Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2009, n. 41567
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Sentenza 18 settembre 2009

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Non può essere sciolto il cumulo di pene concorrenti al fine di considerare espiate quelle riferite a reati commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso che impongono la sospensione delle regole di trattamento di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), dovendosi il condannato considerare detenuto anche per tali reati in virtù del principio di unicità dell'esecuzione della pena.

L'applicabilità del regime di detenzione differenziata a norma dell'art. 41 bis, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) per qualsiasi delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso, indipendentemente dal riferimento ai delitti menzionati nell'art. 4 bis, comma primo, della citata legge - come prevista dall'art. 2, comma 25, L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - è consentita con effetto immediato anche con riferimento a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in forza del principio "tempus regit actum".

L'istanza di revoca del regime di detenzione differenziata a norma dell'art. 41 bis, comma secondo ter, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), pur ritualmente presentata, non può più essere presa in considerazione, in virtù del principio "tempus regit actum", dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha soppresso l'istituto, ma può essere valutata, ricorrendone le condizioni, come reclamo contro il D.M. di sottoposizione al regime di detenzione speciale. (Conf. sez. I, 18 settembre 2009 n. 41569, Lucchese).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2009, n. 41567
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41567
    Data del deposito : 18 settembre 2009

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