Ordinanza cautelare 7 novembre 2022
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 15/12/2025, n. 8123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8123 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08123/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04210/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2022, proposto da
-OMISSIS-nella qualità di genitore del minore -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Curcio Gargiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
del provvedimento Daspo protocollo -OMISSIS- del 05/07/2022, emesso dalla Questura di AP
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa RI LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il minore -OMISSIS-è stato denunciato per il reato di cui all'art. 6-bis comma 1° L. n. 401/89 (invasione di campo), emergendo dalla depositata relazione di servizio la sua presenza sul campo di gioco a fine partita ed in occasione dei contestati fatti e non essendo stata smentita la circostanza che lo stesso abbia partecipato all’invasione di campo; dalla documentazione depositata, infatti, non è affatto comprovato che il ricorrente abbia assistito, in quanto legittimamente autorizzato, all’incontro dal bordo del campo di gioco e che dunque sia rimasto estraneo alla detta invasione. È stato, quindi, destinatario del provvedimento n. -OMISSIS- del 05/07/2022, emesso dalla Questura di AP, recante il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per anni uno a decorrere dalla sua notifica.
Il ricorrente, nella sopra indicata qualità, ha impugnato il suddetto provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
Pervenuto alla udienza pubblica di smaltimento dell’.11.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso, ex art. 73 comma 3 c.p.a., di una possibile improcedibilità del ricorso.
Il Collegio osserva che la misura gravata ha perduto la sua efficacia posto che il divieto in essa comminato si riferiva espressamente al divieto di accedere alle manifestazioni sportive per anni uno a decorrere dalla sua notifica. Come da avviso dato ritualmente a verbale ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., quindi, tale circostanza in fatto, non contestata dalle parti, giustifica una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai venuta meno l’efficacia del provvedimento impugnato.
La natura della decisione e l’evoluzione processuale della vicenda, giustificano, oltremodo, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GL RE Di AP, Presidente
RI LU, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LU | GL RE Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.