
118/71” (v. relazione peritale dott. pag. 5). Per_2
11. Osserva il decidente che le CC.TT.UU. espletate dai dottori e fra loro Per_3 Per_2
concordanti, sono state condotte secondo criteri tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT.UU. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alle relazioni in atti (che devono intendersi, in questa sede, integralmente richiamate e trascritte e che costituiscono parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
12. Ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara che nei confronti della ricorrente non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento di un'invalidità civile nella misura pari al 67%, ovvero per il riconoscimento dell'esenzione parziale del ticket sanitario e non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 118/71.
2. Le spese di lite.
13. Stante la soccombenza della ricorrente, ma anche la sussistenza dei presupposti reddituali, giusta autodichiarazione in atti, per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
5 14. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, liquidate con CP_1
separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento di un'invalidità civile nella misura pari al 67%, ovvero per il riconoscimento dell'esenzione parziale del ticket sanitario;
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 118/71;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp att cpc;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU espletate, CP_1
liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 18/2/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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