Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2014, n. 3130
CASS
Sentenza 19 dicembre 2014

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La disciplina dell'art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, non ha creato uno "status" di "detenuto pericoloso" che permea di sé l'intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna, concretamente in esecuzione, per cui la verifica della sussistenza della condizione ostativa alla liberazione anticipata speciale, prevista dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni con legge 21 dicembre 2014, n. 10, e costituita dall'essere il richiedente condannato per taluno dei delitti indicati dall'art. 4 bis ord. pen., deve essere effettuata individuando il titolo di reato effettivamente in espiazione nel periodo in relazione a cui è chiesto il beneficio, con la conseguente necessità, a tal fine, di procedere all'eventuale scioglimento del cumulo materiale o giuridico.

In tema di benefici penitenziari, la disposizione del decreto-legge non recepita dalla legge di conversione non può ritenersi suscettibile di avere efficacia ultrattiva per i comportamenti pregressi ai quali la stessa collegava effetti favorevoli, in quanto le norme contenute in un D.L. non convertito non hanno attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio quali quelli regolati dall'art. 2 cod. pen. o dall'art. 11, secondo comma, disp.prel.cod.civ. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicabilità della maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata speciale di condannato per delitti di cui all'art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avanzata a norma dell'art. 4, comma quarto, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non convertito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte relativa all'estensione di tale disciplina di favore anche ai condannati per tali reati).

In tema di liberazione anticipata speciale, i primi tre commi dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, come convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 10, vanno letti in progressione e compongono un sistema unitario che riconosce ai soli condannati per reati diversi da quelli indicati dall'art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, una ulteriore riduzione di pena, a titolo di liberazione anticipata e secondo i criteri dell'art. 54 ord. pen., per tutti i semestri di pena detentiva scontata in carcere comprendenti i periodi che vanno dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015.

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  • 3La liberazione anticipata speciale 'integrativa' destinata ai
    Eleonora Montani · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2014, n. 3130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3130
Data del deposito : 19 dicembre 2014

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