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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1613/2020 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fidone del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 16.04.2019;
RICORRENTE
contro:
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, quale titolare dell'impresa individuale PUBLIEFFE, corrente in Modica C.F._2 (RG), Strada Consorziale Porto di Ferro Ciancia n. 6B (P.IVA ; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.07.2020 - esponendo di avere prestato attività Parte_1 lavorativa alle dipendenze della dall'08.03.2016 al Controparte_2 09.12.2016 e dal 07.04.2017 al 28.07.2017, in difetto di formalizzazione alcuna del rapporto di lavoro, quale addetto al volantinaggio porta a porta nel territorio delle province di Ragusa e di Siracusa (operaio generico secondo livello funzionale del C.C.N.L. Pulizie Multiservizi), svolgendo orario ampiamente sopravanzante i limiti giornalieri e mensili stabiliti dall'anzidetto C.C.N.L., anche in periodo notturno -, ha lamentato di avere unicamente percepito acconti sulla dovuta retribuzione di soli € 2.086,00 e di essere perciò creditore della residua somma di € 16.737,42 per differenze retributive, lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, ferie non godute e T.F.R., al pagamento della quale ha conseguentemente chiesto volersi condannare la resistente. Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione nella contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio benché ritualmente chiamatavi, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.05.2025.
***
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Il ricorrente ha invero preteso di fornire dimostrazione dell'allegato rapporto Parte_1 di lavoro in nero alle dipendenze della resistente a mezzo di prova testimoniale unicamente intesa a comprovare il periodo di svolgimento del medesimo - dall'08.03.2016 al 09.12.2016 e dal 07.04.2017 al 28.07.2017 - e le disimpegnate mansioni di volantinaggio porta a porta in orario tanto diurno quanto notturno, senza in alcun modo provare né chiedere di provare le circostanze (i.e. i giorni di svolgimento delle prestazioni lavorative, l'orario di lavoro in concreto osservato e i giorni di ferie goduti) specificamente posti a fondamento delle rivendicate differenze retributive. Attesa l'omessa prova dei fatti costitutivi dedotti a sostegno delle pretese creditorie vantate in ricorso, la domanda attorea va dunque rigettata perché infondata. Nessuna statuizione si rende necessaria sulle spese di lite, attesa la contumacia della resistente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1613/2020 R.G., nella contumacia di Controparte_1 rigetta il ricorso. Così deciso in Ragusa il 23 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1613/2020 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fidone del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 16.04.2019;
RICORRENTE
contro:
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, quale titolare dell'impresa individuale PUBLIEFFE, corrente in Modica C.F._2 (RG), Strada Consorziale Porto di Ferro Ciancia n. 6B (P.IVA ; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.07.2020 - esponendo di avere prestato attività Parte_1 lavorativa alle dipendenze della dall'08.03.2016 al Controparte_2 09.12.2016 e dal 07.04.2017 al 28.07.2017, in difetto di formalizzazione alcuna del rapporto di lavoro, quale addetto al volantinaggio porta a porta nel territorio delle province di Ragusa e di Siracusa (operaio generico secondo livello funzionale del C.C.N.L. Pulizie Multiservizi), svolgendo orario ampiamente sopravanzante i limiti giornalieri e mensili stabiliti dall'anzidetto C.C.N.L., anche in periodo notturno -, ha lamentato di avere unicamente percepito acconti sulla dovuta retribuzione di soli € 2.086,00 e di essere perciò creditore della residua somma di € 16.737,42 per differenze retributive, lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, ferie non godute e T.F.R., al pagamento della quale ha conseguentemente chiesto volersi condannare la resistente. Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione nella contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio benché ritualmente chiamatavi, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.05.2025.
***
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Il ricorrente ha invero preteso di fornire dimostrazione dell'allegato rapporto Parte_1 di lavoro in nero alle dipendenze della resistente a mezzo di prova testimoniale unicamente intesa a comprovare il periodo di svolgimento del medesimo - dall'08.03.2016 al 09.12.2016 e dal 07.04.2017 al 28.07.2017 - e le disimpegnate mansioni di volantinaggio porta a porta in orario tanto diurno quanto notturno, senza in alcun modo provare né chiedere di provare le circostanze (i.e. i giorni di svolgimento delle prestazioni lavorative, l'orario di lavoro in concreto osservato e i giorni di ferie goduti) specificamente posti a fondamento delle rivendicate differenze retributive. Attesa l'omessa prova dei fatti costitutivi dedotti a sostegno delle pretese creditorie vantate in ricorso, la domanda attorea va dunque rigettata perché infondata. Nessuna statuizione si rende necessaria sulle spese di lite, attesa la contumacia della resistente vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1613/2020 R.G., nella contumacia di Controparte_1 rigetta il ricorso. Così deciso in Ragusa il 23 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella