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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 42/2025 promossa con ricorso depositato in data 16/01/2025 da:
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Greco, E , nato a CP_1
Montegiorgio (FM) il 18/02/1959, C.F. , residente in [...]C.F._2
Piceno, via Pacifici Mazzoni n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Menghini
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14/05/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 10/10/1999 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni – atto trascritto nel registro degli atti dello stato civile di detto Comune dell'anno 1999 al n. 223 parte
2, Serie A;
- dall'unione coniugale nasceva, in data 03/05/2006, in Ascoli Piceno, il figlio R_
;
[...]
- a causa di alcune incomprensioni caratteriali, da tempo è scemata l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque ritengono opportuno, nel mutuo e civile reciproco rispetto rilasciandosi fin da ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio per se stessi e per il figlio . Il sig. si impegna fin da ora a cercare una nuova R_ CP_1
abitazione nella quale fissare la propria residenza, anche al fine di poter richiedere il c.d. “Assegno di inclusione – ADI” o altri equivalenti aiuti di Stato. La sig.ra Pt_1
di contro, si impegna a fare da garante per il sig. nel contratto di affitto che egli CP_1
stipulerà, fino a quando lo stesso non percepirà il suddetto assegno oppure non presti attività lavorativa anche a tempo determinato.
2) Il figlio fisserà la propria residenza anagrafica con la madre presso R_
l'abitazione coniugale, sita in Ascoli Piceno (AP), alla via Pacifici Mazzoni Emidio
n.11; considerata la sua maggiore età non verrà stabilita alcuna statuizione in merito al tempo di frequentazione dei genitori ed egli sarà libero di organizzarsi autonomamente con ciascuno di loro per i tempi e modi di frequentazione;
3) La casa coniugale, sita in Ascoli Piceno (AP), alla via Pacifici Mazzoni Emidio n.
11, di proprietà della sig.ra , rimarrà in proprietà ed uso esclusivo Parte_1
della moglie, che la abiterà unitamente al figlio;
il sig. resterà nel possesso R_ CP_1
della chiave del portone dell'immobile affinché possa raggiungere il terrazzo esterno dell'appartamento per annaffiare le piante ornamentali ivi presenti, avendo cura di avvertire previamente la sig.ra del suo arrivo;
Pt_1
4) Il mobilio ed i suppellettili presenti nella casa coniugale resteranno nell'appartamento sito in Ascoli Piceno alla via Pacifici Mazzoni Emidio n. 11, ma il sig. e la sig.ra si impegnano fin da ora a dividerli tra loro, avendo cura di CP_1 Pt_1
elencarli in apposito inventario sottoscritto da entrambe le parti;
5) Il Sig. , non appena avrà raggiunto una maggiore stabilità economica, si CP_1
impegna a corrispondere mensilmente, per il mantenimento ordinario del figlio R_
e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di € 100,00, oltre a versare alla moglie anche la quota dell'assegno unico percepito da esso padre, nell'importo di legge, per l'anno 2024 pari ad € 28,00. I coniugi si impegnano a rivalutare annualmente l'importo dell'assegno di mantenimento secondo gli indici
ISTAT. Nel caso in cui il sig. dovesse trovare un'occupazione stabile il suddetto CP_1
assegno di mantenimento verrà aumentato ad € 200,00 da versare direttamente al figlio sul conto personale.
6) La sig.ra sosterrà interamente le spese straordinarie per il figlio , Pt_1 R_
fintanto che il sig. non avrà raggiunto una maggiore sicurezza finanziaria;
le stesse CP_1
saranno equamente divise al 50% nel momento in cui il sig. dovesse trovare CP_1
un'occupazione stabile. Per l'individuazione e le modalità di accordo o meno sulle stesse nonché per le modalità di rimborso si rinvia al Protocollo di intesa del Tribunale di Ascoli Piceno con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
“Linee guida spese extra assegno” nazionali e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali
e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituiti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout);
e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto, dei figli;
7) La sig.ra svolge lavoro come funzionario presso l'Ordine dei Medici, Pt_1
chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno (AP) con contratto a tempo indeterminato, mentre il sig. risulta attualmente inoccupato e percepisce un CP_1
assegno di invalidità di € 333,33, per cui gli stessi convengono che la sig.ra Pt_1
verserà mensilmente con il cambio di residenza, un assegno di mantenimento al sig.
di € 400,00 come contributo alle spese di affitto e bollette. Tale contributo avrà CP_1
durata temporanea, infatti verrà ridotto ad € 100,00 nel momento in cui il sig.
[...]
inizierà a svolgere attività lavorativa (per la ricerca della quale fin da ora si CP_1
impegna), o in alternativa quando inizierà a percepire il c.d. “Assegno di Inclusione”
(per il quale farà richiesta immediatamente dopo l'omologa di separazione e dopo aver fissato una nuova residenza);
8) La sig.ra continuerà a pagare, e sino all'estinzione, le rate della cessione del Pt_1
quinto dello stipendio acceso per l'acquisto della casa con rata mensile di € 245,00;
9) L'autovettura modello Alfa Romeo Mito targata EF865GN di proprietà di Pt_1
rimarrà in uso della stessa la quale provvederà per proprio conto alle spese di
[...]
gestione (tassa di proprietà, assicurazione e manutenzione); la sig.ra si riserva Pt_1
la possibilità di prestare il proprio veicolo al sig. in casi eccezionali o di particolare CP_1
urgenza, qualora lo stesso dovesse averne bisogno per uno spostamento;
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dal deposito del ricorso.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09/04/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, successivamente differita d'ufficio, stante il carico di lavoro e alla luce del prossimo trasferimento del
Presidente relatore, al 25/06/2025, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro Ufficio giudiziario del Presidente del Tribunale, dott. Luigi Cirillo, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis, la quale, vista l'istanza depositata dai ricorrenti in data 01/04/2025, anticipava l'udienza di comparizione dinanzi ad essa al giorno
27/05/2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e del figlio , Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile di detto Comune dell'anno 1999 Parte 2 Serie A N. 223;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Ascoli Piceno, 24/06/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 42/2025 promossa con ricorso depositato in data 16/01/2025 da:
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Greco, E , nato a CP_1
Montegiorgio (FM) il 18/02/1959, C.F. , residente in [...]C.F._2
Piceno, via Pacifici Mazzoni n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Menghini
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 14/05/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 10/10/1999 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli
Piceno, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni – atto trascritto nel registro degli atti dello stato civile di detto Comune dell'anno 1999 al n. 223 parte
2, Serie A;
- dall'unione coniugale nasceva, in data 03/05/2006, in Ascoli Piceno, il figlio R_
;
[...]
- a causa di alcune incomprensioni caratteriali, da tempo è scemata l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque ritengono opportuno, nel mutuo e civile reciproco rispetto rilasciandosi fin da ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio per se stessi e per il figlio . Il sig. si impegna fin da ora a cercare una nuova R_ CP_1
abitazione nella quale fissare la propria residenza, anche al fine di poter richiedere il c.d. “Assegno di inclusione – ADI” o altri equivalenti aiuti di Stato. La sig.ra Pt_1
di contro, si impegna a fare da garante per il sig. nel contratto di affitto che egli CP_1
stipulerà, fino a quando lo stesso non percepirà il suddetto assegno oppure non presti attività lavorativa anche a tempo determinato.
2) Il figlio fisserà la propria residenza anagrafica con la madre presso R_
l'abitazione coniugale, sita in Ascoli Piceno (AP), alla via Pacifici Mazzoni Emidio
n.11; considerata la sua maggiore età non verrà stabilita alcuna statuizione in merito al tempo di frequentazione dei genitori ed egli sarà libero di organizzarsi autonomamente con ciascuno di loro per i tempi e modi di frequentazione;
3) La casa coniugale, sita in Ascoli Piceno (AP), alla via Pacifici Mazzoni Emidio n.
11, di proprietà della sig.ra , rimarrà in proprietà ed uso esclusivo Parte_1
della moglie, che la abiterà unitamente al figlio;
il sig. resterà nel possesso R_ CP_1
della chiave del portone dell'immobile affinché possa raggiungere il terrazzo esterno dell'appartamento per annaffiare le piante ornamentali ivi presenti, avendo cura di avvertire previamente la sig.ra del suo arrivo;
Pt_1
4) Il mobilio ed i suppellettili presenti nella casa coniugale resteranno nell'appartamento sito in Ascoli Piceno alla via Pacifici Mazzoni Emidio n. 11, ma il sig. e la sig.ra si impegnano fin da ora a dividerli tra loro, avendo cura di CP_1 Pt_1
elencarli in apposito inventario sottoscritto da entrambe le parti;
5) Il Sig. , non appena avrà raggiunto una maggiore stabilità economica, si CP_1
impegna a corrispondere mensilmente, per il mantenimento ordinario del figlio R_
e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di € 100,00, oltre a versare alla moglie anche la quota dell'assegno unico percepito da esso padre, nell'importo di legge, per l'anno 2024 pari ad € 28,00. I coniugi si impegnano a rivalutare annualmente l'importo dell'assegno di mantenimento secondo gli indici
ISTAT. Nel caso in cui il sig. dovesse trovare un'occupazione stabile il suddetto CP_1
assegno di mantenimento verrà aumentato ad € 200,00 da versare direttamente al figlio sul conto personale.
6) La sig.ra sosterrà interamente le spese straordinarie per il figlio , Pt_1 R_
fintanto che il sig. non avrà raggiunto una maggiore sicurezza finanziaria;
le stesse CP_1
saranno equamente divise al 50% nel momento in cui il sig. dovesse trovare CP_1
un'occupazione stabile. Per l'individuazione e le modalità di accordo o meno sulle stesse nonché per le modalità di rimborso si rinvia al Protocollo di intesa del Tribunale di Ascoli Piceno con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
“Linee guida spese extra assegno” nazionali e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali
e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituiti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout);
e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto, dei figli;
7) La sig.ra svolge lavoro come funzionario presso l'Ordine dei Medici, Pt_1
chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno (AP) con contratto a tempo indeterminato, mentre il sig. risulta attualmente inoccupato e percepisce un CP_1
assegno di invalidità di € 333,33, per cui gli stessi convengono che la sig.ra Pt_1
verserà mensilmente con il cambio di residenza, un assegno di mantenimento al sig.
di € 400,00 come contributo alle spese di affitto e bollette. Tale contributo avrà CP_1
durata temporanea, infatti verrà ridotto ad € 100,00 nel momento in cui il sig.
[...]
inizierà a svolgere attività lavorativa (per la ricerca della quale fin da ora si CP_1
impegna), o in alternativa quando inizierà a percepire il c.d. “Assegno di Inclusione”
(per il quale farà richiesta immediatamente dopo l'omologa di separazione e dopo aver fissato una nuova residenza);
8) La sig.ra continuerà a pagare, e sino all'estinzione, le rate della cessione del Pt_1
quinto dello stipendio acceso per l'acquisto della casa con rata mensile di € 245,00;
9) L'autovettura modello Alfa Romeo Mito targata EF865GN di proprietà di Pt_1
rimarrà in uso della stessa la quale provvederà per proprio conto alle spese di
[...]
gestione (tassa di proprietà, assicurazione e manutenzione); la sig.ra si riserva Pt_1
la possibilità di prestare il proprio veicolo al sig. in casi eccezionali o di particolare CP_1
urgenza, qualora lo stesso dovesse averne bisogno per uno spostamento;
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dal deposito del ricorso.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09/04/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, successivamente differita d'ufficio, stante il carico di lavoro e alla luce del prossimo trasferimento del
Presidente relatore, al 25/06/2025, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro Ufficio giudiziario del Presidente del Tribunale, dott. Luigi Cirillo, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis, la quale, vista l'istanza depositata dai ricorrenti in data 01/04/2025, anticipava l'udienza di comparizione dinanzi ad essa al giorno
27/05/2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e del figlio , Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile di detto Comune dell'anno 1999 Parte 2 Serie A N. 223;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Ascoli Piceno, 24/06/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi