Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di unificazione di pene concorrenti in esecuzione, è legittimo lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione della liberazione anticipata speciale, ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso uno dei reati elencati nell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, al fine di accertare se il condannato abbia o meno espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo.
Commentario • 1
- 1. Art. 656 - Esecuzione delle pene detentivehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2016, n. 18172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18172 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
1 8 1 7 2/ 1 6 42 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MASSIMO VECCHIO Dott. - Consigliere -N. 29712016 Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO N. 10879/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA CO NU EL N. IL 05/09/1979 avverso l'ordinanza n. 1566/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA, del 04/09/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. siilia de Norobil ha chiesto l'amullamento con veut dell' uoupe unfugleste. Udit i difensor Avv.; के Ritenuto in fatto 1.Con ordinanze in data 19/2/2014 e 20/5/2014 il Magistrato di sorveglianza di Genova accordava al detenuto EM AN AC TI la liberazione anticipata nei limiti di quarantacinque giorni in riferimento ai semestri di espiazione di pena detentiva, intercorsi dal 24/7/2013 al 24/1/2014 e dal 24/2/2012 al 24/7/2012, mentre respingeva la domanda in riferimento alla liberazione anticipata speciale.
1.1 Il Tribunale di sorveglianza di Genova, investito del reclamo proposto dall'interessato, con ordinanza del 4/9/2014 lo respingeva, confermando la decisione contestata e rilevando che all'accoglimento dell'istanza in riferimento alla maggiore detrazione di ulteriori trenta giorni per i semestri per i quali aveva già fruito dell'istituto ordinario ostava la circostanza che la pena in esecuzione era stata determinata da provvedimento di cumulo, comprensivo anche di pena per reato incluso nell'elenco di cui all'art.
4-bis ord. pen.. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, il quale ha lamentato violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 1, d.l. n. 146/2013 conv. in L. n. 10/2014. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non poter disporre lo scioglimento del cumulo materiale di pene per individuare la porzione imputabile a reato ostativo alla concessione della liberazione anticipata speciale in forza del principio di unicità della pena cumulata di cui all'art. 76 cod. pen., comma 1 e del rilievo per cui l'istituto della liberazione anticipata speciale comporta rinuncia dello Stato ad eseguire porzione di pena in assenza di qualsiasi verifica in ordine agli effetti sulla risocializzazione del detenuto. In tal modo non si è tenuto conto che la confluenza delle pene separatamente inflitte in un'unica è frutto di un evento accidentale e fortuito, dipendente dall'espiazione congiunta, anzichè autonoma e che la giurisprudenza di legittimità non è affatto concorde nel negare la scindibilità del cumulo in riferimento alla liberazione anticipata speciale, ammessa persino in casi di cumulo giuridico, che presenta profili di maggiore delicatezza e difficoltà rispetto a quello materiale. Deve dunque concludersi che il cumulo delle pene può sciogliersi ogni qual volta ne discenda un effetto favorevole per il condannato, ferme restando le considerazioni sulla sua concreta pericolosità sociale.
3. Con requisitoria scritta del 20 maggio 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Marilia di Nardo, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo la fondatezza dei motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1 гов 1. L'ordinanza impugnata ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza, rilevando l'infondatezza del reclamo in ragione dell'espiazione da parte del reclamante di pena, risultante dal provvedimento di cumulo materiale, inclusivo di sanzione detentiva inflitta per il delitto di rapina aggravata, incluso nel catalogo di reati di cui all'art.
4-bis I. nr. 354/75, per i quali non è ammesso il beneficio richiesto.
1.1 Va premesso che il ricorrente non solleva alcuna obiezione in ordine alla ritenuta impossibile applicazione in suo favore della disciplina introdotta dal D.L. 23 dicembre 2013 nr. 146, che all'art. 4, aveva esteso a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena espiata la liberazione anticipata prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, prevedendo testualmente: "Ai condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art.
4-bis, la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità". E' noto che la legge di conversione, nr. 10 del 2014, per effetto delle modifiche apportate al decreto legge esclude testualmente dall'ambito di applicazione dell'istituto nella sua maggiore estensione possibile i "condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis".
1.2 Il tema è stato affrontato e risolto correttamente dal Tribunale che ha ritenuto di aderire a linea interpretativa sfavorevole, che ha già trovato positivo riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte con la sentenza nr. 34073 del 27/6/2014, Panno, rv. 260849 (vedi altresì sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, rv. 261880), le cui argomentazioni vanno condivise e riaffermate.
2. Piuttosto, l'impugnazione devolve la questione del possibile superamento dell'ostacolo giuridico, rappresentato dall'avere l'interessato subito condanna a pena detentiva per reato ostativo alla fruizione del beneficio richiesto, confluita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in esecuzione, in ragione dell'inclusione in detto provvedimento di cumulo anche di pene per reati comuni, tali da consentire l'accesso alla liberazione anticipata speciale. Il Tribunale ha negato la scindibilità del cumulo materiale in nome del principio di unicità della pena, sostenendo che: -la giurisprudenza di legittimità ha già fatto applicazione di tale concetto in riferimento ad altri istituti esecutivi, quali il regime dei colloqui telefonici, l'espulsione dei condannati stranieri, il c.d. "indultino", l'esecuzione presso il domicilio, la sottoposizione a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen.; -in modo analogo a quanto richiesto dalla liberazione anticipata speciale nelle materie citate non è prevista la sostituzione della presunzione di pericolosità, ostacolo formale all'applicazione di disciplina più favorevole, con un giudizio in concreto sul condannato, perché essa postula soltanto la verifica della partecipazione all'opera di rieducazione ed 2 uf analogamente comporta la rinuncia dello Stato all'esercizio della potestà punitiva mediante riduzione della durata della pena già inflitta.
2.1 Come già più volte affermato da questa Corte con orientamento che si condivide, l'art. 663 cod.proc.pen., nell'attribuire al pubblico ministero il potere-dovere di determinare la pena da eseguire in osservanza delle norme sul concorso di pene, allorché la stessa persona sia stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, offre concreta attuazione all'art. 80 cod.pen. nella parte in cui dispone che l'applicazione delle norme sul concorso delle pene, artt. 72-79 cod.pen., avvenga in fase esecutiva, se 是 Fと non si è provveduto con le sentenze di merito. Il sistema così disciplinato dall'ultima + proposizione dell'art. 80 citato persegue la finalità di garantire che non si applichino differenti discipline in dipendenza dalla casualità del momento in cui interviene il giudicato o l'esecuzione. Pertanto, la regola per la quale le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell'art. 73 cod.pen., si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, non può in nessun caso condurre a ingiustificate differenziazioni di trattamento a seconda dell'eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente alla formazione di un cumulo materiale ai sensi dell'art. 663 cod. proc.pen., anziché di distinte esecuzioni, dipendenti dai titoli che scaturiscono da separate condanne. Diversamente, chi è stato condannato per diversi reati, ostativi e non ostativi ai benefici penitenziari, verrebbe a subire, anche in relazione alle condanne per i reati non ostativi, un trattamento equivalente a coloro i quali sono stati condannati solo per reati ostativi ed un regime penitenziario deteriore rispetto a chi, avendo riportato analoghe condanne, sia per delitti ostativi, che per reati non ostativi, ha separatamente scontato ciascuna delle pene inflitte con sentenze divenute irrevocabili e poste in F esecuzione più tempestivamente. Come segnalato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 361 del 27 luglio 1994, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis ord. pen. nella parte in cui rendeva la condanna per alcuno dei delitti ivi enumerati ostativa alla concessione di misura alternativa, "non si rinvengono dati normativi per sostenere che la nuova disciplina recata dall'art.
4-bis abbia creato una sorta di status di "detenuto pericoloso" che permei di sè l'intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna"; al contrario, proprio l'articolazione della disciplina sulle misure alternative "in termini diversi in relazione alla tipologia dei reati per i quali è stata pronunciata condanna la cui pena è in esecuzione", impone di valorizzare il tradizionale insegnamento giurisprudenziale "della necessità dello scioglimento del cumulo in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene".
2.2 Pur non tradotti in disposizioni normative esplicite, tali principi di origine interpretativa si sono affermati anche in riferimento al cumulo giuridico. La disciplina del concorso formale di reati o del reato continuato persegue la finalità di mitigare l'effetto 3 del cumulo materiale delle pene, cui viene sostituito il cumulo giuridico in coerenza col rilievo che l'ordinamento assegna al carattere personale della responsabilità penale ed al conseguente adattamento alla realtà individuale del reo, grazie alla decisione giudiziale, anche della pena che ne discenda (Sez. Un. n. 1 del 26/2/1997, Mammoliti, rv. 207940; Sez. Un. nr. 14 del 30/6/1999, Ronga, rv. 214355). La giurisprudenza di questa Corte ha dunque evidenziato che all'unificazione dei reati deve procedersi qualora vi sia una disposizione apposita in tal senso, ovvero la considerazione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo secondo i principi ispiratori dell'istituto del reato continuato. Sulla scorta dei medesimi principi si è stabilito che il cumulo viene mantenuto e non si scioglie se dallo stesso derivino per il condannato degli effetti più vantaggiosi (Sez. un., n. 7930 del 21/7/1995, Zouine, rv. 201549; Corte Cost. 5 luglio 1973, n. 108 e Corte Cost., 7 luglio 1976, n. 154) e che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti in esecuzione, è legittimo lo scioglimento del cumulo quando occorre . procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, il quale trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato . inclusi nel novero dei delitti elencati nella L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, al fine di accertare se il condannato abbia o meno terminato di espiare la parte di pena relativa ai delitti cosiddetti ostativi (ex multis: sez. 1, n. 1655 del 22/12/2014, Uccello, rv.261986; sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014, Ciriello, rv. 261582; sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, Moretti, rv. 262062).
2.3 A conclusioni difformi in riferimento all'istituto della liberazione anticipata speciale, sebbene già sostenute da diverse pronunce di merito, come quella in esame, si ritiene di non poter pervenire in forza dei pur pregevoli argomenti esposti nell'ordinanza in verifica.
2.3.1 In primo luogo, non si reputa dirimente il rilievo per cui l'accesso alla liberazione anticipata speciale non pretende un giudizio positivo circa l'assenza di pericolosità del condannato, ma soltanto il riscontro della sua partecipazione all'opera trattamentale di rieducazione, peraltro in assenza di una effettiva verifica dei relativi risultati, sicchè non vi sarebbe ragione per derogare al principio di unicità della pena cumulata, non dovendosi superare la presunzione di perdurante pericolosità, legata alla responsabilità per i reati ritenuti di maggiore gravità, con un giudizio concreto, che non è richiesto dalla disciplina legale. In realtà, la tesi sostenuta dal Tribunale di sorveglianza sembra non considerare la pluralità di finalità perseguite dall'istituto in esame, il quale, come l'analoga misura prevista dall'art. 54 ord. pen., costituisce uno strumento premiale finalizzato alla rieducazione del condannato, quindi avente funzione risocializzante, ed al contempo assolve, mediante la più ampia abbreviazione della durata della pena da espiare, funzioni deflative e compensative perché alleggerisce il carico alloggiativo di detenuti negli istituti penitenziari e ristora quanti abbiano subito penosa carcerazione in periodi storici di notorie condizioni di sovraffollamento. La pluralità di tali funzioni è stata 4 rimarcata anche dalla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 27 gennaio 2016, la quale, nel respingere l'incidente d'incostituzionalità, sollevato in riferimento all'esclusione dall'accesso alla liberazione anticipata speciale dei condannati minori di età per reati previsti dall'art.
4-bis ord. pen., ha comunque riscontrato che, nonostante la finalizzazione della misura introdotta ad obiettivi di riduzione della popolazione carceraria, essa si innesta nel solco di quella "ordinaria", disciplinata dall'art. 54 della "1 legge n. 354 del 1975, partecipando quindi delle finalità rieducative di quest'ultima" e richiedendo al giudice l'apprezzamento discrezionale, da motivare, circa la meritevolezza del beneficio.
2.3.2 Inoltre, come sottolineato anche da parte della dottrina, che tale profilo valutativo non sia decisivo nell'esegesi dell'istituto è dimostrato dal fatto che il principio di scindibilità del cumulo non trova applicazione soltanto in riferimento ad istituti esecutivi che postulano un giudizio di meritevolezza del beneficiario, ma anche in riferimento all'indulto ed all'amnistia impropria introdotta dal d.P.R. nr. 75/90, per i quali è pacifico si debbano individuare quali tra quelli unificati siano i reati estinti per legge e le relative pene. Il che esplica tanto maggiore rilievo in quanto, per seguire lo stesso criterio di analogia di effetti prodotti dagli istituti in comparazione adottato dal Tribunale di sorveglianza, sia nel caso di provvedimenti di clemenza generalizzati, sia in quello della liberazione anticipata lo Stato rinuncia a dare concreta ed integrale attuazione alla potestà punitiva che discende dal giudicato di condanna. Analogamente, non è subordinata ad alcuna verifica sulla pericolosità individuale l'operatività del limite per l'applicazione della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive, regolato dall'art. 656 cod. proc. pen., comma 5, la cui concessione postula lo scorporo dell'eventuale cumulo giuridico e l'individuazione della pena per ciascun reato, compresi quelli satellite, onde verificare il superamento del divieto di fruizione posto dalla norma (Cass. sez. 1 n. 46246 del 5/11/2008, Sanna, rv. 242086).
2.3.3 Anche il raffronto con i casi, indicati nell'ordinanza impugnata, che la giurisprudenza di legittimità ha risolto in base al principio di unicità della pena, originata dal cumulo, non autorizza paralleli significativi e replicazione di soluzioni identiche generalizzate e quindi riferibili anche al diniego della liberazione anticipata speciale. Invero, gli unici due istituti riferiti all'esecuzione penale, per i quali la giurisprudenza di questa Corte mantiene inalterato il criterio dell'unitarietà della pena sono costituiti dalla + esecuzione presso il domicilio, introdotta dalla legge nr. 199 del 2010, che mutua i tratti caratteristici dalla sospensione condizionata dell'esecuzione, c.d. "indultino", di cui alla legge n. 207 del 2003, per i quali si è esclusa la possibilità di estendere il beneficio, spettante per condanne pregresse ad altre successive all'entrata in vigore della L. n. 207/2003 in conseguenza della riconosciuta continuazione tra i reati. Tale orientamento è stato però giustificato in considerazione di una pluralità di ragioni: a) della incidenza degli istituti, non sulla durata, ma sulle modalità di esecuzione della pena, che si attua in stato сл5 uf di libertà sia pure con limitazioni e non negli istituti carcerari;
b) della esclusione in presenza di reati particolarmente gravi individuati come tali dallo stesso legislatore e del concreto pericolo di fuga e di recidiva del condannato;
c) della applicazione in dipendenza di un preciso momento temporale, tassativo e non prorogabile in via interpretativa e di un altrettanto specifico limite di pena, il cui superamento la preclude, avuto riguardo all'espresso richiamo all'art. 51, comma 5 e 51-ter ord. pen., relativi alla sopravvenienza di nuovi titoli privativi della libertà personale. In considerazione di tali elementi specializzanti si è segnalata (Cass., sez. 1, n. 34279 del 23/9/2005, Pagnozzi, rv. 232171; sez. 1, n. 47005 del 28/10/2008, Esposito, rv. 242056; sez. 1, n. 9423 del 7/01/2010, Cantoro, rv. 246822) la diversità della sospensione condizionata della pena rispetto ad altri benefici, quali, ad esempio, l'indulto, che comporta la eliminazione "secca" di una porzione della sanzione inflitta, il che, ad avviso del Collegio, per le medesime ragioni consente anche di non estendere alla liberazione anticipata speciale criteri interpretativi, fondati su una diversa disciplina e su istituti dalle diverse caratteristiche.
2.3.4 Per contro, in riferimento ad altri istituti, qualificati da finalità peculiari, la "ratio" di favore della disciplina ha indotto ad applicarvi lo scioglimento del cumulo, tanto materiale, che giuridico: ci si riferisce all'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche di cui all'art. 94, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4 bis L. n. 354 del 1975, per il quale si è riconosciuta la legittimità dello scioglimento del cumulo a condizione che il condannato abbia già espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Cass. sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, Di Palo, rv. 258403) in ragione delle finalità speciale dell'istituto rispetto all'affidamento ordinario, siccome orientato a conseguire la cura dello stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza del condannato e il suo recupero da tale condizione. Identico principio è stato formulato in tema di sospensione dell'esecuzione ai sensi dello art. 90, comma 1, del d.P.R. nr. 309/90 ed anche nei casi di sopravvenienza, durante l'esecuzione della misura dell'affidamento terapeutico, di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, relativo ad una pena superiore a quattro anni di reclusione e comprensivo di reati indicati dall'art.
4-bis ord. pen., che non impedisce lo scioglimento del cumulo ai fini della verifica di ammissibilità di prosecuzione della misura, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi (Cass. sez. 1, n. 1405 del 14/12/201, Zingale, rv. 249425). La natura della misura e lo scopo perseguito sono alla base dell'ammesso scorporo dal cumulo della pena inflitta per reato ostativo, previsto per procedere all'espulsione del cittadino straniero condannato ai sensi dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione) anche in caso di cumulo giuridico derivante da continuazione delle pene, alcune per reati ostativi all'espulsione, altri no, posto che non si tratta di̟ 6 applicare una misura alternativa alla carcerazione, quanto la mera rinuncia dello Stato all'esecuzione della pena con un meccanismo automatico, analogo a quanto accade per amnistia ed indulto (Cass. sez. 1, n. 22705 del 01/02/2011, Hachem, rv. 250354; sez. 1, n. 35620 del 20/06/2013, PG in proc. Duraj, rv. 256847; sez. 1, n. 17736 del 21/11/2013, P.G. in proc. Leka, rv. 262263). Infine, non è assimilabile il meccanismo applicativo della liberazione anticipata speciale a quello per la sottoposizione del detenuto alle regole speciali di trattamento di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354, per il quale è la stessa disposizione di legge al suo comma 2, ultimo periodo, come aggiunto dall'art. 2, comma 25 lett. c) della legge nr. 94/2009, a prevedere testualmente "in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis", ossia a stabilire l'operatività del principio di unicità dell'esecuzione della pena (sez. 1, n. 41567 del 18/09/2009, Gionta, rv. 245047; sez. 1, n. 985 del 05/12/2011 Tamarisco e sez. 1, n. 17601 del 15/01/2014, Attanasio;
sez. 1, n. 39564 del 13/06/2014, Lorusso, non massimate;
sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Lorusso, rv. 263555). In definitiva, per le ragioni sopra esposte s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova che, uniformandosi ai principi sopra enunciati, dovrà valutare se, operata la scissione del cumulo delle pene concorrenti, sia possibile imputare la pena già espiata ai reati compresi nell'elenco di cui all'art.
4-bis ord. pen., verificando quindi la sussistenza delle condizioni per ammettere il condannato alla liberazione anticipata speciale.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016. Il consigliere estensore Il Presidente Sca m vecellis Monica Boni Massimo Vecchio M DEPOSITATA IN CANCELLERIA ' - 2 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7