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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1841/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1841 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11 gennaio 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Melchionda giusta allegata Parte_1 all'atto di citazione
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Ermenegilda Capoluongo Controparte_1 giusta procura allegata all'atto di precetto
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 31.5.2022 Parte_1
per il pagamento della somma di euro 16.563,58, sulla base di sentenza n. 596/2019 emessa dalla Corte di Appello di Potenza.
L'opponente ha dedotto: l'illegittimità della richiesta dell'intera somma liquidata nella sentenza n. 596/2019 della Corte di Appello di Potenza a titolo di spese, poiché con tale sentenza era stata condannata a pagare le spese del doppio grado di Parte_1
giudizio in favore di e , per cui il Controparte_2 Controparte_1
poteva chiedere solo il pagamento della metà; la non debenza dell'Iva; CP_1
l'illegittimità della somma di euro 300,00 richiesta a titolo di onorario per il precetto;
la non debenza delle spese di ctu in assenza di prova di averne sostenuto il costo.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in particolare ha evidenziato di avere richiesto il pagamento per intero delle somme riportate nella sentenza della
Corte d'Appello, poiché madre dell'opposto, è deceduta il Controparte_2
15.07.2015, lasciando unico erede il . CP_1 L'opposizione è infondata.
Il precetto è basato su sentenza n. 596/2019 della Corte di Appello di Potenza, con cui:
è stato accolto l'appello proposto da e;
Controparte_2 Controparte_1
è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio in favore di e;
le spese di ctu Controparte_2 Controparte_1
sono state poste a carico di . Parte_1
1 Illegittimità della richiesta dell'intera somma liquidata nella sentenza n.
596/2019 della Corte di Appello di Potenza a titolo di spese
Tale motivo è infondato.
La sentenza n. 596/2019 della Corte di Appello di Potenza ha condannato Pt_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di
[...] [...]
e . CP_2 Controparte_1
Come noto la solidarietà attiva fra più creditori non si presume, per cui ciascun creditore può esigere solo la propria parte.
Nel caso in questione, però, il ha dedotto di essere erede unico e universale CP_1 della e di potere pertanto esigere l'intero. CP_2
ha prodotto in giudizio: certificato di morte di Controparte_1 Controparte_2
deceduta il 15.7.2015; una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a sua
[...]
firma, avente ad oggetto la qualità di fratello ed unico erede di , Persona_1 deceduta l'1.12.2020; un atto notorio per notar avente ad oggetto la qualità Per_2
di figlio ed erede legittimo (insieme a ) di e la Persona_3 Controparte_2 qualità fratello ed unico erede legittimo di , deceduta l'1.12.2020. Persona_1
Parte opponente ha contestato genericamente la qualità di erede unico di
[...] in capo all'opposto. Limitandosi ad affermare l'insufficiente della CP_2
documentazione prodotta.
Insegna la giurisprudenza che colui che si afferma erede di una delle parti originarie del giudizio deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276; Cass., sez. un., 29/05/2014, n. 12065).
In particolare, in relazione all'onere della controparte di prendere posizione sul contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in conformità del principio di non contestazione, comporta che le modalità di tale contestazione debbono essere necessariamente correlate alle caratteristiche di specificità della dichiarazione sostitutiva, posto che una deduzione sulla qualità di erede formulata in termini eccessivamente generici non può comportare che un onere di contestazione altrettanto generico.
Più specificatamente, è evidente anzitutto la diversità, ai fini di ritenere una dichiarazione sostitutiva più o meno sufficientemente circostanziata, della ipotesi in cui l'interessato si limiti a dichiararsi erede di colui che aveva partecipato al precedente grado di giudizio, rispetto a quella in cui invece egli si dichiari unico erede di quest'ultimo ovvero coerede, fornendo specifiche indicazioni, in tale secondo caso, sulle generalità degli altri coeredi.
Inoltre acquista rilievo, sempre ai fini della valutazione del grado di specificità della dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà sulla qualità di erede del dichiarante,
l'indicazione o meno della natura della delazione ereditaria da cui deriva tale qualità, in relazione alle due forme di delazione previste dal nostro ordinamento, quella legittima e quella testamentaria, con la specificazione, nel primo caso, della categoria dei successibili nella quale rientra il dichiarante e, nel secondo caso, della natura del testamento (e degli estremi di esso) dal quale discende la sua istituzione quale erede
(Cass., sez. un., 29/05/2014, n. 12065).
Pertanto, l'onere di contestazione del contenuto della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà posto a carico della parte nei cui confronti tale dichiarazione viene prodotta onde impedire l'operatività del principio di non contestazione, deve essere caratterizzato da un grado di specificità strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione della qualità di erede contenuti nella dichiarazione sostitutiva medesima.
Orbene nel caso in questione il ha prodotto una sua dichiarazione sostitutiva CP_1 di atto di notorietà avente ad oggetto sia la sua qualità di figlio e coerede legittimo insieme a di sia la sua qualità di fratello ed Persona_1 Controparte_2
unico erede legittimo di , nubile e senza figli. Persona_1
Quindi la contestazione formulata dalla è generica a fronte di una Pt_1
dichiarazione sostituiva di atto notorio specifica.
Pertanto, tale motivo di opposizione è infondato.
2. Non debenza dell'Iva
Deduce parte opponente che sulle somme liquidate dalla Corte d'Appello a titolo di spese legali del doppio grado di giudizio non è dovuta l'Iva.
Va premesso che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., consegue al pagamento degli onorari al difensore (Cass., sez. 3, 22/05/2007, n. 11877; Cass., sez. 2, 05/05/2009, n.
10336; Cass., sez. 3, 31/03/2010, n. 7806; Cass., sez. 3, 01/04/2011, n. 7551; Cass., sez. 2, 23/02/2017, 4674; Cass., sez. 3, 13/11/2019, n. 29343; Cass., sez. 6-3,
05/11/2020, n. 24634).
È stato, al riguardo, precisato che l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta") (in tal senso, tra le altre
Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3968; Cass., sez. 2, 23/01/2007, n. 1406).
La questione è stata approfondita con la decisione n. 1406 del 2007, rilevando che l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'I.V.A. al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma la rinviene nell'art. 91 cod. proc. civ., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore (tra le quali deve essere compresa l'I.V.A. che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore), spese che, per essere liquidate, debbono essere documentate nella loro effettività o, come per l'I.V.A., nella loro doverosità (per legge). I meccanismi e le conseguenze successive sono estranei al procedimento nel quale si effettua la liquidazione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, che vengono poste a carico dell'altra parte in forza del (diverso) principio della soccombenza, a sua volta basato su quello di causalità e di responsabilità nascenti dal processo (in senso conforme, Cass. n. 4674/17, cit.).
La parte soccombente, dunque, ove voglia contestare la deducibilità dell'imposta, ha facoltà di muovere contestazioni sul punto in sede esecutiva, con l'opposizione al precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere in concreto l'effettiva rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A.
Tuttavia, il destinatario del precetto può contrastare l'intimazione di pagamento in punto di rimborso di I.V.A. asseritamente versata al difensore non sulla base del mero presupposto che il precettante non l'abbia concretamente versata al proprio difensore, circostanza di per sé non significativa, quanto piuttosto sulla base della prospettazione di elementi di fatto che, secondo la disciplina di riferimento, rendano il versamento non dovuto.
Se il cliente vittorioso è un soggetto privato, per il soccombente l'I.V.A. è equiparata ad una spesa processuale ed il relativo pagamento non avviene a titolo di rivalsa, che attiene al rapporto sinallagmatico che intercorre tra il cliente e l'avvocato, ma a titolo di condanna, ossia in forza di un titolo diverso (la sentenza di condanna) rispetto a quello tributario;
di conseguenza, se il cliente vittorioso non è titolare di partita I.V.A., il soccombente è tenuto a pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal professionista al suo cliente a titolo di I.V.A.
A tale disciplina si deroga nella sola ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa
(Cass., sez. 3, 13/9/2018, n. 22279).
Il diverso regime sopra delineato si giustifica per il fatto che il cliente vittorioso, titolare di partita I.V.A., ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'I.V.A. addebitata dal proprio difensore, mentre il cliente vittorioso non titolare di partita
I.V.A. non ha diritto di detrarre l'imposta addebitatagli dal difensore a titolo di rivalsa, sicché il pagamento dell'I.V.A. in tal caso costituisce, per il cliente, un onere di cui ha diritto di pretendere il rimborso dalla parte soccombente.
In tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca
(Cassazione civile sez. III, 30/01/2024, n.2818).
Nulla sul punto ha provato e neppure dedotto parte opponente, essendosi limitata ad affermare la non debenza dell'Iva.
Pertanto, tale motivo di opposizione è infondato.
3. Non debenza delle spese di ctu in assenza di prova di averne sostenuto il costo.
Afferma parte opponente che le spese di ctu non sono dovute, poiché parte opposta non ha provato di averle sostenute.
La sentenza n. 596/2019 della Corte di Appello di Potenza ha posto le spese di ctu a carico di . Parte_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
30289/2019 afferma che “Tra le spese processuali chela parte soccombente è tenuta a rimborsare, rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora eseguito il pagamento”.
Quindi anche tale somma è dovuta.
4. Illegittimità della somma di euro 300,00 richiesta a titolo di onorario per il precetto.
Parte opponente deduce che è erronea la richiesta di euro 300,00 a titolo di onorario per il precetto.
Applicando le tariffe forensi si cui al d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 5.000,01 ad € 26.000,00), per la redazione del precetto prevedono un onorario compreso fra euro 118,00 ed euro
354,00.
Pertanto la somma richiesta rientra nel corretto scaglione.
In conclusione, l'opposizione va rigettata.
Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come segue, sulla base del d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale – scaglione da € 5.000,01 ad € 26.000,00):
fase di studio € 919,00
fase introduttiva € 777,00
fase istruttoria € 1.680,00
fase decisoria € 1.701,00 in totale € 5.077,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna a pagare in favore di parte opposta le spese di lite Parte_1
liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1841 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11 gennaio 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Melchionda giusta allegata Parte_1 all'atto di citazione
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Ermenegilda Capoluongo Controparte_1 giusta procura allegata all'atto di precetto
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 31.5.2022 Parte_1
per il pagamento della somma di euro 16.563,58, sulla base di sentenza n. 596/2019 emessa dalla Corte di Appello di Potenza.
L'opponente ha dedotto: l'illegittimità della richiesta dell'intera somma liquidata nella sentenza n. 596/2019 della Corte di Appello di Potenza a titolo di spese, poiché con tale sentenza era stata condannata a pagare le spese del doppio grado di Parte_1
giudizio in favore di e , per cui il Controparte_2 Controparte_1
poteva chiedere solo il pagamento della metà; la non debenza dell'Iva; CP_1
l'illegittimità della somma di euro 300,00 richiesta a titolo di onorario per il precetto;
la non debenza delle spese di ctu in assenza di prova di averne sostenuto il costo.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in particolare ha evidenziato di avere richiesto il pagamento per intero delle somme riportate nella sentenza della
Corte d'Appello, poiché madre dell'opposto, è deceduta il Controparte_2
15.07.2015, lasciando unico erede il . CP_1 L'opposizione è infondata.
Il precetto è basato su sentenza n. 596/2019 della Corte di Appello di Potenza, con cui:
è stato accolto l'appello proposto da e;
Controparte_2 Controparte_1
è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio in favore di e;
le spese di ctu Controparte_2 Controparte_1
sono state poste a carico di . Parte_1
1 Illegittimità della richiesta dell'intera somma liquidata nella sentenza n.
596/2019 della Corte di Appello di Potenza a titolo di spese
Tale motivo è infondato.
La sentenza n. 596/2019 della Corte di Appello di Potenza ha condannato Pt_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di
[...] [...]
e . CP_2 Controparte_1
Come noto la solidarietà attiva fra più creditori non si presume, per cui ciascun creditore può esigere solo la propria parte.
Nel caso in questione, però, il ha dedotto di essere erede unico e universale CP_1 della e di potere pertanto esigere l'intero. CP_2
ha prodotto in giudizio: certificato di morte di Controparte_1 Controparte_2
deceduta il 15.7.2015; una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a sua
[...]
firma, avente ad oggetto la qualità di fratello ed unico erede di , Persona_1 deceduta l'1.12.2020; un atto notorio per notar avente ad oggetto la qualità Per_2
di figlio ed erede legittimo (insieme a ) di e la Persona_3 Controparte_2 qualità fratello ed unico erede legittimo di , deceduta l'1.12.2020. Persona_1
Parte opponente ha contestato genericamente la qualità di erede unico di
[...] in capo all'opposto. Limitandosi ad affermare l'insufficiente della CP_2
documentazione prodotta.
Insegna la giurisprudenza che colui che si afferma erede di una delle parti originarie del giudizio deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276; Cass., sez. un., 29/05/2014, n. 12065).
In particolare, in relazione all'onere della controparte di prendere posizione sul contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in conformità del principio di non contestazione, comporta che le modalità di tale contestazione debbono essere necessariamente correlate alle caratteristiche di specificità della dichiarazione sostitutiva, posto che una deduzione sulla qualità di erede formulata in termini eccessivamente generici non può comportare che un onere di contestazione altrettanto generico.
Più specificatamente, è evidente anzitutto la diversità, ai fini di ritenere una dichiarazione sostitutiva più o meno sufficientemente circostanziata, della ipotesi in cui l'interessato si limiti a dichiararsi erede di colui che aveva partecipato al precedente grado di giudizio, rispetto a quella in cui invece egli si dichiari unico erede di quest'ultimo ovvero coerede, fornendo specifiche indicazioni, in tale secondo caso, sulle generalità degli altri coeredi.
Inoltre acquista rilievo, sempre ai fini della valutazione del grado di specificità della dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà sulla qualità di erede del dichiarante,
l'indicazione o meno della natura della delazione ereditaria da cui deriva tale qualità, in relazione alle due forme di delazione previste dal nostro ordinamento, quella legittima e quella testamentaria, con la specificazione, nel primo caso, della categoria dei successibili nella quale rientra il dichiarante e, nel secondo caso, della natura del testamento (e degli estremi di esso) dal quale discende la sua istituzione quale erede
(Cass., sez. un., 29/05/2014, n. 12065).
Pertanto, l'onere di contestazione del contenuto della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà posto a carico della parte nei cui confronti tale dichiarazione viene prodotta onde impedire l'operatività del principio di non contestazione, deve essere caratterizzato da un grado di specificità strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione della qualità di erede contenuti nella dichiarazione sostitutiva medesima.
Orbene nel caso in questione il ha prodotto una sua dichiarazione sostitutiva CP_1 di atto di notorietà avente ad oggetto sia la sua qualità di figlio e coerede legittimo insieme a di sia la sua qualità di fratello ed Persona_1 Controparte_2
unico erede legittimo di , nubile e senza figli. Persona_1
Quindi la contestazione formulata dalla è generica a fronte di una Pt_1
dichiarazione sostituiva di atto notorio specifica.
Pertanto, tale motivo di opposizione è infondato.
2. Non debenza dell'Iva
Deduce parte opponente che sulle somme liquidate dalla Corte d'Appello a titolo di spese legali del doppio grado di giudizio non è dovuta l'Iva.
Va premesso che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., consegue al pagamento degli onorari al difensore (Cass., sez. 3, 22/05/2007, n. 11877; Cass., sez. 2, 05/05/2009, n.
10336; Cass., sez. 3, 31/03/2010, n. 7806; Cass., sez. 3, 01/04/2011, n. 7551; Cass., sez. 2, 23/02/2017, 4674; Cass., sez. 3, 13/11/2019, n. 29343; Cass., sez. 6-3,
05/11/2020, n. 24634).
È stato, al riguardo, precisato che l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta") (in tal senso, tra le altre
Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3968; Cass., sez. 2, 23/01/2007, n. 1406).
La questione è stata approfondita con la decisione n. 1406 del 2007, rilevando che l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'I.V.A. al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma la rinviene nell'art. 91 cod. proc. civ., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore (tra le quali deve essere compresa l'I.V.A. che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore), spese che, per essere liquidate, debbono essere documentate nella loro effettività o, come per l'I.V.A., nella loro doverosità (per legge). I meccanismi e le conseguenze successive sono estranei al procedimento nel quale si effettua la liquidazione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, che vengono poste a carico dell'altra parte in forza del (diverso) principio della soccombenza, a sua volta basato su quello di causalità e di responsabilità nascenti dal processo (in senso conforme, Cass. n. 4674/17, cit.).
La parte soccombente, dunque, ove voglia contestare la deducibilità dell'imposta, ha facoltà di muovere contestazioni sul punto in sede esecutiva, con l'opposizione al precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere in concreto l'effettiva rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A.
Tuttavia, il destinatario del precetto può contrastare l'intimazione di pagamento in punto di rimborso di I.V.A. asseritamente versata al difensore non sulla base del mero presupposto che il precettante non l'abbia concretamente versata al proprio difensore, circostanza di per sé non significativa, quanto piuttosto sulla base della prospettazione di elementi di fatto che, secondo la disciplina di riferimento, rendano il versamento non dovuto.
Se il cliente vittorioso è un soggetto privato, per il soccombente l'I.V.A. è equiparata ad una spesa processuale ed il relativo pagamento non avviene a titolo di rivalsa, che attiene al rapporto sinallagmatico che intercorre tra il cliente e l'avvocato, ma a titolo di condanna, ossia in forza di un titolo diverso (la sentenza di condanna) rispetto a quello tributario;
di conseguenza, se il cliente vittorioso non è titolare di partita I.V.A., il soccombente è tenuto a pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal professionista al suo cliente a titolo di I.V.A.
A tale disciplina si deroga nella sola ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa
(Cass., sez. 3, 13/9/2018, n. 22279).
Il diverso regime sopra delineato si giustifica per il fatto che il cliente vittorioso, titolare di partita I.V.A., ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'I.V.A. addebitata dal proprio difensore, mentre il cliente vittorioso non titolare di partita
I.V.A. non ha diritto di detrarre l'imposta addebitatagli dal difensore a titolo di rivalsa, sicché il pagamento dell'I.V.A. in tal caso costituisce, per il cliente, un onere di cui ha diritto di pretendere il rimborso dalla parte soccombente.
In tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca
(Cassazione civile sez. III, 30/01/2024, n.2818).
Nulla sul punto ha provato e neppure dedotto parte opponente, essendosi limitata ad affermare la non debenza dell'Iva.
Pertanto, tale motivo di opposizione è infondato.
3. Non debenza delle spese di ctu in assenza di prova di averne sostenuto il costo.
Afferma parte opponente che le spese di ctu non sono dovute, poiché parte opposta non ha provato di averle sostenute.
La sentenza n. 596/2019 della Corte di Appello di Potenza ha posto le spese di ctu a carico di . Parte_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
30289/2019 afferma che “Tra le spese processuali chela parte soccombente è tenuta a rimborsare, rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora eseguito il pagamento”.
Quindi anche tale somma è dovuta.
4. Illegittimità della somma di euro 300,00 richiesta a titolo di onorario per il precetto.
Parte opponente deduce che è erronea la richiesta di euro 300,00 a titolo di onorario per il precetto.
Applicando le tariffe forensi si cui al d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 5.000,01 ad € 26.000,00), per la redazione del precetto prevedono un onorario compreso fra euro 118,00 ed euro
354,00.
Pertanto la somma richiesta rientra nel corretto scaglione.
In conclusione, l'opposizione va rigettata.
Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come segue, sulla base del d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale – scaglione da € 5.000,01 ad € 26.000,00):
fase di studio € 919,00
fase introduttiva € 777,00
fase istruttoria € 1.680,00
fase decisoria € 1.701,00 in totale € 5.077,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna a pagare in favore di parte opposta le spese di lite Parte_1
liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo