Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 3
Non può essere sciolto il cumulo di pene concorrenti al fine di considerare espiate quelle riferite a reati commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso che impongono la sospensione delle regole di trattamento di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), dovendosi il condannato considerare detenuto anche per tali reati in virtù del principio di unicità dell'esecuzione della pena.
L'applicabilità del regime di detenzione differenziata a norma dell'art. 41 bis, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) per qualsiasi delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso, indipendentemente dal riferimento ai delitti menzionati nell'art. 4 bis, comma primo, della citata legge - come prevista dall'art. 2, comma 25, L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - è consentita con effetto immediato anche con riferimento a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in forza del principio "tempus regit actum".
L'istanza di revoca del regime di detenzione differenziata a norma dell'art. 41 bis, comma secondo ter, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), pur ritualmente presentata, non può più essere presa in considerazione, in virtù del principio "tempus regit actum", dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha soppresso l'istituto, ma può essere valutata, ricorrendone le condizioni, come reclamo contro il D.M. di sottoposizione al regime di detenzione speciale. (Conf. sez. I, 18 settembre 2009 n. 41569, Lucchese).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2009, n. 41567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41567 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/09/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2336
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 35267/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON AL N. IL 18/02/1972;
avverso l'ordinanza n. 1082/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, emessa il 05/08/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del PG Dr. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 5 agosto 2008 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da NT DO contro il decreto del Ministro della Giustizia in data 20.3.2008, emesso ai sensi dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, di sospensione delle regole trattamentali applicato nei suoi confronti. NT DO è in esecuzione di un provvedimento di cumulo della Procura Generale di Napoli in data 5.12.2001 comprensivo di due condanne per omicidio e tentato omicidio per cui era stata contestata la aggravante della premeditazione, ma non anche quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, pur risultando dalle sentenze di primo e di secondo grado la riconducibilità dell'azione omicidiaria ai conflitti esistenti fra i due gruppi mafiosi derivanti dalla scissione dell'originario clan NT - facente capo a NT TI, padre di NT DO - al fine di affermare il predominio sul territorio.
Con ordinanza 10.4.2003 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva accolto il reclamo del NT avverso il provvedimento di proroga del regime di cui all'art. 41 bis op. ritenendo che mancasse un titolo detentivo idoneo ai fini della applicazione del regime differenziato poiché le due condanne erano relative a reati non aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il Ministro della Giustizia emetteva però successivamente un nuovo decreto in data 20.3.2008 di applicazione del regime derogatorio, ritenendo che il titolo giustificativo dovesse consistere in una condanna per reati commessi al fine di agevolare le associazioni mafiose indipendentemente dalla contestazione della aggravante citata e che persistessero gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (quali la necessità di recidere i collegamenti con esponenti delle cosche criminali operanti all'esterno del carcere) che autorizzavano tale regime con riguardo alla pericolosità sociale del condannato, poiché il suddetto - come risultava dalle informazioni assunte a seguito di rinnovata istruttoria - rivestiva ancora un ruolo di vertice nella cosca NT, che era viva ed attiva e vantava numerosi affiliati in libertà (come dimostrato da ripetuti episodi di carattere estorsivo verificatisi in data recentissima ad opera di tre esponenti del clan NT e dalla guerra di camorra ancora in corso, da cui erano scaturiti anche omicidi tra i clan contrapposti per il controllo e la gestione del traffico di stupefacenti e delle attività illecite) ed aveva anche di fatto impartito dal carcere direttive e messaggi per la gestione della attività del clan da lui diretto.
Il Tribunale di Sorveglianza, investito dal condannato dalla richiesta di revoca del provvedimento applicativo del regime derogatorio, ha ritenuto che non fosse ostativa alla adozione di un nuovo provvedimento di applicazione del regime speciale la circostanza che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia avesse dichiarato inefficace il provvedimento ministeriale per difetto dei presupposti, poiché non occorreva la contestazione formale della aggravante di cui all'art. 7, specie per i reati commessi prima della entrata in vigore della legge del 1991 che la aveva introdotta e per quelli punibili con l'ergastolo (come l'omicidio premeditato per cui il NT era stato condannato) quando, come nel caso in esame, emergeva la riconducibilità dei reati alla attività camorristica di affermazione del predominio sul territorio. Ha poi rilevato che la necessità di recidere il collegamento del NT con gli esponenti del clan di cui era capo derivava da episodi concreti recentissimi che dimostravano come continuasse ad impartire ordine dal carcere, quali la telefonata di suo fratello in data 5.5.2007 ( intercettata dagli inquirenti ) da cui emergeva come dovessero essere "sentiti i carcerati" per decidere le strategie criminali ed il documento sequestrato al NT il 13.2.2008, mentre si stava recando a colloquio con i familiari, con cui, essendo in corso la faida con i AL - LI e dovendosi proprio in quel periodo decidere quali strategie adottare, aveva richiamato il figlio a non prendere decisioni senza il suo permesso, a prestare attenzione alle microspie, a richiedere dei soldi che avrebbe dato in prestito per pagare gli avvocati e ad imparare a sparare in luoghi non frequentati dagli "sbirri" in modo che avrebbe poi detto che cosa fare;
mentre l'allegata partecipazione ad attività trattamentali carcerarie era da ritenere insufficiente a fronte della mancanza di indici concretamente rivelatori di una resipiscenza del detenuto e della mancanza di elementi idonei a fare ritenere che fossero venuti meno i suoi collegamenti con la organizzazione criminale di cui era da considerare ancora elemento apicale. Infine il provvedimento impugnato ha esaminato le singole prescrizioni contenute nel decreto reclamato, ritenendo che fossero conformi agli scopi che il decreto si imponeva e non lesive di diritti costituzionalmente garantiti, poiché si trattava di un detenuto ad elevata pericolosità sociale ed anche in considerazione della concretezza e della gravità del comportamento concretamente posto in essere dal reclamante in costanza di detenzione ordinaria.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente NT DO, in data 16.8.2008, con riserva di ulteriori motivi da parte del suo difensore, mediante un atto manoscritto di difficile lettura ed interpretazione, lamentando, per quanto è dato comprendere, nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge o quanto meno per illogicità della motivazione sotto i seguenti profili: correttamente il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva revocato il regime di detenzione speciale poiché il condannato era stato assolto dalla aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 in un periodo in cui la giurisprudenza riteneva che tale aggravante fosse compatibile anche con la pena dell'ergastolo;
non vi era prova dei suoi pretesi "contatti" poiché la intercettazione citata nel provvedimento impugnato faceva riferimento genericamente ai carcerati e non era vero che il 13.2.2008 il ricorrente fosse stato trovato nel carcere di Opera in possesso di un manoscritto del tenore indicato nello stesso provvedimento;
non era stato tenuto conto del fatto che in carcere il ricorrente aveva studiato, lavorato e scritto libri di poesie.
Con successivo ricorso depositato il 2 ottobre 2008 (come tale tardivo ma da ritenersi integrante i nuovi motivi preannunciati dal NT) la difesa del NT, dopo avere richiamato il precedente provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia in data 10 aprile 2003, ha ulteriormente rilevato, con tre separati motivi:
tanto il decreto ministeriale quanto la ordinanza ora impugnata erano erronei poiché il provvedimento del 2003 non era stato impugnato per cassazione, per cui il principio affermato in quel provvedimento, giusto o sbagliato che fosse, non poteva essere rimesso in discussione e comunque era inaccettabile che nei delitti punibili con l'ergastolo fosse vietata la contestazione della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, cosicché, se il P.M. non la aveva contestata, voleva significare che non esisteva, il che impediva la applicazione del regime differenziato di detenzione;
la ordinanza era nulla per inesistenza della motivazione relativa alla valutazione di elementi idonei a giustificare l'applicazione delle regole penitenziarie derogatorie, poiché descriveva una situazione generale che non poteva essere riferita al ricorrente, mentre il messaggio scritto al figlio non era allusivo a comunicazioni da trasmettere alla organizzazione criminale;
mancava qualsiasi motivazione in ordine alla congruità delle singole disposizioni derogatorie disposte dal decreto ministeriale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso rilevando che la applicazione del regime differenziato, avuto riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 41 bis e 4 bis o.p., era possibile per i reati commessi avvalendosi delle condizioni descritte nell'art. 416 bis c.p. oppure commessi per avvantaggiare l'attività della associazione per delinquere di tipo mafioso, indipendentemente dalla contestazione della aggravante di cui all'art. 7, mentre le altre censure erano inammissibili poiché il provvedimento era impugnabile solo per violazione di legge ed era in particolare precluso alla Corte di Cassazione sostituirsi alla autorità amministrazione attraverso la modificazione del suo contenuto.
Occorre premettere che benché il provvedimento impugnato faccia riferimento, all'inizio della parte motiva, ad una richiesta, presentata ritualmente e tempestivamente dal NT, di revoca del regime speciale di sospensione delle regole trattamentali ai sensi dell'art. 41 bis dell'o.p. - il che renderebbe il ricorso inammissibile poiché l'art. 41 bis, comma 2 ter, introdotto con L.23 dicembre 2002, n. 279, che prevedeva la revoca del decreto per il venire meno delle condizioni che avevano determinato l'adozione o la proroga del provvedimento e la possibilità di impugnazione del provvedimento ministeriale sul silenzio o sul rigetto della istanza di revoca, è stato abrogato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, pubblicata nella G.U. del 24.7.2009 n. 170, che ha riscritto la disciplina del regime differenziato, per cui non vi è ora più possibilità di chiedere la revoca anticipata del decreto emesso ai sensi dell'art. 41 bis, ne' di impugnazione del silenzio su una istanza presentata in tal senso - in realtà si tratta di reclamo contro il D.M. 20 marzo 2008 con cui il NT è stato sottoposto nuovamente al regime di cui all'art. 41 bis, comma 2 o.p., come risulta chiaramente dal frontespizio della ordinanza impugnata. Il ricorso è quindi ammissibile, ma è infondato.
Il primo motivo del ricorso personale del NT, così come integrato dal primo dei motivi nuovi presentati dal suo difensore, attiene alla possibilità di riemettere il provvedimento di cui si tratta in presenza di una precedente pronuncia del Tribunale di Sorveglianza del 10.4.2003, divenuta definitiva per mancanza di impugnazione, con cui era stata ritenuta la mancanza di un titolo definitivo idoneo alla emissione del regime penitenziario differenziato - autorizzato a norma dell'art. 41 bis, comma 2 per i delitti di cui all'art. 4 bis, comma 1 - poiché per i reati per cui aveva riportato condanna il NT, pur se commessi per fini di supremazia mafiosa sul territorio, non risultava formalmente contestata la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, che quindi, ad avviso del ricorrente, doveva essere ritenuta esclusa, anche perché nel periodo in cui avevano avuto luogo i processi che avevano portato alla condanna del ricorrente era possibile contestare la detta aggravante anche in relazione ai reati in astratto punibili con l'ergastolo.
Sul punto il provvedimento impugnato, anche in base alla normativa vigente al momento di emissione del provvedimento, ha correttamente ritenuto che NT DO si trovasse in esecuzione di pene previste dall'art. 4 bis, comma 1, primo periodo, dell'ordinamento penitenziario - in relazione alle quali soltanto il testo dell'art. 41 bis novellato nel 2002 consentiva l'esercizio del potere ministeriale - poiché la locuzione usata dal legislatore intendeva fare riferimento a tutte le condotte connotate dall'intento di condurre a termine gli scopi criminali di una consorteria mafiosa e di agevolare le attività illecite della stessa, anche a prescindere dalla formale contestazione di peculiari circostanze aggravanti (v. per tutte Cass. sez. 1 n. 374 del 13.1.2005, Rv, 230539); come nel caso in esame per cui è risultato che il ricorrente aveva riportato condanne per omicidi di tipo mafioso, commessi per affermare la supremazia mafiosa e come tali specificamente indicati nelle sentenze di condanna, a nulla rilevando la mancata contestazione della specifica aggravante di cui al D.L. D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991. Non si deve poi trascurare che è poi di recente intervenuta la sentenza delle S.U. di questa Corte n. 337 del 18.12.2008, rv. 241578, che ha fatto chiarezza sul contrasto giurisprudenziale in precedenza esistente all'interno della stessa Corte, pur essendo ampiamente prevalente la tesi accolta dalle sezioni unite, in ordine alla possibilità di contestare ed applicare la aggravante di cui all'art. 7 anche ai reati astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo, anche se in concreto, all'esito del giudizio di cognizione viene poi applicata una pena diversa dall'ergastolo. Si deve comunque ora prendere atto della modifica legislativa dell'art. 41 bis, comma 2, contenuta nella L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 25, per cui il regime differenziato può esser applicato per qualsiasi delitto commesso "avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso" indipendentemente quindi dai delitti menzionati nell'art. 4 bis, comma 1. Il legislatore ha così recepito nel 2009 l'approdo della giurisprudenza ampiamente prevalente in materia di delitti commessi con metodo mafioso e per finalità mafiosa estendendo la possibilità di applicare il trattamento anche in relazione a titoli esecutivi o cautelari che non menzionino espressamente la cosiddetta aggravante di mafia. Tale precisazione, contrastando un orientamento in seno ad alcuni Tribunali di Sorveglianza (come quello che aveva determinato nel 2003 la perdita di efficacia del regime differenziato già applicato al NT), ha codificato il principio "sostanzialista" della Corte di Cassazione sopra indicato per cui non è necessaria, ai fini della legittimità della applicazione del regime particolare, l'espressa menzione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 quando dagli atti emerge chiaramente - come nel caso in esame - che il delitto comune è caratterizzato per il contesto in cui è maturato dalle connotazioni sussunte dal cit. art. 7.
Si tratta di disposizione processuale sicuramente applicabile anche i procedimenti in corso, in forza del principio "tempus regit actum", per cui, qualora intervenga una modifica in senso peggiorativo, quale è quella dell'ampliamento dei casi in cui è consentita la sottoposizione del condannato al regime differenziato, trova immediata applicazione la nuova disposizione (v. per tutte Cass. sez. 1 n. 42403 del 2006, rv. 235583; rv. 234867), non trovando spazio di applicazione neppure l'orientamento derogatorio della Corte Costituzionale (v. per tutte Corte Costituzionale n. 79 del 2007) per cui i benefici penitenziari possono essere concessi sulla base della normativa pregressa nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della novella peggiorativa, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici stessi, poiché non si è in presenza di benefici penitenziari.
Ciò comporta che i titoli per cui ha riportato condanna il NT autorizzavano ed autorizzano il regime carcerario previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, indipendentemente da qualsiasi questione relativa all'avere egli o meno scontato la pena per i reati ostativi posto che la modifica legislativa citata "può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai reati indicati nell'art. 4 bis" ha recepito anche in tal caso in legge la teoria sostanzialista risultante dalla ormai costante interpretazione della norma pregressa da parte della Corte di Cassazione, per cui a tali fini non poteva essere sciolto il cumulo, dovendosi comunque il soggetto considerare detenuto anche per tali reati in base al principio della unicità della pena stabilito dall'art. 76 c.p., comma 1, ne' potendosi fare luogo allo scioglimento del cumulo - come invece nel caso in cui tale operazione sia finalizzata alla fruizione di benefici penitenziari - in quanto non trattasi di verificare la permanenza di un ostacolo formale alla applicazione dei suddetti benefici, bensì di accertare invece se, in concreto, il soggetto, condannato anche per reati compresi in quelli di cui all'art. 4 bis tuttora nelle condizioni di detenuto, sia da considerare ancora in collegamento con una associazione criminale, come può avvenire anche quando risulti già espiata una parte della pena complessiva corrispondente a quella inflitta per i summenzionati delitti (cfr. Cass. 31.3.2004 n. 15428). La suddetta modifica legislativa risponde poi anche all'argomento, prospettato dalla difesa del NT, per cui mancherebbero elementi nuovi idonei a giustificare la remissione del D.M., tale non potendo essere una diversa interpretazione della disposizione autorizzativa. Pur dando infatti atto che gli elementi nuovi devono essere intesi in senso naturalistico e non giuridico (v, Cass. sez. 5 n. 26399 del 2004, rv. 229865), nel caso in esame vi è la modifica legislativa che autorizza il regime differenziato anche in assenza di contestazione della aggravante di cui all'art. 7 ed in presenza della mera finalità mafiosa "di fatto"; ed anche in tal caso, trattandosi di modifica legislativa di natura processuale, è sicuramente applicabile anche ai procedimenti in corso, come quello in esame. E va inoltre rilevato che, pur potendosi ritenere applicabile il principio del ne bis in idem anche ai provvedimenti di sorveglianza, il cui riesame deve ritenersi subordinato alla sopravvenienza di fatti nuovi ovvero non considerati (v. Cass. 4.1.2000, Rotondi), peraltro nel caso in esame il procedimento ha riguardato la impugnazione di un diverso provvedimento del Ministro della Giustizia, mai sottoposto in precedenza a controllo giudiziale, per cui non si versa in una ipotesi di applicazione del principio di immodificabilità delle ordinanze definite del Tribunale di Sorveglianza rebus sic stantibus, bensì, eventualmente, di verifica del contenuto del provvedimento ministeriale al fine di valutarne la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge per la applicazione del regime di sorveglianza speciale.
Ciò posto, sussistevano comunque i nuovi elementi che autorizzavano la rimessione del provvedimento, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2 sexies, ultima parte, poiché il Decreto Ministeriale ha indicato fatti sopravvenuti specifici, quali la intercettazione telefonica in cui si faceva riferimento all'interpello dei "carcerati" ed il sequestro della missiva che il NT aveva addosso mentre si recava a colloquio con i familiari, avvenuti nel 2007 e nel 2008, ritenuti indicativi non solo dei collegamenti ma anche di precisi contatti del NT con la cosca di appartenenza alla quale trasmetteva ordini dal carcere.
Quanto agli altri motivi di ricorso, il ricorrente sostanzialmente si duole della carenza ed illogicità della motivazione della ordinanza impugnata laddove utilizzerebbe, al fine di giustificare la applicazione del regime differenziato, mere presunzioni risultanti dalle informative in atti o comunque elementi che sarebbero stati male interpretati o potrebbero essere interpretati in senso diverso. Occorre premettere che la Corte Costituzionale, già nel vigore della precedente formulazione dell'art. 41 bis, ha ripetutamente affermato che "ogni provvedimento di applicazione o di proroga delle misure ex art. 41 bis O.P. deve recare una autonoma, congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire: non possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime differenziato, ne' motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte. 11 che vale anche a far venire meno la censura di violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost." (cfr. Corte Costituzionale n. 376 del 1997). In sostanza la Corte Costituzionale, anche con riguardo agli altri parametri costituzionali sotto cui ha esaminato la conformità della norma suddetta, ha ritenuto che la norma debba essere interpretata nel senso che le proroghe delle limitazioni al trattamento possono essere motivatamente adottate solo in assenza di positivi, dimostrati elementi che comprovino la rescissione di legami con l'associazione di appartenenza, il che non significa che debba essere il condannato a fornire tale prova, spettando invece al giudice motivare in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le medesime misure mirano a prevenire.
Di recente la Corte Costituzionale ha nuovamente preso in esame la questione con la ordinanza n. 417 in data 13.12.2004, depositata il 23.12.2004, ritenendo la manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 41 bis comma 2 bis sotto il profilo che le modifiche apportate dalla L. n. 279 del 2002 alla disciplina di proroga del regime differenziato sono già state interpretate dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, ai fini della proroga, è necessaria una autonoma e congrua motivazione in ordine alla attuale esistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla persistenza di vincoli con la criminalità organizzata e della capacità del detenuto di mantenere contatti con essa, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova per il detenuto, cosicché i dubbi di costituzionalità della norma suddetta non hanno ragione di essere.
Orbene, facendo corretta applicazione di tali principi, il Tribunale di Sorveglianza ha specificamente richiamato per relationem, facendo riferimento recettizio al decreto ministeriale, le fonti di prova da cui ha desunto che NT DO risultava essere organicamente inserito nel clan omonimo con ruolo apicale, nonché la attività recentissima del clan, come risultante dai reati commessi fino al momento della emissione del nuovo decreto ministeriale. Il Tribunale di Sorveglianza non ha quindi applicato la presunzione di permanenza dei collegamenti ne' ha preteso dal condannato la prova della loro cessazione, mentre ha dato congrua ed ineccepibile motivazione in ordine al proprio convincimento circa la permanenza della pericolosità sociale del ricorrente (cfr. Cass. 24, 2.2004 n. 8056;
Cass. 24.2.2004 n. 8057), indicando specificamente e sottoponendo a vaglio critico e dimostrativo gli elementi (profilo criminale dell'interessato, ruolo apicale all'interno della organizzazione criminale, attualità della attività della cosca, informazioni della autorità con riguardo a notizie recenti in relazione a nuove attività delittuose della organizzazione, presenza di sodali liberi ed anche latitanti) da cui ha desunto positivamente la attualità dei collegamenti relativi alla appartenenza del detenuto ad un clan criminale e cioè la qualificata capacità dello stesso di mantenere vincoli associativi con l'organizzazione di appartenenza anche all'interno dell'ambiente carcerario e nonostante il tempo trascorso dall'inizio della sua detenzione.
Si tratta d'altronde di elementi già ritenuti sufficienti dall'orientamento di questa Corte e che ora il legislatore ha sussunto in legge con la modifica dell'art. 41 bis, comma 2 bis introdotta con la L. n. 94 del 2009. E benché la disposizione citata riguardi la possibilità astratta dell'interessato di mantenere contatti con la cosca criminale di appartenenza, e non anche la attualità concreta dei contatti, nel caso in esame vi è poi pure la prova, posta in luce dal provvedimento impugnato, che il condannato continuava a impartire ordini e direttive dal carcere. In ogni caso, considerato che la ordinanza di cui si tratta è impugnabile soltanto per violazione di legge, a norma della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 sexies, è evidente che non può venire in considerazione la pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, bensì soltanto la carenza totale o la mera apparenza della motivazione, a norma del combinato disposto dell'art. 125 c.p.p., n. 3, e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), la quale non sussiste nel caso in esame, ne' può essere integrata, come assume il ricorrente dalla condivisione, da parte del Tribunale, di informative degli organi investigativi che avrebbero carattere presuntivo, poiché la mancanza di motivazione consiste nella totale inesistenza di un iter logico ovvero nella estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta e cioè situazioni ben diverse dal caso in esame in cui il provvedimento impugnato segue un iter logico non solo coerente e lineare, bensì anche del tutto condivisibile, non essendo in particolare richiesta, nel procedimento di sorveglianza, una prova quale quella prevista nel giudizio di cognizione, essendo ben sufficiente, invece, soltanto una prova di carattere investigativo, quale quella risultante dalle informative degli organi investigativi. La condotta carceraria, al contrario di quanto rilevato dal ricorrente, è stata specificamente esaminata e ritenuta - correttamente - di per sè neutra in presenza della prova della persistenza dei collegamenti del NT con la cosca di cui continuava ad essere elemento apicale anche durante la detenzione (tanto è vero che qualsiasi decisione della cosca era subordinata all'interpello dei "carcerati").
Non è vero neppure che manchi la motivazione in ordine alla impugnazione delle singole regole di trattamento.
Ribadito che il provvedimento di cui si tratta è impugnabile per cassazione soltanto per violazione di legge, il Tribunale, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, ha specificamente indicato i motivi, come già riportati in parte motiva, per cui ha ritenuto che le limitazioni imposte con il provvedimento impugnato fossero dirette a perseguire gli scopi voluti dalla legge senza essere ingiustificatamente penalizzanti, in quanto diretti ad evitare ed interrompere il flusso dei contatti criminali fra il detenuto e l'esterno.
È vero che spetta al Tribunale di Sorveglianza il sindacato sul contenuto del decreto ministeriale, anche con riguardo al contenuto delle singole prescrizioni, come ribadito sia dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza n. 25079/2003) sia dalla Corte Costituzionale (v. per tutte Corte Cost. n. 349 del 1993), che hanno ripetutamente affermato il principio che i provvedimenti ministeriali emessi in applicazione dell'art. 41 bis, comma 2 dell'ordinamento penitenziario sono sindacabili dal giudice ordinario, in quanto incidenti su diritti soggettivi e quest'ultimo, in caso di reclamo, ha il potere ed il dovere di esercitare su di essi il controllo giurisdizionale che l'ordinamento penitenziario gli attribuisce in via generale sull'operato della amministrazione penitenziaria e sui provvedimenti concernenti la esecuzione delle pene. Dal che consegue che, qualora l'atto reclamato disponga la sospensione di alcune regole attinenti le modalità di trattamento, la cui applicazione non si ponga in contrasto ne' diretto ne' indiretto con le esigenze di ordine e di sicurezza che costituiscono il presupposto per la emissione dell'atto steso, le relative disposizioni possono essere dichiarate illegittime e disapplicate dal giudice ordinario, in quanto determinano una maggior afflittività della pena non giustificata da esigenze concrete. Però, in concreto, nel caso in esame il Tribunale ha fatto corretto uso dei poteri di controllo riconosciuti dalla legge sul punto alla magistratura di sorveglianza, mentre il ricorrente si limita a sostenere che il Tribunale non avrebbe motivato sul punto, il che non è vero.
In definitiva, il ricorso, siccome infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere respinto, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2009