Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
L'unificazione di pene concernenti riferibili a condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della legge 1° agosto 2003 n. 207 (sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), determina un unico rapporto esecutivo, non potendosi procedere a scissione ideale delle pene concorrenti al fine di determinare su quali, e in quale misura, operi la sospensione condizionata, sicché, se a carico di un soggetto che stia espiando o possa espiare la pena nelle forme previste dalla citata legge sopravvengano uno o più titoli che non consentano tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione nelle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2010, n. 9423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9423 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/01/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 9
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 26856/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN ET N. IL 10/04/1960;
avverso l'ordinanza n. 1327/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 28/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 28 aprile 2009 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da TR RO avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di applicazione del beneficio di cui alla L. n. 207 del 2003, tenuto conto del fatto che nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti erano ricomprese alcune sentenze, passate in giudicato in epoca successiva al 22 agosto 2003, data di entrata in vigore della citata L. n. 207 del 2003. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, personalmente RO, il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine allo scioglimento del cumulo ai fini dell'applicazione del beneficio alle sentenze passate in giudicato in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. n. 207 del 2003. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. A norma della L. n. 207 del 2003, art. 7, la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena si applica soltanto ai condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della legge più volte citata.
Sotto tale aspetto, qualora siano contemporaneamente poste in esecuzione condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della L. n. 207 del 2003, come nel caso in esame, è necessario regolare il concorso tra le due modalità di esecuzione, fra di loro incompatibili, nell'ambito di un unitario ed immodificato rapporto esecutivo e non già operare, come sostenuto dal ricorrente, una scissione "ideale" delle pene concorrenti per determinare su quali, e in quale misura, opera la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, ricomponendo, all'esito, il cumulo secondo il nuovo calcolo delle pene eseguibili.
Di conseguenza, qualora il soggetto stia espiando (o potrebbe espiare) la pena nelle forme previste dalla L. n. 207 del 2003 e sopravvenga un titolo (ovvero, come nel caso di specie, una pluralità di titoli) che non consente tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione delle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa.
In tale caso non possono trovare applicazione i principi in tema di scioglimento del cumulo, ammesso dalla giurisprudenza ad altri fini e per altri istituti penitenziari, atteso che, come di desume dalla L. n. 207 del 2003, artt. 1 e 7, la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena è un istituto peculiare, legato ad un preciso momento temporale e ad un preciso limite di pena, il cui superamento esclude del tutto il beneficio in questione, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 8 che richiama la L. n. 354 del 1975, artt. 51-bis e 51-ter e successive modifiche, relativi alla sopravvenienza di nuovi titoli privativi della libertà personale. In tal senso è anche la giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass., sez. 1 23 settembre 2005 n. 34279; Cass., sez. 1, 28 ottobre 2008, n. 47005) che ha specificamente rilevato come la sospensione condizionata della pena presenti elementi specializzanti rispetto ad altri benefici, quali, ad esempio, l'indulto che comporta la eliminazione secca di una parte della pena. Invero, il regime di cui alla L. n. 207 del 2003 non incide sulla durata della pena, bensì sulle modalità dell'esecuzione, che avviene non nel luogo di detenzione, ma in stato di libertà, pur se limitato (art. 4) da consistenti obblighi mutuati in parte da misure coercitive previste dal codice di rito e, in parte, dalla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ossia con modalità incompatibili con la detenzione.
Pertanto, se sopravviene un titolo che non consente tale modalità di esecuzione, questa deve cessare ovvero non può avere corso in quanto incompatibile con la esecuzione ordinaria.
2. Correttamente pertanto il Tribunale di Sorveglianza ha respinto, nel caso in esame, la istanza di applicazione della sospensione condizionata alle pene già in esecuzione al momento di entrata in vigore della L. n. 207 del 2003, essendo state tali pene ormai assorbite nell'ambito di un'unica esecuzione cumulativa, preclusiva sotto vari aspetti del beneficio invocato.
3. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010