Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
L'espulsione dello straniero prevista come misura alternativa alla detenzione dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), non può essere disposta in relazione a pena determinata a seguito di cumulo comprensivo anche di pena inflitta per reato ostativo alla sua concessione, non potendosi procedere alla scissione al fine di imputare la parte di pena espiata al predetto reato ostativo.
Commentario • 1
- 1. Sull'applicabilità della liberazione anticipata speciale aiAngela Della Bella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. L'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, che pubblichiamo, si occupa della controversa questione dell'applicabilità della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 d.l. 146/2013 ai condannati che siano destinatari di 'cumuli' di pene derivanti dall'unificazione di pene concorrenti, comprensivi anche di pene inflitte per taluni dei delitti di cui all'art. 4 bis o.p., ossia delitti che la legge considera ostativi alla concessione del beneficio. 2. Come noto, per effetto della liberazione anticipata speciale - misura emergenziale, introdotta nell'ordinamento al fine di fronteggiare il problema del sovraffollamento carcerario - il condannato può usufruire, per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2013, n. 35620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35620 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 2295
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 41922/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA;
nei confronti di:
RA AL N. IL 25/04/1975;
avverso l'ordinanza n. 654/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 05/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio la decisione del Tribunale di Sorveglianza, ovvero rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza deliberata il 5 luglio 2012, ha accolto l'opposizione proposta da RA LT avverso il provvedimento del 23 aprile 2012, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto la richiesta di espulsione, formulata dal medesimo a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16 in quanto lo stesso risultava detenuto in forza di provvedimento di cumulo di pene concorrenti, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano il 15 aprile 2009, che includeva, tra le altre, anche quella inflitta per dei reati ostativi alla concessione della misura (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 74, 73 e art. 80, comma 2).
1.1 Il Tribunale, a ragione della decisione, osservava, richiamando un recente arresto di questa Corte (Sez. 1, n. 25134 del 24/05/2011 - dep. 22/06/2011, Tayari, Rv. 250344), che nulla osta alla scissione del cumulo di pene inflitte per più reati concorrenti, taluno dei quali ostativo alla concessione della misura dell'espulsione dello straniero, in modo da poter applicare, in favore del condannato, la misura indicata, imputando la parte di pena espiata al reato ostativo.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia, che ne chiede l'annullamento sulla base di un unico articolato motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 16, comma 5, avendo la decisione impugnata disatteso il chiaro dettato della norma e l'interpretazione che di essa ha elaborato la prevalente giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale "l'espulsione dello straniero prevista come misura alternativa alla detenzione dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.16, comma 5, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) non può essere disposta in relazione a pena determinata a seguito di cumulo comprensivo anche di pena inflitta per reato ostativo alla sua concessione, non potendosi procedere alla scissione al fine di imputare la parte di pena espiata al predetto reato ostativo. (Sez. 1, n. 47310 del 15/07/2011 - dep. 20/12/2011, Lleshaj, Rv. 251413).
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato il 10 gennaio 2013 requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ovvero, in subordine, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha più volte affermato che l'espulsione dello straniero, prevista come misura alternativa alla detenzione dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, non può essere disposta in relazione a pena determinata a seguito di cumulo comprensivo anche di pena inflitta per reato ostativo alla sua concessione, rilevando che non è possibile procedere alla scissione del cumulo al fine di imputare la parte di pena espiata al predetto reato ostativo (Sez. 1, n. 6648 del 05/02/2008, dep. 12/02/2008, Kokolari, Rv. 239308; Sez. 1, n. 46926 del 12/11/2009, dep. 09/12/2009, Louafi, Rv. 245690; Sez. 1, n. 4623 del 20/01/2010, dep. 03/02/2010, Sollou, Rv. 245993, nonché più di recente, Sez. 1, n. 47310 del 15/07/2011 - dep. 20/12/2011, Lleshaj, Rv. 251413).
A tali conclusioni si è pervenuti, muovendo dal rilievo che l'espulsione, come misura alternativa disposta dal magistrato di sorveglianza, ha natura amministrativa come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 226 del 2004, e che, conformemente a quanto stabilito da questa Corte in materia di trattamento penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41 bis Ord. Pen. (Sez. 1, n. 45463 del 20/10/2005, dep. 15/12/2005, Pignataro, Rv. 233357;
e, successive conformi, Sez. 1, n. 35564 del 11/07/2008, dep. 17/09/2008, P.G. in proc. Della Ventura, Rv. 240938; Sez. 1, n. 41567 del 18/09/2009, dep. 29/10/2009, Gl'onta, Rv. 245047), non essendo finalizzata al recupero o al reinserimento del condannato, non può essere concessa in presenza di "un giudizio di pericolosità del condannato, che può essere basato anche solo sulla sussistenza di una condanna per reati ostativi, per ciò stesso sintomo di pericolosità".
Tale orientamento, che ha consapevolmente superato il precedente indirizzo giurisprudenziale esposto nella decisione di questa Corte richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 22705 del 01/02/2011 - dep. 07/06/2011, Hachem, Rv. 250354), fondato esclusivamente sulla natura della espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, sulla sua sostanziale assimilabilità a un beneficio penitenziario e sull'assoggettamento della stessa alla disciplina delle misure alternative in caso di cumulo, ha coerentemente rilevato che non possono trovare applicazione con riferimento alla espulsione, attesa la sua peculiare natura (non equiparabile alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario e non assimilabile a un "beneficio"), i principi di diritto elaborati da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, Chiodi, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, dep. 05/10/2009, Ronga, Rv. 214355) in materia di scissione del reato continuato ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, fondati sulla natura premiale di dette misure e sul principio del favor rei, dai quali prescinde, invece, l'espulsione.
3. Alla luce di tali principi, che questo Collegio condivide e riafferma, le censure dedotte nel ricorso si rivelano pienamente fondate, sia nella parte in cui censurano le valutazioni giuridiche svolte dal Giudice di merito in coerenza con i condivisi principi espressi dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, sia nella parte in cui affermano la sussistenza di un contrasto interpretativo, richiamando il diverso principio affermato in precedente decisione, non solo rimasto isolato, ma superato - all'esito della svolta meditata analisi dell'istituto della espulsione in rapporto a quella degli istituti della continuazione tra i reati, della scissione del cumulo e delle misure penitenziarie alternative - dalla successiva, coerente e ormai consolidata giurisprudenza.
4. L'insussistenza del dedotto contrasto interpretativo per le indicate ragioni esclude la sussistenza del presupposto indispensabile per la rimessione della questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 2801 del 12/10/1993, dep. 27/10/1993, Santolla, Rv. 196029; Sez. 6, n. 865 del 24/03/1993, dep. 21/05/1993, Morabito, Rv. 194193).
5. Ne consegue che, sussistendo la dedotta violazione di legge poiché l'espulsione quale sanzione alternativa non può essere disposta per essere compresa nel provvedimento di cumulo la condanna del ricorrente per i delitti previsti e puniti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 74, 73 e art. 80, comma 2, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013