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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21772/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, il GOP dott.ssa Manuela Rosso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21772/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. V. Lapiccirella, elettivamente domiciliato presso il Parte_1 domicilio digitale del difensore
Attore contro
con il patrocinio dell'avv. M.C. Montessoro elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il difensore in Acqui Terme, Piazza Matteotti 35
Convenuto E contro già in persona del legale rapp.te pro tempore, con il patrocinio CP_2 CP_3 dell'avv. G. Spremolla, elettivamente domiciliata in Torino C.so Duca Degli Abruzzi 8, presso l'avv.C.Olivo Convenuta
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'illustrissimo tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito: - Accertati, all'esito di istruttoria, i periodi di occupazione dell'appartamento di proprietà dell'attore in vigenza di mandato, condannare, previa dichiarazione di inadempimento del mandatario quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 somma di Euro 7.500,00 o della diversa somm come effettivamente dovuta;
- Accertate le rispettive responsabilità dell' e della a seguito della risoluzione contrattuale comunicata dall'attore, Controparte_1 CP_3 condannare in soli o di r certato, al pagamento in favore dell'attore della somma oggetto di indebito arricchimento per la locazione dell'immobile; - Condannare infine la al risarcimento del danno, per la CP_3 cui quantificazione ci si rimette all'organo giudicante, causato dal proprio comport o, negando in violazione dell'art. 23 del GDPR l'accesso al portale da parte del legittimo proprietario dell'immobile, così ostacolando ulteriormente la tutela giudiziaria dell'attore; - Con vittoria di spese ed onorari tutti del presente giudizio, per cui il comportamento dei convenuti è stato causa.”
Per parte convenuta CP_1
“Contrariis reiectis: Voglia il Giudice adito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero rideterminare il quantum dovuto in base agli effettivi periodi di locazione del bene. Con vittoria di onorari e spese di liti.”
Per parte convenuta già : CP_2 CP_3
“Voglia il Tribunale di Torino rigettare tutte le domande attrici svolte nei confronti della comparente perché infondate in fatto e diritto e ai sensi dell'art. 96 cpc, condannare parte attrice al risarcimento dei danni a favore di – oggi CP_3 CP_2
- da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria delle spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 21.10.2021 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e esponendo: CP_3
- di aver sottoscritto nell'agosto 2020, quale proprietario di un'unità immobiliare in Magliolo- V. Canova f.1/2, con n mandato in esclusiva, in virtù del quale l'odierno convenuto, Controparte_1 quale mandatario, avrebbe concluso contratti di locazione ad uso turistico nell'interesse del Leone;
- che il mandatario aveva stipulato contratti di locazione a settimane o a periodi superiori, attraverso la piattaforma , percependone il relativo corrispettivo;
CP_3
- che l'accordo economico specificava i canoni minimi basati su fasce di stagionalità e l'assoggettamento del corrispettivo a ritenuta d'acconto; il predetto accordo non prevedeva alcun compenso o provvigione in favore del mandatario;
- che l' nonostante le richieste del ometteva di comunicare gli importi delle locazioni CP_1 Pt_1
e di versare al proprietario detti importi (eccezion fatta per un acconto di € 508 nell'agosto 2021) per cui l'odierno attore decideva di risolvere il contratto con mail del 28.06.2021;
- che l'odierno attore richiedeva ripetutamente i dati relativi alla locazione dell'immobile alla CP_3 che tuttavia negava l'accesso a tali informazioni.
A fronte di tali premesse, rilevava la responsabilità per inadempimento contrattuale del mandatario chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 7500 quale corrispettivo delle CP_1 locazioni o dell'importo diverso che fosse risultato dovuto;
instava altresì per la condanna in solido di in ordine alle condotte successive alla risoluzione del mandato, ex art. 2041 CP_1 CP_3
c.c. quanto a somme indebitamente percepite per la locazione dell'immobile successivamente alla risoluzione del mandato o ex 2043 c.c.; instava infine per la condanna di l risarcimento del CP_3 danno per violazione dell'art. 23 GDPR avendo la società negato l'acc ortale al legittimo proprietario, ostacolando la tutela del medesimo.
2) Con comparsa a data 19.01.2022 si costituiva ritualmente in Controparte_4 in persona del legale rapp.te, in via preliminare eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Foro di Siena in applicazione dell'art. 19 cpc.; rilevava altresì l'improcedibilità della domanda non preceduta da invito alla negoziazione assistita ex dl. 132/2014.
Nel merito esponeva che dalla corrispondenza svoltasi tra le parti nella fase stragiudiziale CP_1 aveva invitato a non rilasciare informazioni al a fronte del rapporto contrattuale CP_3 Pt_1 intercorso, in cui l'odierno attore non figurava innanzi alla ome proprietario. Peraltro CP_3 Pt_1 non forniva alcuna prova di essere proprietario dell'immobile oggetto della convenzione tra CP_3 ed CP_1
Dava atto altresì di aver bloccato la promozione dell'alloggio oggetto di controversia, che non risultava più prenotabile. Quanto alla domanda attorea di indebito arricchimento, e rilevava l'infondatezza posto che CP_3
i compensi percepiti erano stati espressamente previsti e regolati dalla convenzione. Quanto all'addebito relativo all'accesso al portale negato al rilevava di aver avuto rapporti Pt_1 esclusivamente con alla quale l'attore aveva dato potere come dal mandato in atti. Del CP_1 resto la società non conosceva la qualifica di mandatario dell' pertanto non era autorizzata CP_1 nè obbligata a fornire informazioni ad una terza persona, mancanza della prova della proprietà in capo al Infine, rilevava l'infondatezza del richiamo all'invocata tutela della Pt_1 normativa della privacy, nonché l'indeterminatezza della domanda.
Costituitosi in giudizio anche il convenuto dava atto che in virtù di un rapporto di amicizia CP_1 consolidato il lo aveva incaricato di gestire l'attività di locazione attraverso il portale della Pt_1 che le parti avevano convenuto un rimborso spese da quantificare volta per volta;
esponeva CP_3 di aver invitato più volte l'attore a ritirare il dovuto e di aver inviato un acconto, nonchè di aver ricevuto una diffida da a seguito della disdetta comunicata dal e relativa alla debenza di una CP_3 Pt_1 penale di € 3.963, per cui si riservava separata azione. Di conseguenza chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento del 19.10.2022 il giudice fissava all'attrice termine per procedere all'invito alla negoziazione assistita, che sortiva esito negativo. Con ordinanza del 3.03.2023 il Giudice respingeva l'eccezione di incompetenza della convenuta e con successivo provvedimento del 23.11.23, CP_3 all'esito del deposito delle memorie istruttorie, - in accoglimento dell'istanza di parte attrice- ordinava a la produzione dei documenti relativi alla locazione dell'immobile con Controparte_5 indicazione delle tariffe pagate dai turisti e delle trattenute effettuate. La convenuta in CP_2 ottemperanza depositava i relativi prospetti e giustificativi. Precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione dalla scrivente giusta delega di cui all'ordinanza 20.04.2024.
3) Le domande di parte attrice meritano accoglimento limitatamente ai termini seguenti. In primis si richiamano e si confermano integralmente contenuto e motivazioni dell'ordinanza del 3.03.2023, laddove il Giudice si era già pronunciato sull'eccezione di incompetenza territoriale.
Ciò posto, al fine della presente decisione in ordine alle domande attoree, occorre procedere alla disamina della documentazione prodotta in atti, da cui risulta che:
- Le parti avevano sottoscritto una scrittura privata in virtù della quale – proprietario Pt_1 dell'immobile in Magliolo, conferiva mandato “esclusivo” ad Parte_2 CP_1 affinchè concludesse contra gionale con soggetti terzi, “con potere proprio nome”, nonché di fissare il corrispettivo della locazione con pattuizione di importi minimi a seconda della fascia stagionale, indicata da A ad F. Su tale importo sarebbe stata applicata la ritenuta d'acconto nella misura del 21% (doc. parte attrice: “Mandato ); CP_1
- Sempre in forza di tale accordo l' ivi indicato come “agente” veniva autorizzato a CP_1
“fare qualsiasi forma di pubblicità ( cartelli, internet, volantini) e di poter inviare tramite mail foto e documentazione varia… L'agente potrà svolgere, anche in nome del mandante, tutte le attività necessarie o anche solo opportune per la conclusione dei contratti di locazione e la gestione dei rapporti che da essi derivano” ed anche “l'agente provvederà ad incassare dai conduttori i corrispettivi delle locazioni”; La clausola della scrittura relativa denominata “compenso dell'agente” è cancellata. La scrittura è sottoscritta dalle parti seppur priva di data.
- Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta la corrispondenza intervenuta tra le parti, nonché i riscontri dei rispettivi legali;
- In data 20.09.2019 e stipulavano “accordo tra e il proprietario CP_1 CP_3 CP_3 dell'alloggio” (doc. 3 parte convenuta Awaze- “convenzione”) sui servizi di intermediazione turistica- intermediario CP_3
- Dalla nota di deposito della convenuta Awaze del 13-14.02.2024 risulta l'incasso da parte della medesima di canoni per € 5.934, nonché l'importo di spese e competenze per € 1.740 in favore della società ed il versamento a mezzo bonifici ad di € 4.194; CP_1
- Dalla nota di deposito della convenuta Awaze del 12.04.2024 risulta un ulteriore bonifico ad di € 1.235. CP_1
Sulla scorta di tali produzioni documentali si rileva che il conferimento del mandato ad ei CP_1 termini di cui alla scrittura in atti, seppur priva di data, non è circostanza contestata, come risulta chiaramente anche dal tenore della comparsa Parimenti risulta provato (peraltro CP_1 CP_1 non svolge alcuna difesa nel merito delle contestazioni attoree) l'inadempimento del mandatario che non ha ottemperato agli obblighi conseguenti al contratto con il Pt_1
In particolare, il mandatario in questione dà atto di aver effettuato la registrazione sul sito CP_3 di aver gestito la locazione a vacanzieri. Afferma altresì di aver “più volte invitato il sig. ad incontrarsi Pt_1 per regolare i conti di dare ed avere anche in relazione all'anno 2021”: tuttavia la produzione delle conversazioni intercorse via whatsapp evidenzia che di fatto il si sia sottratto a tali incontri e nonostante tali Pt_1 dichiarazioni non abbia poi dato corso alla ma ta intenzione di effettuare i versamenti. Tale condotta del resto è rimasta immutata anche nel corso del presente giudizio, posto che l'attore, fino all'esibizione per ordine del giudice della documentazione relativa alle locazioni, non ha potuto nemmeno conoscerne il corrispettivo.
Quanto alla gratuità del mandato, dalla scrittura privata in atti la clausola relativa al compenso risulta cancellata e nulla ha provato il convenuto circa una diversa pattuizione. CP_1
Ciò posto, è circostanza pacifica ed incontestata, ammessa dallo stesso convenuto, che l' CP_1 non abbia versato all'odierno attore i corrispettivi delle locazioni ricevuti da eccezion fatta per CP_2 un versamento di € 508, configurando in tal modo un grave inadempimento alle obbligazioni assunte.
Da ciò consegue il diritto dell'attore alla corresponsione di importo pari a quanto finora Pt_1 trattenuto dal convenuto ossia € 4.921 (già detratti € 508). CP_1
L'importo totale dei versamenti effettuati da in favore di è infatti risultato CP_2 CP_1 dall'istruttoria svolta (segnatamente dalla documentazione prodotta dalla convenuta su ordine CP_2 del Giudice) ed ammonta a complessivi € 5.429.
La domanda di parte attrice volta alla condanna di iene pertanto accolta per le motivazioni CP_1 su esposte quanto all'importo di € 4.921 come determinato all'esito del giudizio, oltre interessi al tasso legale (non essendovi evidenza che si tratti di fattispecie ricompresa nell'applicazione nel D.LGS. 231/2002) dai rispettivi bonifici incassati da fino alla domanda ed oltre interesse secondo CP_1 la previsione di cui all'art. 1284 co. IV c.c. dalla domanda al saldo.
Su tale somma non può essere applicata la rivalutazione stante la natura di “debito di valuta”.
4) Quanto alle ulteriori e residue domande svolte dall'attore, esse non possono essere accolte, non risultando configurabile, né tanto meno provato alcun indebito arricchimento ai danni del neppure i richiami attorei ad un risarcimento ex art. 2043 c.c. risultano fondati, ed appaiono del Pt_1 tutto generici, peraltro nulla essendo stato dedotto né provato al riguardo.
Infine, quanto al richiamato art. 23 GDPR, si rileva che -come peraltro esposto dalle Linee guida del 10/2020 sulle limitazioni a norma dell'articolo 23 del regolamento generale sulla protezione dei dati - Versione 2.1- adottate il 13 ottobre 2021 - si tratta di norma che consente a un legislatore nazionale o dell'Unione, a determinate condizioni, di limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti oggetto del regolamento. Risulta pertanto inconferente il richiamo a tale norma che non fornisce una base giuridica alla richiesta risarcitoria del Leone nei confronti di CP_2
Sul punto, peraltro, si rileva che ha negato le informazioni richieste nella fase stragiudiziale CP_2 opponendo argomentazioni legittime, posto che la convenzione era stata stipulata tra la società ed qualificatosi come proprietario, per cui nulla risultava a nome dell'odierno attore. CP_1
Tale circostanza era conseguente ad un accordo in tal senso che espressamente autorizzava l' a fronte di mandato a cui era estranea la CP_1 CP_2
Ed ancora, sempre riguardo alla fase stragiudiziale, è comprensibile che, sulla scorta della missiva di a data 6.08.2021, (all.12 comparsa la non abbia riscontrato positivamente CP_1 CP_3 CP_2 le richieste di Pt_1
D'altra parte è corretto rilevare che il si è visto costretto a convenire in giudizio la posto Pt_1 CP_2 che solo in questa sede è venuto a conoscenza dei dati e degli importi relativi alle locazioni, incassati e trattenuti da CP_1
Tanto premesso, le domande svolte nei confronti della convenuta vengono rigettate, in CP_2 quanto infondate, sulla scorta delle motivazioni appena svolte.
5) In punto spese, stante l'accoglimento della domanda svolta nei confronti di le CP_1 spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di come in dispositivo, in CP_1 base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022- valori scaglione di valore di riferimento ( valore fino ad € 5.200).
Quanto alla posizione della convenuta già , in considerazione delle su esposte CP_2 CP_3 circostanze, le spese legali relative vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Accertato e dichiarato l'inadempimento del mandatario condanna il predetto Controparte_1 convenuto a pagare a la somma di € 4.921, oltre interessi legali dai rispettivi bonifici Parte_1 incassati dall' alla domanda;
oltre interessi ex art. 1284 c.IV c.c. dalla domanda all'effettivo CP_1 saldo;
b) Respinge le ulteriori domande di parte attrice;
c) Dichiara tenuto e condanna a rimborsare le spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
per la presente causa, che si liquidano in complessivi € 2.552 per onorari, oltre IVA, se dovuta Pt_1
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre ad € 264 per anticipazioni esenti, oltre a spese di notifica documentate.
d) Compensa le spese quanto alla convenuta già . CP_2 CP_3
Così deciso in Torino, 15.01.2025
Il Giudice -il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Rosso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, il GOP dott.ssa Manuela Rosso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21772/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. V. Lapiccirella, elettivamente domiciliato presso il Parte_1 domicilio digitale del difensore
Attore contro
con il patrocinio dell'avv. M.C. Montessoro elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il difensore in Acqui Terme, Piazza Matteotti 35
Convenuto E contro già in persona del legale rapp.te pro tempore, con il patrocinio CP_2 CP_3 dell'avv. G. Spremolla, elettivamente domiciliata in Torino C.so Duca Degli Abruzzi 8, presso l'avv.C.Olivo Convenuta
CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'illustrissimo tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito: - Accertati, all'esito di istruttoria, i periodi di occupazione dell'appartamento di proprietà dell'attore in vigenza di mandato, condannare, previa dichiarazione di inadempimento del mandatario quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 somma di Euro 7.500,00 o della diversa somm come effettivamente dovuta;
- Accertate le rispettive responsabilità dell' e della a seguito della risoluzione contrattuale comunicata dall'attore, Controparte_1 CP_3 condannare in soli o di r certato, al pagamento in favore dell'attore della somma oggetto di indebito arricchimento per la locazione dell'immobile; - Condannare infine la al risarcimento del danno, per la CP_3 cui quantificazione ci si rimette all'organo giudicante, causato dal proprio comport o, negando in violazione dell'art. 23 del GDPR l'accesso al portale da parte del legittimo proprietario dell'immobile, così ostacolando ulteriormente la tutela giudiziaria dell'attore; - Con vittoria di spese ed onorari tutti del presente giudizio, per cui il comportamento dei convenuti è stato causa.”
Per parte convenuta CP_1
“Contrariis reiectis: Voglia il Giudice adito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero rideterminare il quantum dovuto in base agli effettivi periodi di locazione del bene. Con vittoria di onorari e spese di liti.”
Per parte convenuta già : CP_2 CP_3
“Voglia il Tribunale di Torino rigettare tutte le domande attrici svolte nei confronti della comparente perché infondate in fatto e diritto e ai sensi dell'art. 96 cpc, condannare parte attrice al risarcimento dei danni a favore di – oggi CP_3 CP_2
- da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria delle spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 21.10.2021 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e esponendo: CP_3
- di aver sottoscritto nell'agosto 2020, quale proprietario di un'unità immobiliare in Magliolo- V. Canova f.1/2, con n mandato in esclusiva, in virtù del quale l'odierno convenuto, Controparte_1 quale mandatario, avrebbe concluso contratti di locazione ad uso turistico nell'interesse del Leone;
- che il mandatario aveva stipulato contratti di locazione a settimane o a periodi superiori, attraverso la piattaforma , percependone il relativo corrispettivo;
CP_3
- che l'accordo economico specificava i canoni minimi basati su fasce di stagionalità e l'assoggettamento del corrispettivo a ritenuta d'acconto; il predetto accordo non prevedeva alcun compenso o provvigione in favore del mandatario;
- che l' nonostante le richieste del ometteva di comunicare gli importi delle locazioni CP_1 Pt_1
e di versare al proprietario detti importi (eccezion fatta per un acconto di € 508 nell'agosto 2021) per cui l'odierno attore decideva di risolvere il contratto con mail del 28.06.2021;
- che l'odierno attore richiedeva ripetutamente i dati relativi alla locazione dell'immobile alla CP_3 che tuttavia negava l'accesso a tali informazioni.
A fronte di tali premesse, rilevava la responsabilità per inadempimento contrattuale del mandatario chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 7500 quale corrispettivo delle CP_1 locazioni o dell'importo diverso che fosse risultato dovuto;
instava altresì per la condanna in solido di in ordine alle condotte successive alla risoluzione del mandato, ex art. 2041 CP_1 CP_3
c.c. quanto a somme indebitamente percepite per la locazione dell'immobile successivamente alla risoluzione del mandato o ex 2043 c.c.; instava infine per la condanna di l risarcimento del CP_3 danno per violazione dell'art. 23 GDPR avendo la società negato l'acc ortale al legittimo proprietario, ostacolando la tutela del medesimo.
2) Con comparsa a data 19.01.2022 si costituiva ritualmente in Controparte_4 in persona del legale rapp.te, in via preliminare eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Foro di Siena in applicazione dell'art. 19 cpc.; rilevava altresì l'improcedibilità della domanda non preceduta da invito alla negoziazione assistita ex dl. 132/2014.
Nel merito esponeva che dalla corrispondenza svoltasi tra le parti nella fase stragiudiziale CP_1 aveva invitato a non rilasciare informazioni al a fronte del rapporto contrattuale CP_3 Pt_1 intercorso, in cui l'odierno attore non figurava innanzi alla ome proprietario. Peraltro CP_3 Pt_1 non forniva alcuna prova di essere proprietario dell'immobile oggetto della convenzione tra CP_3 ed CP_1
Dava atto altresì di aver bloccato la promozione dell'alloggio oggetto di controversia, che non risultava più prenotabile. Quanto alla domanda attorea di indebito arricchimento, e rilevava l'infondatezza posto che CP_3
i compensi percepiti erano stati espressamente previsti e regolati dalla convenzione. Quanto all'addebito relativo all'accesso al portale negato al rilevava di aver avuto rapporti Pt_1 esclusivamente con alla quale l'attore aveva dato potere come dal mandato in atti. Del CP_1 resto la società non conosceva la qualifica di mandatario dell' pertanto non era autorizzata CP_1 nè obbligata a fornire informazioni ad una terza persona, mancanza della prova della proprietà in capo al Infine, rilevava l'infondatezza del richiamo all'invocata tutela della Pt_1 normativa della privacy, nonché l'indeterminatezza della domanda.
Costituitosi in giudizio anche il convenuto dava atto che in virtù di un rapporto di amicizia CP_1 consolidato il lo aveva incaricato di gestire l'attività di locazione attraverso il portale della Pt_1 che le parti avevano convenuto un rimborso spese da quantificare volta per volta;
esponeva CP_3 di aver invitato più volte l'attore a ritirare il dovuto e di aver inviato un acconto, nonchè di aver ricevuto una diffida da a seguito della disdetta comunicata dal e relativa alla debenza di una CP_3 Pt_1 penale di € 3.963, per cui si riservava separata azione. Di conseguenza chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento del 19.10.2022 il giudice fissava all'attrice termine per procedere all'invito alla negoziazione assistita, che sortiva esito negativo. Con ordinanza del 3.03.2023 il Giudice respingeva l'eccezione di incompetenza della convenuta e con successivo provvedimento del 23.11.23, CP_3 all'esito del deposito delle memorie istruttorie, - in accoglimento dell'istanza di parte attrice- ordinava a la produzione dei documenti relativi alla locazione dell'immobile con Controparte_5 indicazione delle tariffe pagate dai turisti e delle trattenute effettuate. La convenuta in CP_2 ottemperanza depositava i relativi prospetti e giustificativi. Precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione dalla scrivente giusta delega di cui all'ordinanza 20.04.2024.
3) Le domande di parte attrice meritano accoglimento limitatamente ai termini seguenti. In primis si richiamano e si confermano integralmente contenuto e motivazioni dell'ordinanza del 3.03.2023, laddove il Giudice si era già pronunciato sull'eccezione di incompetenza territoriale.
Ciò posto, al fine della presente decisione in ordine alle domande attoree, occorre procedere alla disamina della documentazione prodotta in atti, da cui risulta che:
- Le parti avevano sottoscritto una scrittura privata in virtù della quale – proprietario Pt_1 dell'immobile in Magliolo, conferiva mandato “esclusivo” ad Parte_2 CP_1 affinchè concludesse contra gionale con soggetti terzi, “con potere proprio nome”, nonché di fissare il corrispettivo della locazione con pattuizione di importi minimi a seconda della fascia stagionale, indicata da A ad F. Su tale importo sarebbe stata applicata la ritenuta d'acconto nella misura del 21% (doc. parte attrice: “Mandato ); CP_1
- Sempre in forza di tale accordo l' ivi indicato come “agente” veniva autorizzato a CP_1
“fare qualsiasi forma di pubblicità ( cartelli, internet, volantini) e di poter inviare tramite mail foto e documentazione varia… L'agente potrà svolgere, anche in nome del mandante, tutte le attività necessarie o anche solo opportune per la conclusione dei contratti di locazione e la gestione dei rapporti che da essi derivano” ed anche “l'agente provvederà ad incassare dai conduttori i corrispettivi delle locazioni”; La clausola della scrittura relativa denominata “compenso dell'agente” è cancellata. La scrittura è sottoscritta dalle parti seppur priva di data.
- Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta la corrispondenza intervenuta tra le parti, nonché i riscontri dei rispettivi legali;
- In data 20.09.2019 e stipulavano “accordo tra e il proprietario CP_1 CP_3 CP_3 dell'alloggio” (doc. 3 parte convenuta Awaze- “convenzione”) sui servizi di intermediazione turistica- intermediario CP_3
- Dalla nota di deposito della convenuta Awaze del 13-14.02.2024 risulta l'incasso da parte della medesima di canoni per € 5.934, nonché l'importo di spese e competenze per € 1.740 in favore della società ed il versamento a mezzo bonifici ad di € 4.194; CP_1
- Dalla nota di deposito della convenuta Awaze del 12.04.2024 risulta un ulteriore bonifico ad di € 1.235. CP_1
Sulla scorta di tali produzioni documentali si rileva che il conferimento del mandato ad ei CP_1 termini di cui alla scrittura in atti, seppur priva di data, non è circostanza contestata, come risulta chiaramente anche dal tenore della comparsa Parimenti risulta provato (peraltro CP_1 CP_1 non svolge alcuna difesa nel merito delle contestazioni attoree) l'inadempimento del mandatario che non ha ottemperato agli obblighi conseguenti al contratto con il Pt_1
In particolare, il mandatario in questione dà atto di aver effettuato la registrazione sul sito CP_3 di aver gestito la locazione a vacanzieri. Afferma altresì di aver “più volte invitato il sig. ad incontrarsi Pt_1 per regolare i conti di dare ed avere anche in relazione all'anno 2021”: tuttavia la produzione delle conversazioni intercorse via whatsapp evidenzia che di fatto il si sia sottratto a tali incontri e nonostante tali Pt_1 dichiarazioni non abbia poi dato corso alla ma ta intenzione di effettuare i versamenti. Tale condotta del resto è rimasta immutata anche nel corso del presente giudizio, posto che l'attore, fino all'esibizione per ordine del giudice della documentazione relativa alle locazioni, non ha potuto nemmeno conoscerne il corrispettivo.
Quanto alla gratuità del mandato, dalla scrittura privata in atti la clausola relativa al compenso risulta cancellata e nulla ha provato il convenuto circa una diversa pattuizione. CP_1
Ciò posto, è circostanza pacifica ed incontestata, ammessa dallo stesso convenuto, che l' CP_1 non abbia versato all'odierno attore i corrispettivi delle locazioni ricevuti da eccezion fatta per CP_2 un versamento di € 508, configurando in tal modo un grave inadempimento alle obbligazioni assunte.
Da ciò consegue il diritto dell'attore alla corresponsione di importo pari a quanto finora Pt_1 trattenuto dal convenuto ossia € 4.921 (già detratti € 508). CP_1
L'importo totale dei versamenti effettuati da in favore di è infatti risultato CP_2 CP_1 dall'istruttoria svolta (segnatamente dalla documentazione prodotta dalla convenuta su ordine CP_2 del Giudice) ed ammonta a complessivi € 5.429.
La domanda di parte attrice volta alla condanna di iene pertanto accolta per le motivazioni CP_1 su esposte quanto all'importo di € 4.921 come determinato all'esito del giudizio, oltre interessi al tasso legale (non essendovi evidenza che si tratti di fattispecie ricompresa nell'applicazione nel D.LGS. 231/2002) dai rispettivi bonifici incassati da fino alla domanda ed oltre interesse secondo CP_1 la previsione di cui all'art. 1284 co. IV c.c. dalla domanda al saldo.
Su tale somma non può essere applicata la rivalutazione stante la natura di “debito di valuta”.
4) Quanto alle ulteriori e residue domande svolte dall'attore, esse non possono essere accolte, non risultando configurabile, né tanto meno provato alcun indebito arricchimento ai danni del neppure i richiami attorei ad un risarcimento ex art. 2043 c.c. risultano fondati, ed appaiono del Pt_1 tutto generici, peraltro nulla essendo stato dedotto né provato al riguardo.
Infine, quanto al richiamato art. 23 GDPR, si rileva che -come peraltro esposto dalle Linee guida del 10/2020 sulle limitazioni a norma dell'articolo 23 del regolamento generale sulla protezione dei dati - Versione 2.1- adottate il 13 ottobre 2021 - si tratta di norma che consente a un legislatore nazionale o dell'Unione, a determinate condizioni, di limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti oggetto del regolamento. Risulta pertanto inconferente il richiamo a tale norma che non fornisce una base giuridica alla richiesta risarcitoria del Leone nei confronti di CP_2
Sul punto, peraltro, si rileva che ha negato le informazioni richieste nella fase stragiudiziale CP_2 opponendo argomentazioni legittime, posto che la convenzione era stata stipulata tra la società ed qualificatosi come proprietario, per cui nulla risultava a nome dell'odierno attore. CP_1
Tale circostanza era conseguente ad un accordo in tal senso che espressamente autorizzava l' a fronte di mandato a cui era estranea la CP_1 CP_2
Ed ancora, sempre riguardo alla fase stragiudiziale, è comprensibile che, sulla scorta della missiva di a data 6.08.2021, (all.12 comparsa la non abbia riscontrato positivamente CP_1 CP_3 CP_2 le richieste di Pt_1
D'altra parte è corretto rilevare che il si è visto costretto a convenire in giudizio la posto Pt_1 CP_2 che solo in questa sede è venuto a conoscenza dei dati e degli importi relativi alle locazioni, incassati e trattenuti da CP_1
Tanto premesso, le domande svolte nei confronti della convenuta vengono rigettate, in CP_2 quanto infondate, sulla scorta delle motivazioni appena svolte.
5) In punto spese, stante l'accoglimento della domanda svolta nei confronti di le CP_1 spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di come in dispositivo, in CP_1 base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022- valori scaglione di valore di riferimento ( valore fino ad € 5.200).
Quanto alla posizione della convenuta già , in considerazione delle su esposte CP_2 CP_3 circostanze, le spese legali relative vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Accertato e dichiarato l'inadempimento del mandatario condanna il predetto Controparte_1 convenuto a pagare a la somma di € 4.921, oltre interessi legali dai rispettivi bonifici Parte_1 incassati dall' alla domanda;
oltre interessi ex art. 1284 c.IV c.c. dalla domanda all'effettivo CP_1 saldo;
b) Respinge le ulteriori domande di parte attrice;
c) Dichiara tenuto e condanna a rimborsare le spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
per la presente causa, che si liquidano in complessivi € 2.552 per onorari, oltre IVA, se dovuta Pt_1
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre ad € 264 per anticipazioni esenti, oltre a spese di notifica documentate.
d) Compensa le spese quanto alla convenuta già . CP_2 CP_3
Così deciso in Torino, 15.01.2025
Il Giudice -il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Rosso