Sentenza 22 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata speciale - introdotta dall'art.4, commi 1 e 2, D.L. 23 dicembre 2013, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10 in favore di condannato anche per reati ostativi previsti dall'art. 4 bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, è necessario procedere alla scissione del cumulo, e verificare se l'istante, nei semestri pregressi oggetto della domanda, fosse o meno in espiazione di pena per il delitto ostativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2014, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/12/2014
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 3725
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 29414/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NN, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 5 giugno 2014;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Pinelli Mario, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, emesso il 5 giugno 2014, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da CE NN, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69 bis, di ordinamento penitenziario (Ord. Pen.), avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di liberazione anticipata speciale, proposta a norma del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, commi 1 e 4, prima della conversione in L. 21 febbraio 2014, n. 10. 2. Avverso il provvedimento suddetto ha proposto ricorso per cassazione CE personalmente, il quale deduce di aver presentato la domanda di liberazione anticipata il 2 febbraio 2014, quando era ancora vigente il D.L. n. 146 del 2013 nel testo originario che, all'art. 4, prevedeva la liberazione anticipata speciale anche a favore dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'art.
4-bis Ord. Pen.; lamenta che, ove la decisione del Magistrato fosse intervenuta tempestivamente, prima della conversione in legge del suddetto decreto, egli avrebbe acquisito il maggiore beneficio;
precisa, comunque, di aver finito di espiare da un anno e sei mesi la pena subita per l'unico delitto ostativo per cui è stato condannato, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; chiede, dunque, l'annullamento del decreto di inammissibilità.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto dell'espiazione di pena per delitto ostativo nel periodo cui attiene la domanda di liberazione anticipata speciale e della natura non sostanziale della relativa disciplina, come tale soggetta al principio tempus regit actum, con la conseguente inapplicabilità del beneficio, non più ammesso dalla legge a favore dei condannati per taluno dei reati previsti dall'art.
4-bis Ord. Pen.. 4. Il 1 dicembre u.s. è pervenuta memoria, nella quale il ricorrente illustra lo stato di esecuzione delle condanne subite e chiede lo scorporo della già espiata pena per l'unico delitto ostativo (condanna ad anni venti e mesi sei di reclusione per il delitto di cui al cit. D.P.R., art. 74).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nel decreto di inammissibilità il Presidente del Tribunale di sorveglianza espressamente richiama come titolo di condanna in attuale esecuzione la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 28 novembre 2008, irrevocabile dal 29 dicembre 2008, di condanna di CE NN alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 110 e 73.
Tale reato non è incluso nel novero dei delitti previsti dall'art. 4 bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, Ord. Pen. che precludono, salva la ricorrenza di specifiche condizioni, l'accesso ai benefici penitenziari.
Il ricorrente, peraltro, ha evidenziato che la predetta sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, in data 28 novembre 2008, è inclusa nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso il 17 maggio 2013 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, costituente il titolo in attuale espiazione.
Tenuto conto che la domanda di liberazione anticipata speciale è stata proposta da CE, detenuto dal 2 agosto 2001, con riguardo a sei semestri di pena espiata dal 2/02/2010 al 2/02/2013, per i quali il ricorrente aveva già ottenuto la detrazione ordinaria di quarantacinque giorni di pena che vorrebbe integrare con gli ulteriori trenta giorni per ogni singolo semestre scontato previsti dal D.L. n. 146 del 2013, art. 4, comma 2, nel testo convertito dalla L. n. 10 del 2014, era necessario accertare se, nel periodo suddetto, CE fosse ancora in espiazione di pena per il delitto ostativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ovvero avesse già terminato, come sostenuto in ricorso, l'espiazione della relativa pena di anni venti e mesi sei di reclusione, inflittagli con sentenza del Tribunale di Napoli, riformata in appello, divenuta irrevocabile dal 20 settembre 2004.
E, invero, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti in esecuzione, è legittimo lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, il quale trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero dei delitti elencati nella L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, al fine di accertare se il condannato abbia o meno terminato di espiare la parte di pena relativa ai delitti cosiddetti ostativi (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 20/01/2014, Di Palo, Rv. 258403; conformi: Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860 e Sez. 1, n. 1405 del 14/12/2010, dep. 19/01/2011, Zingale, Rv. 249425).
In tema di liberazione anticipata speciale, dunque, introdotta dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, commi 1 e 2, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, intitolato "Misure urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", al fine di stabilire se il detenuto in espiazione di pene concorrenti anche per delitti previsti dal L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, e successive modificazioni, abbia o meno titolo di accesso al beneficio speciale con l'integrazione di altri trenta giorni di detrazione della pena per ogni semestre di pena scontata, occorre procedere allo scorporo del cumulo e alla verifica, con riguardo ai semestri pregressi cui attiene la domanda, già interessati dall'ordinaria riduzione di pena nella misura di quarantacinque giorni, se in essi l'istante sia stato o meno in espiazione di pena per un delitto ostativo.
Fermi restando gli altri principi ermeneutici già affermati dalla Corte in recente sentenza n. 34073 del 2014, non massimata, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, trattandosi di beneficio penitenziario che non incide sul reato e sulla pena con riguardo al momento di commissione del fatto e di irrogazione della relativa sanzione, non si applicano le disposizioni dell'art. 2 c.p. e dell'art. 25 Cost. e, neppure, quelle dell'art. 7 Cedu;
in particolare, non può ritenersi suscettibile di vigore ultrattivo la disposizione - non recepita dalla legge di conversione - di cui al D.L. n. 146 del 2013, art. 4, la quale ai comportamenti pregressi dei detenuti per delitti cosiddetti ostativi, di cui all'art. 4 bis Ord. Pen., collegava un effetto favorevole seppure a condizioni più rigorose rispetto a quelle previste nei riguardi dei detenuti per reati non ostativi;
tale disposizione, infatti, non è stata recepita dalla legge di conversione L. n. 10 del 2014 che, al cit. D.L., art. 4, comma 1, ha espressamente premesso l'esclusione dei condannati per taluno dei delitti di cui all'art.
4-bis Ord. Pen., dal beneficio della liberazione anticipata speciale, operante invece nei riguardi degli altri detenuti per i semestri di pena scontata già positivamente valutati a decorrere dal 1 gennaio 2010 e per quelli ancora da espiare per un periodo di due anni dalla data del 24 dicembre 2013 di entrata in vigore del medesimo decreto (rispettivamente, commi 2 e 1, del testo convertito in legge del D.L. n. 146 del 2013, art. 4).
2. Non avendo il giudice a quo proceduto secondo i canoni sopra indicati, frettolosamente dichiarando inammissibile l'istanza con decreto, per giunta fondato su richiamo di titolo di condanna per delitto, nel presente, non ostativo al beneficio speciale richiesto, si impone l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e il rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna perché, previo scioglimento del cumulo in esecuzione, accerti il titolo di reato con pena in espiazione nei semestri oggetto dell'originaria istanza, e, in particolare, l'ostatività o meno di esso al richiesto beneficio della liberazione anticipata speciale, di cui al D.L. n. 146 del 2013, convertito dalla L. n. 10 del 2014, con le conseguenti determinazioni alla luce dei principi qui enunciati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015