Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2010, n. 9423
CASS
Sentenza 7 gennaio 2010

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L'unificazione di pene concernenti riferibili a condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della legge 1° agosto 2003 n. 207 (sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), determina un unico rapporto esecutivo, non potendosi procedere a scissione ideale delle pene concorrenti al fine di determinare su quali, e in quale misura, operi la sospensione condizionata, sicché, se a carico di un soggetto che stia espiando o possa espiare la pena nelle forme previste dalla citata legge sopravvengano uno o più titoli che non consentano tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione nelle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2010, n. 9423
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9423
    Data del deposito : 7 gennaio 2010

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