Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2008, n. 47005
CASS
Sentenza 28 ottobre 2008

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Massime1

Qualora siano poste simultaneamente in esecuzione condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della legge 1° agosto 2003 n. 207 (sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), il concorso tra le due modalità di esecuzione, tra loro incompatibili, va regolato nell'ambito di un unitario rapporto esecutivo, non potendosi procedere a scissione ideale delle pene concorrenti al fine di determinare su quali, e in quale misura, operi la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, e di ricomporre, all'esito dell'operazione, il cumulo secondo il nuovo calcolo delle pene eseguibili. Ne consegue se, a carico di un soggetto che stia espiando o possa espiare la pena nelle forme previste dalla citata legge, sopravvengano uno o più titoli che non consentano tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione nelle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa.

Commentari5

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …

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  • 2Estradizione condizionata e estradizione suppletiva non condizionata (Cass., 30305/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2021

    In presenza di più provvedimenti di estradizione, la condizione di non applicazione dell'ergastolo apposta ad uno di essi non esplica efficacia espansiva rispetto agli altri: se è vero che l'obbligo per il giudice nazionale di dar seguito al provvedimento di consegna condizionata è determinato dalla natura e dall'ampiezza del suo contenuto e non può oltrepassare il limite, di carattere sostanziale, derivante dal fatto che lo Stato richiesto non abbia esplicitamente subordinato la concessione dell'estradizione alla riserva che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell'ergastolo, solo nell'ipotesi in cui l'autorità estera abbia manifestato la volontà di condizionare …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …

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  • 4Estradizione: quali effetti esplica la commutazione dell'ergastolo in uno Stato estero che non ammette la pena perpetua
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 agosto 2021

    (Ricorso rigettato) Massima della sentenza Le Sezioni Unite hanno affermato che la commutazione dell'ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell'estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell'ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell'ergastolo – oggetto di un cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato. Il fatto La Corte di Assise di Santa Maria Capua …

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  • 5Estradizione ed ergastolo (Cass. 31052/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2020

    La commutazione della pena dell'ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l'intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto in accoglimento di una richiesta di estensione - dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, è d'impedimento alla esecuzione come pena perpetua di altra pena dell'ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso, però, senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero? Corte di Cassazione sez. I Penale, ordinanza 22 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2008, n. 47005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47005
Data del deposito : 28 ottobre 2008

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