Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
La scissione del cumulo di pene inflitte per reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali ostativi all'espulsione prevista dall'art.16, comma quinto, D.Lgs. n. 268 del 1998 (T.U. immigrazione), è consentita in sede esecutiva, in modo da imputare la parte di pena espiata al reato ostativo e dare così luogo all'espulsione, solo se richiesta dal condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2013, n. 17736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17736 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/11/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 3732
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 15919/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA;
nei confronti di:
LE LI N. IL 24/06/1974;
avverso l'ordinanza n. 969/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 28/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza del 28 febbraio 2013 ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da KA IL avverso il decreto del 29 ottobre 2010, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto la richiesta di espulsione dal territorio dello Stato proposta dal medesimo a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, in base alla sola rilevazione che nel provvedimento di cumulo in esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nei confronti dell'istante, era compreso un reato ostativo alla concessione della misura.
1.1 Il Tribunale, a ragione della decisione, osservava che la scindibilità del cumulo, esclusa dal giudice di prime cure, trova fondamento:
- nel principio di diritto affermato da questa Corte a sezioni unite (sent. n. 14/1999), sulla base dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 361/1994), secondo cui, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, può essere ammesso alle misure alternative il condannato, che abbia già scontato la pena relativa al reato ostativo alla concessione di tali benefici;
- nella coerente applicazione di tale principio nei casi di cumulo materiale e di richiesta di misure alternative alla detenzione, quale l'espulsione può considerarsi secondo l'indicazione testuale contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16;
- nell'orientamento di legittimità, espresso da questa Corte in materia di scindibilità del cumulo tra i reati in relazione alla possibile concessione della espulsione come sanzione alternativa alla detenzione (sent. n. 2090/2008), ritenuto condivisibile dal giudicante rispetto a quello di segno contrario (sent. n. 47310/2011) richiamato dal Tribunale di sorveglianza.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale, richiamando la più recente giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 47310/2011), sostiene che l'espulsione non può essere disposta in relazione a pena determinata a seguito di cumulo, comprensivo anche di pena inflitta per reato ostativo alla sua concessone, non potendosi procedere alla sua scissione per imputare la parte di pena espiata al reato ostativo, poiché, non avendo l'indicata misura valenza premiale o rieducativa, costituisce causa ostativa alla sua concessione un giudizio di pericolosità del condannato, che può essere basato anche solo sulla sussistenza di una condanna per reati ostativi.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato il 20 giugno 2013 requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
1.1 Va premesso che sul tema oggetto del ricorso - consistente essenzialmente nella possibilità o meno di realizzare la scissione in fase esecutiva del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, ai fini della applicazione della misura dell'espulsione dello straniero e nella particolare ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 - si sono registrate, in effetti,
decisioni non sempre coincidenti da parte di questa Corte. Anche di recente, questa Sezione si è espressa in senso negativo (non è possibile operare la scissione del cumulo ove esso ricomprenda un reato ostativo ai sensi dell'art. 16, comma 5) con la decisione n. 47310 del 15.7.2011, rv 251413, e con quella n. 35620 del 20.6.2013, Rv. 256847, mentre è giunta a diversa conclusione (è possibile operare la scissione) con la decisione n. 22705 del 1.2.2011, rv 250354. 1.2 Da ultimo, tale contrasto, deve ritenersi però risolto con la decisione n. 42173 del 16.9.2013, Rv. 257169, secondo cui "la scissione del cumulo di pene inflitte per reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali ostativi all'espulsione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, (T.U. immigrazione), è consentita in sede esecutiva, in modo da imputare la parte di pena espiata al reato ostativo e dare così luogo all'espulsione, solo se richiesta dal condannato", principio al quale questo Collegio, condividendolo, intende dare continuità. Tale decisione, in particolare, nel rivalutare i diversi aspetti di diritto coinvolti nel tema, ha ritenuto che al fine di rendere possibile l'applicazione dell'istituto - di elaborazione giurisprudenziale - della scissione del cumulo, nel particolare caso previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 debba farsi riferimento, in concreto, alla ricorrenza o meno di una manifestazione di volontà da parte del condannato.
Al riguardo ha infatti condivisibilmente evidenziato, in primo luogo, che l'intera elaborazione giurisprudenziale in tema di scissione del cumulo giuridico derivante da continuazione (con imputazione della porzione di pena già espiata alla condanna intervenuta per reato ostativo) muove dalla considerazione della necessità di segmentare il rapporto esecutivo in funzione di un "interesse" del soggetto richiedente, si da rendere possibile (in applicazione del generale principio del favor rei) l'accesso ad un diverso trattamento più favorevole (si vedano Corte Cost. n. 361 del 1994 nonché Sez. U. 30.6.99, Ronga).
Ora, in presenza di tale fisionomia dell'istituto - si è affermato - non può evitarsi di considerare che la misura dell'espulsione - quale sanzione alternativa alla detenzione - così come descritta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16 comporta conseguenze almeno in parte sfavorevoli per il soggetto destinatario (pur ponendosi come alternativa alla prosecuzione della detenzione) cui viene coattivamente imposto l'allontanamento, peraltro non preceduto da una verifica in concreto della sua pericolosità sociale (a differenza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15). Da ciò la considerazione, concordemente espressa nelle precedenti decisioni sul tema, della "atipicità" della misura alternativa in questione, posto che la stessa, di natura sostanzialmente amministrativa, rappresenta più una misura tesa ad evitare il sovraffollamento penitenziario che uno strumento per attuare il percorso di risocializzazione.
Tuttavia, è proprio la connotazione particolare dell'espulsione qui in esame -e la sua sostanziale polivalenza - a rendere necessaria, a ben vedere, la verifica dell'interesse o meno del condannato ad ottenere il provvedimento di espulsione.
Lì dove la richiesta provenga dall'interessato - come ritenuto in modo condivisibile dalla decisione n. 22705 del 1.2.2011, rv 250354 - non vi è ragione di negare l'operatività dello strumento giuridico della scissione del cumulo ricomprendente il reato ostativo (ispirato al favor rei), posto che è il soggetto interessato ad optare per tale modalità alternativa, pur connotata da componenti afflittive.
1.3 Le considerazioni sin qui svolte conducono, di conseguenza, al rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, posto che avendo lo stesso condannato KA IL proposto la richiesta di espulsione dal territorio dello Stato, non vi è alcuna ragione di negare la scindibilità del cumulo al solo scopo di realizzare - come pure affermato nella ricordata decisione n. 22705 del 1.2.2011 - un effetto sfavorevole per il destinatario senza il concorso della sua volontà.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014