Ordinanza cautelare 28 giugno 2021
Decreto cautelare 29 novembre 2021
Decreto presidenziale 13 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01363/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Imperia, Ministero dell'Interno, Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Imperia -OMISSIS-, notificato in data 27.4.2021, con il quale è stata emessa nei confronti della Società ricorrente un’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011;
- del provvedimento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Liguria -OMISSIS- notificato in pari data, con cui è stata disposta la cancellazione della Società ricorrente relativamente all’iscrizione-OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Imperia, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Transizione Ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 novembre 2025 il dott. AL PE TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 21.05.2021 e pervenuto in Segreteria in data 31.05.2021, -OMISSIS- chiedeva l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia protocollo -OMISSIS- e del conseguente provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Liguria-OMISSIS-.
La società, con sede legale a Ventimiglia ma operativa in Calabria, lamentava di aver visto la sua attività azzerata a seguito di tali provvedimenti, subendo ingenti danni.
Il primo motivo di diritto evidenziava l’illegittimità dei provvedimenti per eccesso di potere, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo che l’informativa antimafia, quale giudizio prognostico sul rischio di infiltrazione, doveva fondarsi su elementi attuali e concreti e non su mere parentele o dati risalenti.
La ricorrente riteneva che la Prefettura avesse compiuto una valutazione viziata, basandosi esclusivamente sui rapporti di parentela dell’amministratore -OMISSIS- con soggetti pregiudicati, senza dimostrare alcun condizionamento attuale o intreccio economico-familiare nell’impresa.
In particolare, contestava la rilevanza attribuita alla figura del padre -OMISSIS-, descritto invece come persona onesta, vittima di estorsioni, collaboratore con le forze dell’ordine e titolare di porto d’armi per difesa personale, del tutto avulso da dinamiche mafiose.
Analogamente, la menzione della madre -OMISSIS-, sorella di un condannato per mafia, veniva considerata irrilevante in assenza di frequenti contatti o coinvolgimenti.
Il ricorso sottolineava come il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori elementi sintomatici come convivenza, cointeressenze economiche o abituali frequentazioni, non fosse di per sé idoneo a fondare un giudizio di condizionamento mafioso.
Veniva inoltre ritenuto irrilevante il procedimento penale a carico di -OMISSIS- per reati edilizi, poiché egli vi era coinvolto solo in qualità di proprietario di un immobile donatogli dalla madre, senza alcuna responsabilità diretta.
Infine, la circostanza della compartecipazione nella società -OMISSIS-, colpita da interdittiva, veniva sminuita, evidenziando che tale Società era stata messa in liquidazione volontaria dai soci e che la sua costituzione era derivata da una donazione familiare legata a un risarcimento statale, senza alcun interesse della criminalità organizzata.
Il secondo motivo denunciava la violazione degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 159 del 2011, poiché mancavano completamente le situazioni tipizzate dalla legge, come condanne per reati mafiosi o anomalie gestionali, e il titolare era incensurato e aveva anzi sospeso un dipendente sotto inchiesta.
Il terzo motivo eccepiva l’illegittimità derivata del provvedimento di cancellazione dall’Albo, il quale si fondava esclusivamente sull’interdittiva prefettizia senza una autonoma valutazione, violando l’articolo 17 del D.M. 406/98 e il principio di proporzionalità, trattandosi di una sanzione sproporzionata e definitiva per un provvedimento non ancora passato in giudicato.
Il ricorso si concludeva con la richiesta di annullamento dei provvedimenti e vittoria di spese, allegando un’ampia documentazione a sostegno delle proprie tesi, tra cui il provvedimento interdittivo, la licenza di porto d’armi di -OMISSIS-, denunce per atti persecutori, intercettazioni, atti notarili e bilanci societari.
In data 1.06.2021 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, anch’essa depositando in atti un vasto corredo documentale.
Previo scambio di memorie e repliche, con ordinanza-OMISSIS- l’istanza cautelare veniva respinta.
Con motivi aggiunti al ricorso introduttivo del giudizio, notificati e pervenuti in Segreteria in data 26.11.2021, venivano sviluppate ulteriori argomentazioni a seguito del decreto del Tribunale di Genova – Sezione Misure di Prevenzione che, accogliendo un’eccezione di incompetenza territoriale, rinviava gli atti al Tribunale di Reggio Calabria.
Tale provvedimento giudiziario, divenuto irrevocabile, offriva lo spunto per ravvisare ulteriori vizi nell’interdittiva prefettizia, dimostrandone il grave travisamento dei fatti riguardante la figura di -OMISSIS-.
Si evidenziava come la Prefettura di Imperia, non conoscendo direttamente il soggetto, avesse banalmente dedotto una presunta natura criminale dalla parentela con il fratello -OMISSIS-, pregiudicato, ignorando completamente la reale condotta di vita di -OMISSIS- nota invece alle autorità reggine.
Questi veniva descritto come un imprenditore onesto, più volte vittima di richieste estorsive da parte della cosca-OMISSIS-, che aveva sempre denunciato tali episodi collaborando attivamente con le forze dell’ordine, al punto da aver acconsentito nel 2018 a svolgere un’attività da infiltrato, mettendo a rischio la propria vita per favorire l’identificazione di criminali.
La Prefettura di Reggio Calabria, a conoscenza di ciò, gli aveva rinnovato la licenza di porto d’armi per difesa personale e riconosciuto nel 2006 lo status di vittima dell’usura, con diritto a un indennizzo statale, attestando così la totale estraneità a contesti criminali e la fiducia delle istituzioni.
L’interdittiva di Imperia, invece, produceva effetti paradossali e devastanti, come la revoca della suddetta licenza, lasciando il -OMISSIS- indifeso, e la preclusione di ogni attività imprenditoriale per il figlio -OMISSIS- con gravi danni economici e occupazionali.
Ciò portava a individuare un primo profilo di illegittimità, connesso all’evidente vizio dell’informativa, tale da giustificare l’adozione di urgenti provvedimenti cautelari anche inaudita altera parte .
Un secondo profilo di illegittimità riguardava la competenza territoriale dell’autorità emittente.
Si sosteneva che l’interdittiva, fondata su vicende riguardanti soggetti residenti e operanti in Calabria e su fatti investigabili solo dalla Prefettura di Reggio Calabria, fosse stata illegittimamente emessa dal Prefetto di Imperia solo in base al criterio della sede legale della società, in contrasto con le ragioni di equità, prossimità ed efficacia del provvedimento.
Si proponeva, pertanto, una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 90 del codice antimafia, ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che, in caso di divergenza tra sede legale e sede operativa, la competenza spettasse al Prefetto della provincia dove l’impresa avesse il suo centro di interessi.
Tale interpretazione era coerente con la giurisprudenza amministrativa e penale, che individuava la competenza in base al luogo di manifestazione della pericolosità dei soggetti, come confermato dal citato decreto del Tribunale di Genova.
La pluralità di strumenti normativi evidenziava aree di sovrapposizione e un’esigenza di coordinamento.
Si chiedeva dunque al T.A.R. Liguria, in via principale, di sospendere il processo e rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 90, per poi annullare l’atto come emesso da autorità incompetente.
In via subordinata, si eccepiva l’incompetenza territoriale del T.A.R. Liguria a favore del T.A.R. Calabria – Sezione di Reggio Calabria, applicando il criterio dell’efficacia spaziale del provvedimento, i cui effetti diretti si producevano interamente in Calabria, come dimostrato dalla distribuzione dei dipendenti e delle commesse lavorative.
Le conclusioni chiedevano al T.A.R. di sospendere in via cautelare l’efficacia dei provvedimenti, rimettere la questione di costituzionalità alla Corte e, in subordine, dichiarare la propria incompetenza territoriale.
Con ordinanza -OMISSIS-, l’ulteriore istanza cautelare era dichiarata inammissibile per carenza del presupposto di legge.
Previo scambio di memorie e di repliche, all’udienza straordinaria del 20.11.2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, tanto il ricorso principale quanto quello per motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, non possono essere accolti.
La questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all’articolo 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011 si rivela ictu oculi manifestamente infondata, non potendosi riscontrare nel caso di specie alcun vulnus ai principi di giusto processo e di difesa di cui all’articolo 111 della Costituzione.
Il criterio di competenza territoriale fissato dalla norma in esame, che attribuisce la potestà di emanare l’informazione antimafia interdittiva al Prefetto della provincia ove risiede la sede legale della società, risponde ad esigenze di certezza, uniformità applicativa e razionalità funzionale dell’azione amministrativa.
Tale criterio oggettivo e predeterminato evita il sorgere di conflitti di competenza e assicura l’individuazione univoca dell’Autorità procedente, in coerenza, peraltro, con il principio del giudice naturale precostituito per legge.
Del resto, il sistema antimafia nazionale si fonda su un meccanismo di circolazione e condivisione dei dati tra tutte le Prefetture e le forze di polizia, sicché la localizzazione dell’ufficio procedente non pregiudica la completezza e l’affidabilità dell’istruttoria, potendo ciascuna Prefettura acquisire ogni elemento rilevante da qualsiasi distretto del territorio nazionale.
La pretesa di ancorare la competenza alla sede operativa o al luogo di manifestazione della presunta pericolosità, oltre ad introdurre incertezze e discrezionalità contrarie alla natura preventiva e cautelare del procedimento, misconosce il carattere unitario e nazionale della disciplina di contrasto alle infiltrazioni criminali nell’economia.
Pertanto, il dubbio di costituzionalità è destituito di qualsiasi fondamento giuridico e va di conseguenza respinto.
Parimenti infondata si presenta l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
Il criterio ordinario di determinazione della competenza per territorio in materia di legittimità degli atti amministrativi è, ai sensi dell’articolo 13 del codice del processo amministrativo, quello della sede dell’Autorità che ha adottato l’atto impugnato.
Nella specie, trattandosi di provvedimenti emanati dalla Prefettura di Imperia e dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Liguria, la competenza del T.A.R. Liguria è inderogabilmente stabilita dalla legge.
Il criterio alternativo dell’efficacia spaziale, invocato dalla ricorrente, opera solo qualora gli effetti diretti dell’atto siano circoscritti esclusivamente al territorio di un’altra circoscrizione giudiziaria, ipotesi che nel caso concreto non sussiste.
L’informazione antimafia interdittiva, infatti, produce i suoi effetti inibitori sull’intero territorio nazionale, precludendo alla società l’accesso a qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione in tutto il paese, e la conseguente cancellazione dall’albo dei gestori ambientali ha analoghe ripercussioni generalizzate.
La circostanza che l’attività operativa della società si svolga prevalentemente in Calabria non restringe territorialmente la portata dell’atto, il quale incide sulla sua capacità giuridica di esercitare l’impresa in ogni luogo.
Ne deriva che il T.A.R. Calabria non potrebbe essere considerato competente, nemmeno in applicazione del criterio derogatorio e che l’eccezione in esame deve essere rigettata.
Passando al merito delle censure, va osservato come il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti tentino una contestazione atomistica e selettiva dei molteplici elementi valutati dall’Amministrazione, trascurando la doverosa lettura complessiva e sistematica del quadro indiziario.
La giurisprudenza costante in materia, infatti, insegna che il giudizio prognostico del Prefetto deve essere fondato su una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, valutati nel loro insieme secondo la regola della probabilità cruciale (ossia del “più probabile che non”) e non sull’assoluta certezza del singolo dato.
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia non è necessario provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, tali elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, in modo tale che ciascuno di essi acquisti una valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 5 gennaio 2024, n. 193; id., 4 gennaio 2024, n. 142; id., 1 dicembre 2023, n. 10427; id., 17 ottobre 2023, n. 9016; id., 9 ottobre 2023, n. 8736; id., 27 settembre 2023, n. 8560; id., 7 agosto 2023, n. 7625; id., 21 luglio 2023, n. 7141; id., 19 luglio 2023, n. 7073; id., 16 giugno 2023, n. 5964; id., 4 aprile 2022, n. 2468; id., 3 marzo 2021, n. 1825).
La misura interdittiva – essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata – non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa sussistere il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata (Consiglio di Stato sez. III, 11 aprile 2022, n. 2686).
In tale prospettiva ed in relazione al caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente apprezzato una costellazione di indici sintomatici, ciascuno dei quali, pur non essendo di per sé decisivo, concorre a comporre un quadro unitario di concreto e attuale rischio di permeabilità dell’impresa a tentativi di infiltrazione.
La ricostruzione fornita dalla ricorrente circa la figura del sig. -OMISSIS-, descritto come estraneo a qualsiasi dinamica criminale e anzi vittima della mafia, è viziata da una lettura parziale e fuorviante.
Il provvedimento impugnato, lungi dal fondarsi sul mero rapporto di parentela, ha considerato il ruolo attivo e sostanziale del medesimo all’interno della società ricorrente, quale direttore tecnico e contraente di rapporti di collaborazione, nonché la sua persistente cointeressenza economica con i fratelli, gravati da pregiudizi per reati di stampo mafioso e soci di società già interdette.
La circostanza che il sig. -OMISSIS- abbia in passato denunciato episodi intimidatori o sia stato riconosciuto vittima di estorsione non è di per sé idonea ad escludere in modo automatico ogni possibile condizionamento, dovendo il Prefetto valutare la situazione attuale nella sua complessità, anche alla luce delle strategie di occultamento e mascheramento tipiche delle organizzazioni criminali.
Analogamente, il rilievo dato ai legami parentali con soggetti gravati da condanne per associazione mafiosa, quali lo zio -OMISSIS- -OMISSIS- e lo zio -OMISSIS-, non costituisce un automatismo illegittimo, ma trova la sua giustificazione nel contesto complessivo di una regia familiare dell’impresa e nell’assenza di elementi concreti che dimostrino una effettiva e totale recisione di ogni rapporto economico e operativo.
La giurisprudenza amministrativa, pur escludendo la sufficienza del solo dato parentale, ne ammette infatti la rilevanza quando esso si inserisce in un più ampio contesto di cointeressenze, frequentazioni e anomalie gestionali, come nel caso di specie.
Significative appaiono, al riguardo, le vicende anomale nella struttura e nella gestione dell’impresa, a partire dalla scelta di fissare la sede legale in una provincia lontana dall’effettivo centro degli affari, in un contesto territoriale apparentemente immune dalle influenze della criminalità organizzata calabrese, pur operando esclusivamente in regioni del meridione d’Italia.
Tale scelta, unitamente alla titolarità formale delle quote in capo a soggetti giovani e privi di precedenti, pur in presenza di un genitore con pregnanti ruoli tecnici e gestionali, può legittimamente essere interpretata, nell’ambito di un giudizio di probabilità, come un indizio di possibili strategie di elusione dei controlli.
Ulteriore elemento di allarme è rappresentato dalla partecipazione del socio amministratore unico ad un’altra società, la -OMISSIS- colpita da provvedimento interdittivo del Prefetto di Reggio Calabria, nonché dai ripetuti rapporti economici intrattenuti dalla ricorrente con altre imprese a vario titolo riconducibili al medesimo nucleo familiare e anch’esse oggetto di interdittive.
La ricorrente non ha fornito una spiegazione plausibile e documentata di tali fatti, limitandosi a negarli in via generale, senza scalfire il complesso ragionamento indiziario svolto dall’Amministrazione.
Dunque, in definitiva, nel bilanciamento degli interessi contrapposti deve prevalere l’interesse pubblico alla prevenzione di infiltrazioni criminali nell’economia legale, interesse che sarebbe irrimediabilmente compromesso dall’annullamento di provvedimenti fondati su un così articolato giudizio di pericolo.
Alla stregua di tutte le considerazioni svolte, si deve concludere per la piena legittimità e fondatezza dei provvedimenti impugnati e per la conseguente infondatezza di tutte le censure mosse dalla ricorrente.
Ne consegue la reiezione del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti in quanto infondati nel merito.
Da ultimo, in considerazione della oggettiva peculiarità del caso in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone ivi citate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL PE TA, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Paolo Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL PE TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.