Sentenza 28 ottobre 2008
Massime • 1
Qualora siano poste simultaneamente in esecuzione condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della legge 1° agosto 2003 n. 207 (sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), il concorso tra le due modalità di esecuzione, tra loro incompatibili, va regolato nell'ambito di un unitario rapporto esecutivo, non potendosi procedere a scissione ideale delle pene concorrenti al fine di determinare su quali, e in quale misura, operi la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, e di ricomporre, all'esito dell'operazione, il cumulo secondo il nuovo calcolo delle pene eseguibili. Ne consegue se, a carico di un soggetto che stia espiando o possa espiare la pena nelle forme previste dalla citata legge, sopravvengano uno o più titoli che non consentano tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione nelle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 2. Estradizione condizionata e estradizione suppletiva non condizionata (Cass., 30305/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2021
In presenza di più provvedimenti di estradizione, la condizione di non applicazione dell'ergastolo apposta ad uno di essi non esplica efficacia espansiva rispetto agli altri: se è vero che l'obbligo per il giudice nazionale di dar seguito al provvedimento di consegna condizionata è determinato dalla natura e dall'ampiezza del suo contenuto e non può oltrepassare il limite, di carattere sostanziale, derivante dal fatto che lo Stato richiesto non abbia esplicitamente subordinato la concessione dell'estradizione alla riserva che il soggetto consegnato non venga sottoposto alla pena dell'ergastolo, solo nell'ipotesi in cui l'autorità estera abbia manifestato la volontà di condizionare …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
Leggi di più… - 4. Estradizione: quali effetti esplica la commutazione dell'ergastolo in uno Stato estero che non ammette la pena perpetuaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 agosto 2021
(Ricorso rigettato) Massima della sentenza Le Sezioni Unite hanno affermato che la commutazione dell'ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell'estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell'ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell'ergastolo – oggetto di un cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato. Il fatto La Corte di Assise di Santa Maria Capua …
Leggi di più… - 5. Estradizione ed ergastolo (Cass. 31052/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2020
La commutazione della pena dell'ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l'intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto in accoglimento di una richiesta di estensione - dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, è d'impedimento alla esecuzione come pena perpetua di altra pena dell'ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso, però, senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero? Corte di Cassazione sez. I Penale, ordinanza 22 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2008, n. 47005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47005 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI NI - Presidente - del 28/10/2008
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO NI - Consigliere - N. 2849
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERNARDIS Silvana - Consigliere - N. 016440/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES IO, N. IL 01/02/1978;
avverso ORDINANZA del 03/03/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 3.3.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo presentato da IT NI - condannato in esecuzione di un cumulo di pene della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 2.2.2007 che comprendeva pure cinque sentenze divenute irrevocabili in epoca successiva alla entrata in vigore della L. n. 207 del 2003 - contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 18.1.2008 che aveva rigettato la istanza di sospensione condizionata della pena. Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che, poiché si trattava di pene poste contemporaneamente in esecuzione per condanne sia anteriori che posteriori al limite temporale di applicabilità della L. n. 207 del 2003, il concorso fra le due modalità di esecuzione fra loro incompatibili doveva essere regolato all'interno dello stesso rapporto esecutivo, non essendo invece possibile operare la scissione ideale delle pene concorrenti;
per cui la sopravvenienza di un titolo ostativo alla fruizione del beneficio rendeva inammissibile la concessione del beneficio richiesto.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del condannato invocando lo scioglimento del cumulo alla stregua dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 27.7.1994 che, stante il "favor rei", dovevano prevalere sul provvedimento amministrativo emesso ai sensi dell'art. 80 c.p.. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
Pur dovendosi rilevare che in effetti la L. n. 207 del 2003 fa più volte rinvio alle disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione ed al principio di meritevolezza, caratteristico delle misure alternative disciplinate dall'ordinamento penitenziario, peraltro occorre considerare che si tratta, sotto altri profili, di un istituto peculiare, del tutto temporaneo, che, in particolare, a norma della L. n. 207 del 2003, art. 7, si applica soltanto ai condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della legge più volte citata.
Sotto tale aspetto, qualora siano contemporaneamente poste in esecuzione condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della L. n. 207 del 2003, come nel caso in esame, è necessario regolare il concorso tra le due modalità di esecuzione, fra di loro incompatibili, nell'ambito di un unitario ed immodificato rapporto esecutivo e non già operare una scissione "ideale" delle pene concorrenti per determinare su quali, e in quale misura, opera la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, ricomponendo all'esito il cumulo secondo il nuovo calcolo delle pene eseguibili. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto stia espiando o potrebbe espiare la pena nelle forme previste dalla L. n. 207 del 2003 e sopravvenga un titolo (ovvero più titoli, come nel caso in esame) che non consente tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione delle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa.
Il concorso delle pene non può infatti in tal caso essere regolato facendo riferimento all'istituto dello scioglimento del cumulo, ammesso dalla giurisprudenza ad altri fini e per altri istituti penitenziari, essendo la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena un provvedimento legato ad un preciso momento temporale e ad un preciso limite di pena (L. n. 207 del 2003, artt. 1 e 7), il cui superamento lo esclude in toto, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 8 che richiama gli artt. 51 bis e 51 ter Ordinamento Penitenziario relativi alla sopravvenienza di nuovi titoli privativi della libertà personale. In tal senso è anche la giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. 23.9.2005 n. 34279) che ha specificamente rilevato come la sospensione condizionata della pena presenti elementi specializzanti rispetto ad altri benefici, come ad esempio l'indulto che comporta la eliminazione secca di una parte della pena, mentre il regime di cui alla L. n. 207 del 2003 non incide sulla durata della pena, bensì sulle modalità dell'esecuzione, che avviene non nel luogo di detenzione, ma in stato di libertà, peraltro limitato (art. 4) da consistenti obblighi mutuati in parte da misure coercitive previste dal codice di rito ed in parte dalla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e cioè con modalità incompatibili con la detenzione, per cui, se sopravviene un titolo che non consente tale modalità di esecuzione, questa deve cessare ovvero non può avere corso in quanto incompatibile con la esecuzione ordinaria.
Correttamente pertanto il Tribunale di Sorveglianza ha respinto nel caso in esame la istanza di applicazione della sospensione condizionata alle pene già in esecuzione al momento di entrata in vigore della L. n. 207 del 2003, essendo state tali pene ormai assorbite nell'ambito di un'unica esecuzione cumulativa, preclusiva sotto vari aspetti del beneficio invocato. Il ricorso deve essere in definitiva respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti con le conseguenze in punto di spese indicate nel dispositivo (art.616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008