Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 18790
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Sentenza 6 febbraio 2015

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo e 27 Cost., dell'art. 41 bis, comma secondo, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime di detenzione differenziato può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4 bis della medesima legge. (In motivazione la Corte ha in particolare evidenziato che il regime differenziato: a- non ha natura sanzionatoria - retributiva ma finalità di prevenzione dei reati in relazione alla pericolosità del detenuto ed indipendentemente dalla espiazione della pena, b- non interrompe il percorso riabilitativo, comportando anzi la rescissione dei "collegamenti" del detenuto con l'organizzazione di appartenenza; c- contiene una specifica e ragionevole disposizione escludente lo scioglimento del cumulo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 18790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18790
    Data del deposito : 6 febbraio 2015

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