Sentenza 6 febbraio 2015
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo e 27 Cost., dell'art. 41 bis, comma secondo, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime di detenzione differenziato può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4 bis della medesima legge. (In motivazione la Corte ha in particolare evidenziato che il regime differenziato: a- non ha natura sanzionatoria - retributiva ma finalità di prevenzione dei reati in relazione alla pericolosità del detenuto ed indipendentemente dalla espiazione della pena, b- non interrompe il percorso riabilitativo, comportando anzi la rescissione dei "collegamenti" del detenuto con l'organizzazione di appartenenza; c- contiene una specifica e ragionevole disposizione escludente lo scioglimento del cumulo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 18790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18790 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/02/2015
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 304
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 30119/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS ER N. IL 23/08/1959;
avverso l'ordinanza n. 7642/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 15/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 15 maggio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da RU ER - detenuto in espiazione di pena detentiva per effetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto- avverso il decreto del Ministro della Giustizia, con il quale, ai sensi dell'art. 41 bis ord. pen., era stata disposta la proroga della sua sottoposizione a regime detentivo differenziato.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del suo difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) violazione degli artt. 3 e 27 Cost., ovvero illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, ult. periodo, ord. pen per contrasto con le predette norme, mancanza del titolo detentivo previsto dal primo periodo dell'art. 4 bis ord. pen.,comma 1 per consentire la sottoposizione del RU al regime detentivo differenziato. Prospetta il ricorrente che con ordinanza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 26/5/2009 è stata individuata in anni ventitre e mesi quattro di reclusione la pena complessiva per i reati ostativi rientranti nel novero di quelli elencati dall'art. 4 bis, pena che egli ha già scontato sin dal 16 marzo 2013, espiando da allora sanzione inflitta per reati non ostativi. La disposizione di cui all'art. 41 bis, comma 2 ultimo periodo, riformulata in termini più restrittivi dalla L. n. 94 del 2009, se sottoposta a lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere non inscindibile qualsiasi cumulo di pene, ma di distinguere il caso in cui esso sia l'effetto di una considerazione sostanziale dei reati concorrenti, oppure di una mera considerazione aritmetica.
L'interpretazione opposta comporterebbe:
- la sottoposizione al regime differenziato sulla base della sola capacità di mantenere contatti con organizzazioni criminali e non più sul titolo del reato per il quale è in corso l'esecuzione;
- l'introduzione del principio, respinto dal nostro ordinamento, di applicazione degli istituti giuridici in base al c.d. "tipo d'autore" in contrasto col principio di materialità e personalità della responsabilità;
- una ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti in funzione dell'eventualità di un rapporto esecutivo unico, oppure dell'esecuzione ripartita nel tempo per più titoli esecutivi e l'irrazionalità della disciplina per arbitrarietà della scelta legislativa dovuta a fattori casuali, il tutto in contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e con la funzione rieducativa della pena ed in dipendenza di un provvedimento amministrativo, quello di cumulo del P.M., che non è raccordato con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
- l'intrinseca contraddizione tra l'attuale disciplina dell'art. 41 bis ed il disposto dell'art. 4 bis ord. pen., posto che in ragione della diversa considerazione del cumulo giuridico nelle due norme un condannato, sciolto il cumulo ed espiata la pena per reati ostativi, potrebbe essere ammesso ai benefici penitenziari, ma non potrebbe sottrarsi al regime differenziato per l'impedimento frapposto allo scioglimento del cumulo.
Si è chiesto dunque di sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 41 bis per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., stante la rilevanza per la posizione del ricorrente.
b) Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 125 c.p.p. e violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis, comma 2, in merito alla ricorrenza dei gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica per giustificare la proroga del regime detentivo differenziato. Il provvedimento impugnato non ha indicato le situazioni di grave pericolo per i beni giuridici protetti, ma ha eluso il tema posto col reclamo ed anzi il rilievo circa l'autonomia del gruppo organizzato nel quale avrebbe militato il ricorrente evidenzia ancor più la lacuna motivazionale sul punto. c) Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 125 c.p.p. e violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis, comma 2, in merito alla ricorrenza del presupposto della perdurante operatività dell'organizzazione di riferimento, che non era stata individuata con precisione ed univocità, posto che le informative acquisite indicavano la sua militanza nella Sacra Corona Unita, oppure nel clan Modeo attivo in Taranto, ovvero ancora nel clan De Vitis-Ricciardi, contrapposto al primo, senza tenere conto che egli è l'unico pregiudicato originario di Grottaglie ad essere stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Il Tribunale, oltre ad avere ripetuto gli argomenti del decreto ministeriale, ha attribuito un'informativa ad un organismo investigativo inesistente, la Divisione Anticrimine di Grottaglie, la quale aveva illustrato il compimento di atti criminosi di natura estorsiva nel territorio di Grottaglie in danno di commercianti, di danneggiamenti e sequestri di sostanze stupefacenti, riconducibili a soggetti affiliati al RU ed attivi quali suoi emissari, circostanze decisamente negate col reclamo, che però sono state ignorate col conseguente vizio assoluto di motivazione. Era stata altresì dedotta l'assoluta genericità delle informazioni trasmesse, risalenti agli anni 2008 e 2009, la mancata indicazione dei nominativi dei presunti affiliati, l'intervento scioglimento delle organizzazione nate dal clan Modeo, la cui eredità criminale non era stata raccolta da altre formazioni o da altri soggetti e l'assoluta carenza di collegamenti tra i fatti criminosi riferiti, di minima importanza e non riconducibili ad attività mafiosa, verificatisi in Grottaglie e la persona del RU. d) Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 125 c.p.p. e violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis,
comma 2, in merito alla ricorrenza del presupposto della posizione apicale rivestita dal ricorrente nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza. Il Tribunale, pur avendo dato atto delle deduzioni difensive fondate sulle dichiarazioni di CI AS, OC GI e CA CI, non ne ha fatto oggetto di alcuna disamina: il primo collaboratore ha escluso che il RU avesse fatto parte della Sacra Corona Unita, tanto che mai era stato coinvolto in procedimenti celebrati a carico di suoi esponenti, come deducibile dalle informative della D.D.A. di Lecce;
il OC nel 1994 ed il CA nel 2000 hanno escluso l'appartenenza del RU al clan Modeo.
Inoltre, nel procedimento penale definito con la sentenza del 13/10/1999 della Corte di Assise di Appello di Taranto, non era stato accertato in capo al RU il ruolo di promozione, direzione o organizzazione dell'associazione giudicata, tanto da essere stato condannato quale mero partecipe e nell'informativa della Questura di Lecce del 19/12/2005 viene attestata l'inesistenza di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, tanto da essere sconosciuto agli organi investigativi di Lecce. Nel procedimento c.d. Ellesponto l'associazione aveva carattere locale ed è stata disarticolata per l'intervenuta collaborazione dei suoi massimi esponenti, mentre nel procedimento c.d. "Ceramiche" l'associazione oggetto di contestazione, priva dei caratteri di mafiosità, non può ritenersi sia ancora attiva.
Il vizio di motivazione sul punto consiste nell'aver totalmente pretermesso tali deduzioni, mentre la disgregazione delle associazioni alle quali il ricorrente è stato giudicato partecipe rende ipotetico ed astratto il pericolo di una ripresa dei contatti. c) Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 125 c.p.p. quanto alla valutazione della corrispondenza epistolare intrattenuta con l'esterno dal ricorrente. La ritenuta impartizione di direttive al gruppo criminale di appartenenza si fonda sull'episodio della c.d. "sfoglia" e sulle missive indirizzate alla sua compagna, IG ES, senza considerare che sono trascorsi sei anni dalla redazione di quelle lettere e tredici dal precedente episodio e senza evidenziare elementi dai quali desumere l'attualità del pericolo di nuovi contatti similari. Nè dalle informative acquisite emerge alcun motivo di sospetto sul comportamento della IG, mentre ulteriore vizio logico del provvedimento è costituito dalla deduzione dell'esistenza di un'associazione all'esterno del carcere, ancora operante, dalle stesse missive, con evidente tautologia ed autoreferenzialità del ragionamento e la ritenuta fantasiosità delle giustificazioni fornite dalla difesa per tale corrispondenza è immotivata, così come non sono state accolte le richieste di acquisizione dal carcere di Cuneo delle missive stesse. f) Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 125 c.p.p. e violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis, comma 2, in merito alla totale omissione della motivazione sulle deduzioni difensive in merito al tenore di vita dei familiari, al trattamento penitenziario ed all'inesistenza di nuove incriminazioni. Sul punto il Tribunale ha omesso qualsiasi risposta, quindi non ha considerato che la IG per sostentarsi lavora, che il RU ha beneficiato di rette mensili non superiori ai 200,00 Euro, inviati dalla sorella VI, i familiari hanno potuto effettuare pochi colloqui non potendo sostenere le spese di trasferta per raggiungere gli istituti ove egli era ristretto, tutti dati fattuali capaci di smentire l'ipotesi di qualsiasi appartenenza a circuiti criminali. I risultati del trattamento sono stati documentati ed emerge che egli ha sempre rispettato le regole della vita carceraria, è persona di cultura medio-alta, che ha colto le opportunità offertegli per emanciparsi dalle esperienze criminose pregresse.
3. Con requisitoria scritta, depositata l'11 ottobre 2014, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Antonio Gialanella, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per la manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità proposta e per la natura non consentita delle censure mosse alla motivazione del provvedimento impugnato.
4. Con memoria depositata successivamente la difesa ha prodotto due pagine dell'originario ricorso, non inserite nel suo testo per errore materiale, quindi ha dedotto dei motivi nuovi con i quali ha insistito nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis già sollevata, richiamando una recente decisione della Corte di Cassazione, la nr. 53778 del 22 dicembre 2014, che ha ammesso lo scioglimento del cumulo ai fini della concessione del benefici penitenziari e deducendo altresì che la norma predetta si porrebbe in contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU e con l'art. 25 Cost., comma 2, che non consente l'applicazione retroattiva di sanzioni penali più gravi rispetto a quelle vigenti al momento di commissione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
1. Col primo motivo il ricorrente ripropone questione in punto di diritto, esaminata e disattesa dal Tribunale con motivazione compiuta, effettiva e logica, oltre che giuridicamente corretta, con la quale si è rilevato anche che la medesima tematica era stata già sollevata dalla difesa del RU e respinta in occasione di precedente provvedimento di rigetto del reclamo avverso la proroga della sottoposizione a regime detentivo differenziato per effetto dell'applicazione del disposto dell'art. 41 bis, comma 2, ultimo periodo, come aggiunto dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 25, lett. c), nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
1.1 La norma dispone "in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'art. 4 bis", il che, per la chiara formulazione testuale, autorizza a ritenere condizione legittimante la possibile e non automatica sottoposizione alla sospensione delle ordinarie regole di trattamento l'inclusione nell'elencazione di detta ultima norma dei titoli per i quali il detenuto sta espiando pena detentiva, senza che possa procedersi allo scioglimento del cumulo di pene concorrenti al fine di considerare espiate quelle riferite ai reati che impongono l'adozione del regime di cui all'art. 41 bis.
Come già efficacemente osservato in precedenti pronunce di questa Corte (sez. 1, n. 41567 del 18/09/2009, Gionta, rv. 245047; sez. 5, n. 44007 del 15/10/2009, Della Ventura, rv. 245097, nonché in tempi più recenti sez. 1, n. 985 del 05/12/2011 Tamarisco, sez. 1, n. 17601 del 15/01/2014, Attanasio, sez. 1, n. 39564 del 13/06/2014, non massimate e l'ultima resa nei confronti dello stesso RU, che aveva posto la medesima questione) con orientamento che nella sua immutata validità va riaffermato, in tali situazioni si deve comunque considerare il soggetto "detenuto anche per tali reati in base al principio della unicità della pena stabilito dall'art. 76 c.p., comma 1, ne' potendosi fare luogo allo scioglimento del cumulo
- come invece nel caso in cui tale operazione sia finalizzata alla fruizione di benefici penitenziari - in quanto non trattasi di verificare la permanenza di un ostacolo formale alla applicazione dei suddetti benefici, bensì di accertare invece se, in concreto, il soggetto, condannato anche per reati compresi in quelli di cui all'art. 4 bis tuttora nelle condizioni di detenuto, sia da considerare ancora in collegamento con una associazione criminale, come può avvenire anche quando risulti già espiata una parte della pena complessiva corrispondente a quella inflitta per i summenzionati delitti" (Cass. sez. 1, n. 41567 del 18/09/2009 citata).
1.2 Questa Corte ha già affrontato e respinto anche la questione di incostituzionalità della norma in esame con due distinte pronunce che hanno esaminato distinti profili del qui denunciato contrasto con i valori costituzionali.
1.2.1 La sentenza sez. 5, n. 44007 del 15/10/2009, Della Ventura, rv. 245097, - indicata per errore nell'ordinanza impugnata come pronunciata dalla Consulta, ma correttamente richiamata nel principio di diritto affermato -, ha sviluppato l'analisi della norma, partendo dalla constatazione della funzione preventiva dell'istituto disciplinato, volto ad impedire la futura commissione di reati agevolati da comunicazioni con i gruppi di criminalità organizzata ancora operanti sul territorio e ha escluso che la sottoposizione a regime differenziato dipenda dal mero titolo di reato per il quale è intervenuta condanna irrevocabile, tant'è che nell'elencazione dell'art. 4 bis ord. pen. è inclusa la partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, ma anche altre fattispecie aggravate per avere gli autori agito, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o per agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Ha quindi aggiunto la necessità di considerare il principio di unicità della pena di cui all'art. 76 c.p., comma 1, soprattutto nei casi in cui il cumulo, materiale o giuridico che sia, ha dato luogo ad un rapporto esecutivo ancora in corso e non cessato per l'avvenuta integrale espiazione della pena inflitta e conseguente scarcerazione. Sulla scorta di tali constatazioni ha dunque escluso la ravvisabilità di un'ingiustificata posizione di sfavore dei condannati destinatari di cumulo, rispetto a quelli interessati da plurime, ma separate esecuzioni in corso.
1.2.2 Con la pronunzia sez. 1, n. 985 del 05/12/2011 Tamarisco, richiamati i condivisi rilievi della sentenza Della Ventura, si è completato il percorso comparativo della disposizione scrutinata, rilevando che la medesima "ratio" priva di qualsiasi fondamento l'eccezione di illegittimità costituzionale anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 25 Cost., comma 2, con riferimento al divieto di applicazione retroattiva della norma penale, dedotto nel caso specifico con i motivi nuovi: il regime differenziato non ha natura sanzionatoria-retributiva, ma persegue la finalità di prevenzione dei reati, in relazione alla pericolosità del detenuto ed indipendentemente dalla espiazione della pena, trovando l'istituto applicazione anche nei confronti dei soggetti, indagati o imputati, sottoposti alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Pure in relazione all'altro profilo di illegittimità costituzionale, dedotto in relazione all'art. 27 Cost. sotto il profilo della violazione della finalità rieducativa della pena, l'eccezione è stata considerata manifestamente infondata: la possibilità di accedere a benefici penitenziari anche per i detenuti per reati di cui all'art. 4 bis, una volta scisso il cumulo ed espiata la pena per quelli ritenuti ostativi, è stata ritenuta non pertinente, dal momento che per la proroga del regime differenziato non è neppure astrattamente configurabile l'interruzione del percorso riabilitativo;
inoltre, se considerata alla luce del necessario presupposto della qualificata pericolosità del detenuto, tale regolamentazione, adottata per finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione alla prevenzione dei reati di matrice associativa, esplica una concorrente funzione rieducativa, comportando il contrasto e la rescissione dei "collegamenti" del detenuto con il contesto organizzato di appartenenza per effetto del suo isolamento da tali ambienti.
Merita poi ricordare che anche la Corte Costituzionale con la pronuncia nr. 376 dell'1/10/1997 ha offerto indicazioni sovrapponibili a quelle della giurisprudenza di legittimità; ha, infatti, ritenuto rispettoso dei precetti costituzionali l'istituto in esame, in quanto la sua applicazione o la sua proroga sia disposta con provvedimento motivato, suscettibile di riesame in sede giudiziaria. Ha dunque escluso che tali provvedimenti, anche considerati nelle modalità di concreta esecuzione, delineata dalle determinazioni dell'amministrazione penitenziaria centrale, diano luogo ad un trattamento carcerario contrario al senso di umanità ed alla finalità rieducativa della pena, non comportando "la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, ne' la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi il provvedimento ministeriale tende ad evitare" e quindi che essi realizzino l'esclusione di determinate categorie di detenuti dallo sforzo di risocializzazione.
Rileva poi che la medesima pronuncia abbia altresì negato l'interferenza della disciplina dell'art. 41 bis con il principio di irretroattività, non riferibile a "provvedimenti che non incidono e non possono incidere sulla qualità e quantità della pena, ma solo sulle modalità di esecuzione della pena o della misura detentiva, nell'ambito delle regole e degli istituti che appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria".
1.3 Alle linee interpretative esposte, già in sè sufficienti per ritenere manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità sollevata dalla difesa, questo Collegio ritiene di dover aderire con l'aggiunta di alcune precisioni.
Si pretende da parte della difesa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 41-bis, comma 2, ultimo periodo, si distingua il cumulo giuridico o materiale, - il primo dipendendo da una pronuncia che individui un legame finalistico e volontaristico tra una pluralità di violazioni di legge diverse, giudicate in separati procedimenti, il secondo dalla mera sommatoria aritmetica delle pene omogenee dipendenti da titoli esecutivi diversi-, rispetto al caso di soggezione ad esecuzione per un titolo unico, in quanto soltanto in questo secondo caso si potrebbe individuare il momento a partire dal quale, espiata già la pena per reati inclusi nell'art. 4 bis, l'esecuzione per i restanti potrebbe avvenire secondo le regole ordinarie. L'opposta e più rigorosa soluzione determinerebbe l'incongrua ed irragionevole diversità di trattamento tra condannati per i medesimi reati a seconda della causale evenienza che siano soggetti, per effetto di provvedimento amministrativo, a rapporto esecutivo unico, piuttosto che ad una molteplicità. Tale prospettazione non tiene adeguatamente conto della disciplina normativa in materia di esecuzione di pene concorrenti;
invero, per effetto del combinato disposto degli artt. 73, 76 e 80 c.p. e art. 663 c.p.p., il pubblico ministero è soggetto all'obbligo giuridico di disporre sempre il cumulo delle pene, in quanto tale doverosa determinazione, che nessuna norma consente di omettere, risponde all'interesse del condannato, che è posto nelle condizioni di conoscere in modo preciso e completo la propria situazione esecutiva e quindi anche di verificare la possibilità di accesso a benefici penitenziari, nonché all'interesse dell'ordinamento all'instaurazione di un ordinato e rapido rapporto esecutivo unitario (Cass. sez. 1, n. 47319 del 29/11/2011, Cafarelli, rv. 251417). È ben vero che il cumulo delle pene, pur di natura amministrativa, rientra fra i compiti specifici cui deve assolvere in linea generale il pubblico ministero, il che non esclude però il possibile intervento decisorio del giudice dell'esecuzione, istituzionalmente preposto alla soluzione di tutte le questioni che investono il rapporto esecutivo, il quale, anche su sollecitazione del condannato, unifica le pene concorrenti, sia quando il magistrato requirente non vi abbia ingiustificatamente provveduto, sia se ciò sia richiesto dalla decisione da assumere in ordine alla pregiudiziale applicazione o revoca di istituti di favore per il condannato, quali, ad esempio, amnistia, indulto, prescrizione della sanzione.
Resta comunque escluso ogni profilo di casualità o di discrezionalità nella soggezione del condannato a cumulo con esecuzione concorsuale di più titoli, in luogo di un'esecuzione singolare e ripartita nel tempo di ciascuna pena;
questa seconda evenienza nelle intenzioni del legislatore può verificarsi soltanto quando la sanzione sia stata già interamente espiata e sopravvenga un nuovo titolo, il che per necessità ed in conseguenza dell'attività criminosa del condannato apre un ulteriore ed autonomo rapporto esecutivo da svolgersi secondo gli istituti penitenziari per esso previsti dall'ordinamento, sicché il regime detentivo in precedenza sofferto in relazione alla condanna riportata per un reato che comporti sottoposizione alla disciplina limitativa dell'art. 41 bis non può comunicarsi alle modalità della successiva espiazione di pena per reato diverso e non compreso nell'art. 4 bis.
1.4 In ogni caso il ricorso non supera il dirimente rilievo per cui, una volta emesso il cumulo, non contestato con proposizione di incidente di esecuzione, per espressa previsione dell'art. 76 c.p., l'attuazione della pretesa punitiva dello Stato avviene in modo unitario e contestuale in dipendenza della considerazione delle sanzioni concorrenti quale pena unica di durata corrispondente alla sommatoria dell'entità di ciascuna di esse. Tanto premesso, nonché i rilievi già esposti in ordine alla natura giuridica di strumento di prevenzione del rischio di recidivazione dell'istituto dell'art. 41 bis, danno conto di come il legislatore, libero di determinare le linee di politica criminale ritenute più consone al bisogno secondo le scelte condivise dalla maggioranza parlamentare, abbia ritenuto opportuno stabilire espressamente l'indifferenza, ai fini della protrazione temporale della soggezione al regime detentivo limitativo, dell'espiazione della porzione di pena o della cessazione della misura cautelare per i reati di cui all'art.
4-bis ord. pen.. Il perseguimento con tale previsione della finalità, chiaramente evincibile dai lavori preparatori della L. n. 94 del 2009, di inasprire le misure precedenti, dimostratesi inefficaci a contrastare fenomeni criminali tra i più pericolosi per la sicurezza e la pacifica convivenza della collettività, caratterizzati da vincoli di adesione destinati a protrarsi nel tempo e dalla dimostrata strumentalizzazione delle forme di socializzazione, consentite anche in detenzione, per riallacciare contatti con altri correi in libertà, nonché l'interesse pubblicistico alla efficienza ed alla funzionalità del sistema punitivo sotteso all'esecuzione unitaria, giustificano in modo ragionevole la disposizione di legge censurata di incostituzionalità, in quanto nel bilanciamento dei contrapposti interessi, alla parziale compressione di quello individuale del condannato fa riscontro un incremento di tutela dei valori collettivi dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
1.5 Resta, infine, escluso che per le ragioni esposte possano trovare applicazione al caso di specie i principi di diritto espressi da questa Corte in tema di scioglimento del cumulo di pene concorrenti ai fini dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale (Cass. sez. 1, nr. 53778 del 22/12/2014, Magrì, rv. 261985), affermati in riferimento ad un istituto, per il quale non sussiste espressa previsione normativa analoga a quella dettata dall'art. 41 bis, comma 2 ultima parte.
1.6 I rilievi esposti non rinvengono smentite nemmeno nella giurisprudenza sovranazionale. La recente sentenza della Corte EDU, Grande Camera del 21/10/2013, Del Rio Prada
contro
Spagna, rie. n. 42750/09, la quale si è occupata della conformità alle norme della convenzione di specifiche disposizioni in materia di esecuzione penale, presenti nell'ordinamento del Regno di Spagna, ha negato che in materia di benefici penitenziari, ed in particolare di liberazione anticipata, valga il principio della irretroattività della legge più sfavorevole. Riprendendo orientamenti già consolidati, la Corte EDU ha escluso che istituti quali la liberazione anticipata, che incidono sulla protrazione o sulle modalità dell'esecuzione della pena detentiva, abbiano natura di sanzione penale e quindi ricadano nell'ambito di applicazione dell'art. 7 CEDU, che in nome del principio "nullum crimen sine lege", proibisce l'applicazione retroattiva del diritto penale sostanziale a svantaggio dell'imputato. Seppur consapevole della difficoltà di operare una netta distinzione tra la misura che rappresenta una pena e quella che incide sull'esecuzione e sull'applicazione della pena (si vedano le pronunce della Grande Camera Kafkaris c. Cipro del 12/2/2008; sez. 3, Gurguchiani c. Spagna del 15/12/2009 e M. c. Germania ric. nr. 19359/04), predetta la Corte sovranazionale ha ammesso "che le misure adottate dal legislatore, dalle autorità amministrative o dai tribunali successivamente all'inflizione della pena definitiva, o nel corso dell'espiazione della pena, possano comportare la ridefinizione o la modifica della portata della pena inflitta dal tribunale del merito". Ha tuttavia indicato che "per determinare se una misura adottata nel corso dell'esecuzione di una pena riguarda solo la modalità di esecuzione della pena o, al contrario, incide sulla sua portata", occorre "esaminare in ciascun caso che cosa comportava effettivamente la pena inflitta in base al diritto interno in vigore al momento pertinente, o in altre parole, quale era la sua natura intrinseca" e prendere in considerazione "il diritto interno nel suo complesso e la modalità con cui esso era applicato al momento pertinente".
Ebbene, tali indicazioni ermeneutiche non si adattano all'istituto in esame, che riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della pena detentiva in contesto inframurario, mentre va piuttosto ricordato che la stessa Corte EDU ha più volte riscontrato la conformità all'art. 8 della convenzione delle prescrizioni restrittive dell'art. 41 bis;
ha rilevato come tale severa disciplina si proponga di recidere i legami tra il condannato e l'ambiente criminale di origine al fine di minimizzare il rischio di recidiva e di veder strumentalizzati i rapporti personali e familiari per il mantenimento di contatti con le organizzazioni di appartenenza. Richiamando le pregresse esperienze giudiziarie e l'accertato ricorso agli incontri con i familiari quale veicolo di trasmissione di ordini ed istruzioni all'esterno degli istituti penitenziari ad altri correi ancora criminalmente attivi, nonché la specifica natura del fenomeno mafioso, ha considerato le limitazioni imposte ed i controlli connessi non sproporzionati, ne' eccedenti quanto è richiesto in un sistema democratico per conseguire gli scopi legittimi di prevenire disordini e nuovi crimini, ciò anche sotto il profilo della durata della sottoposizione a tale regime ed alle sue proroghe (Grande Camera, Enea c. Italia, 17/9/2009; sez. 2, Mole c. Italia, 12/01/2010; sez. 2, Montani c. Italia, 19/01/2010; sez. 2, Schiavone c. Italia, 13/11/2007; sez. 3, Viola c. Italia, 29/06/2006). Deve in definitiva respingersi per la manifesta infondatezza l'incidente di incostituzionalità proposto.
2. I restanti motivi prospettano doglianze che, sebbene articolate come carenze dei requisiti per disporre la proroga del regime detentivo differenziato, si traducono in difetti o illogicità della motivazione della ordinanza impugnata, che non avrebbe offerto risposta alle contestazioni mosse con il reclamo in ordine alla gravità dei motivi di ordine e sicurezza pubblici per adottare la decisione impugnata, alla non perdurante operatività dell'associazione di riferimento, non individuata con precisione, alla determinazione della posizione assunta dal RU nel suo ambito, alla valutazione della corrispondenza epistolare dello stesso con soggetti all'esterno del carcere ed al tenore di vita dei familiari.
2.1 Giova premettere che la L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, sostituito dalla L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2, stabilisce la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati allorché ricorrano "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva". Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, rv. 232684; sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, P.G. in proc. Foriglio, rv. 230136) con orientamento, cui si ritiene di dover aderire, la chiara formulazione della norma indica che, per il riconoscimento di detta condizione e diversamente da quanto richiesto per formulare un giudizio di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio", non debba essere dimostrata in termini di certezza la sussistenza dei detti collegamenti, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. E tra le fonti di informazione valutabili a tal fine rientrano sicuramente gli elementi, ricavabili dalla pendenza di procedimenti per altri delitti di criminalità organizzata, come ricorre nel caso del RU, già condannato con sentenza irrevocabile, circostanze non contestate col ricorso.
2.2 Va altresì ricordato che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è stabilito dall'art. 41 bis, comma 2 sexies, come novellato dalla L. n. 94 del 2009, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato, unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge va intesa nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'adozione del provvedimento, ovvero quando l'apparato argomentativo sia talmente scoordinato e carente nei suoi passaggi logici da far rimanere ignote o non comprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28/5/2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, ric. Santapaola, rv. 230203; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, Ganci, rv. 226628). È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, che sotto questo profilo, non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
3. Tanto premesso in linea generale, resta escluso in primo luogo che il provvedimento in esame sia privo di motivazione o che la stessa sia meramente apparente.
3.1 Al contrario, il Tribunale di Sorveglianza ha analizzato in modo chiaro, compiuto e razionale le emergenze probatorie, offerte dai titoli giudiziali esecutivi e ha rilevato che:
- le sentenze irrevocabili di condanna hanno accertato la militanza sin dagli anni novanta del RU in organizzazioni criminali di stampo mafioso, dapprima nel clan De Vitis-Ricciardi, inserito nella Sacra Corona Unita ed attivo soprattutto nel traffico di stupefacenti, ed in tempi successivi quale fondatore di un autonomo gruppo in alleanza con altre formazioni;
- nel periodo di detenzione, iniziato nel 1993 dopo due anni di latitanza, ed in particolare dal 1996, allorché era stato riammesso alle regole carcerarie ordinarie a seguito dell'annullamento del decreto di sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis da parte del Tribunale di sorveglianza di Taranto, egli aveva ripreso i contatti con ambienti criminosi all'esterno del carcere, prendendo parte attiva ad organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti con condotta protrattasi sino al 29 settembre 2001, quindi per oltre cinque anni, e ciò mediante disposizioni impartite ai sodali, nonostante la carcerazione in atto, oggetto di provvedimenti di sequestro;
- allorché gli era stato nuovamente applicato il regime differenziato aveva tentato di mantenere contatti con gli associati ancora in libertà mediante corrispondenza, all'apparenza innocua ed inviata alla compagna, in realtà contenente messaggi criptici, - si citano soltanto a titolo esemplificativo alcune lettere risalenti agli anni 2008, 2009 e 2013, indicative anche del tentativo dello stesso di accreditarsi quale interlocutore del compagno di detenzione, il noto capomafia Riina Salvatore -, da inviare all'esterno del carcere;
- tale corrispondenza, analizzata nel suo contenuto allusivo e pertanto trattenuta, è stata ritenuta altamente significativa della volontà di proseguire nelle attività criminose pregresse mediante comunicazioni da far pervenire indirettamente a soggetti ancora liberi.
Sulla scorta di tali specifici elementi fattuali, lecitamente desunti dal passato criminale del RU e dai risultati non positivi dell'esperienza carceraria pregressa, il Tribunale ha riscontrato e condiviso la motivazione del decreto di proroga, quale misura indispensabile per impedire i suoi contatti con familiari ed complici e che egli, come accertato essere avvenuto in passato, potesse ingerirsi nuovamente nel traffico di stupefacenti o in altre iniziative illecite, esigenza che attiene esattamente alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici.
3.2 Si è quindi evidenziato come le informazioni fornite dalle forze dell'ordine abbiano posto in luce la commissione nelle zone di operatività dei sodalizi ai quali il RU aveva preso parte di danneggiamenti, sequestri di sostanze stupefacenti ed estorsioni in danno di esercenti di Grottaglie, indicativi della perdurante presenza criminosa di tali formazioni e della raccolta di denaro, avvenuta con modalità minacciose e tipicamente mafiose, nel suo nome e per suo conto in relazione alla necessità di dover contribuire alle sue esigenze personali e di difesa. A tali rilievi la difesa ha opposto la lettura erronea e travisata delle informazioni di polizia, trasmesse dalla D.D.A. e dal Commissariato di P.s. di Grottaglie, nonché la risalenza di quanto in tali atti esposto a tempi ormai remoti, denunciando la genericità delle affermazioni del Tribunale e la non riferibilità dei dati valorizzati alla persona del RU;
non si è avveduta che, a fronte dell'indicazione delle ragioni fattuali della ritenuta presenza nel territorio della provincia di Taranto ed in Grottaglie della criminalità organizzata, che continua ad agire con i tipici metodi mafiosi, quanto dedotto in ricorso non integra alcuna ipotesi di violazione di legge, ma denuncia insufficienze ed illogicità motivazionali, non prospettabili nel giudizio di legittimità per quanto sopra esposto.
3.3 Le osservazioni critiche prospettate con il quarto motivo e basate sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, che avrebbero escluso l'affiliazione del RU alla Sacra Corona Unita e la sua posizione di vertice nell'ambito della criminalità organizzata tarantina, nonché la presunta disgregazione di tutte le compagini criminose nelle quali egli avrebbe militato, oltre a non essere state adeguatamente supportate dalle produzione degli atti di riferimento, incorrendo il ricorso nel difetto di autosufficienza, non possono comunque essere prese in esame, attingendo profili fattuali e la loro omessa considerazione nel contesto di una disamina, criticata perché parziale e distorta. Tali censure danno luogo al tipico vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e), inammissibile in riferimento alla natura del provvedimento impugnato:
del resto è ricorrente e testuale nell'impugnazione la doglianza sui vizi logici della motivazione (vedi pagg. 17, 19, 20 del ricorso) 3.4 Altrettanto va detto quanto alla denunciata innocuità e legittimità della corrispondenza: premesso che i riferimenti, contenuti nell'ordinanza impugnata, non si limitano a missive di sei anni prima, ma riguardano anche lettere del 2013, si critica il significato allusivo che il Tribunale vi ha ravvisato ed il diniego di acquisizione di una lettera del 2008. Sotto il primo profilo, il ricorrente invoca un'interpretazione alternativa di materiale probatorio, che questa Corte non soltanto sconosce, ma non può nemmeno conoscere, non essendole demandato l'apprezzamento diretto delle fonti di prova;
inoltre, anche la missiva che si era chiesto di acquisire dall'ufficio di sorveglianza di Cuneo, da sola non potrebbe escludere comunque il complesso di elementi valorizzati sui tentativi recenti del RU di ripristinare forme di comunicazione non consentite e di rilievo criminoso, considerate indice sicuro di perdurante pericolosità sociale.
3.5 Infine, anche le obiezioni sul tenore di vita dei familiari e sul corretto comportamento tenuto in costanza di detenzione, attengono al merito della vicenda processuale, non alla sua legalità, sono svolte per sollecitare una diversa considerazione della posizione del ricorrente, ma non riescono a scardinare gli elementi ritenuti motivatamente sintomatici della sua pericolosità e della disponibilità, una volta ammesso a regime ordinario, a riprendere i collegamenti con complici ancora liberi ed operativi nel contesto territoriale di provenienza, come già dimostrato essere avvenuto in passato.
Deve concludersi che il provvedimento impugnato ha esternato in modo compiuto gli elementi di valutazione utilizzati senza trovi conferma la denunciata apparenza della motivazione e la pedissequa replicazione dei contenuti del decreto di proroga, sottoposto ad effettivo controllo di legalità secondo criteri conformi al parametro normativo ed alla giurisprudenza che l'ha interpretato;
va dunque respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015