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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 202 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 29.11.2023
da
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso in primo Parte_1
grado, dall'Avv. Pierluigi Fabbro di Monfalcone
- appellante -
contro
in persona del legale rappresentante pro termpore Controparte_1
Capt. , rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti posto in calce alla Parte_2
memoria di costituzione in primo grado, dagli Avv.ti Daniele Compagnone di Gorizia
e Paolo Penza di Udine
- appellata -
Oggetto della causa: licenziamento disciplinare (riforma sentenza Tribunale di Gorizia n. 195/2023 depositata in data 26.10.2023).
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 27 giugno 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
In via preliminare: 1) sospendere, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la presente causa fino
all'esito definitivo del giudizio penale nei confronti di per la falsa CP_2
testimonianza resa all'udienza del giorno 21.09.2023. - In via principale accertato
che il licenziamento comminato con lettera dd. 15.12.2022 prot.n.92/22/HR/out non
è un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ma un licenziamento
discriminatorio/ritorsivo, ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 L. 300/1970 e dell'art. 2
commi 1 e 2 D.Lgs. 23/2015, dichiarare il licenziamento nullo, condannare
l'appellata a reintegrare nel posto di lavoro occupato fino alla data Parte_1
dell'intervenuto licenziamento e condannare, inoltre, l'appellata al risarcimento del
danno pari alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata dal
giorno del licenziamento sino alla reintegra e comunque non inferiore a cinque
mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dal giorno del licenziamento e fino al giorno della effettiva reintegrazione, il tutto
maggiorato degli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo;
accertata l'insussistenza dei fatti materiali contestati all'appellante ovvero accertato,
in ogni caso, che il comportamento non è tale da pregiudicare il legame fiduciario,
che la sanzione non è proporzionale e che ciò che emerge ed è ammesso anche
dall'appellante costituisce comportamento che non è disciplinarmente sanzionabile,
o al massimo costituisce condotta punibile con sanzioni conservative, ai sensi
dell'art. 18 comma 3 L. 300/1970 e dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/2015, dichiarare
il licenziamento nullo, condannare l'appellata a reintegrare nel posto di Parte_1
Pag.2 lavoro occupato fino alla data dell'intervenuto licenziamento e condannare, inoltre,
l'appellata al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR maturata dal giorno del licenziamento sino alla
reintegra e comunque non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento e fino al
giorno della effettiva reintegrazione, il tutto maggiorato degli interessi nella misura
legale dalla domanda al saldo effettivo. In via subordinata accertata l'insussistenza
dei presupposti per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa,
ai sensi dell'art. 18 comma 4 L. 300/1970 e dell'art. 3 comma 1 D.Lgs. 23/2015,
dichiarare il rapporto di lavoro risolto dalla data del licenziamento e condannare
l'appellata al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a trentasei mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR il tutto maggiorato degli
interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso
condannare l'appellata al pagamento delle spese tutte del presente procedimento e
di quelle di primo grado.
Per l'appellata:
In via preliminare rigettarsi la richiesta avversaria di sospensione della presente
causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto infondata in fatto e in diritto. In via
principale e nel merito rigettarsi il ricorso proposto dal reclamante e contestualmente, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Gorizia,
Sezione Lavoro, n. 195/2023 pubblicata il 26.10.2023 nell'ambito del procedimento
sub RG n. 124/2023. In ogni caso spese di lite integralmente rifuse.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 03.05.2023 conveniva in giudizio la Parte_1
impugnando il licenziamento disciplinare intimatogli con Controparte_1
lettera del 15.12.2022, chiedendone la dichiarazione di nullità per natura
Pag.3 discriminatoria/ritorsiva ovvero l'illegittimità per insussistenza dei fatti contestati o sproporzione della sanzione. Il licenziamento era stato irrogato a seguito di contestazione disciplinare del 29.11.2022, con cui l'azienda addebitava al Sig. Pt_1
di aver aggredito fisicamente il collega il giorno 12.11.2022, prima CP_2
scagliandogli contro una panca e colpendolo con uno schiaffo e poi mantenendo un atteggiamento minaccioso anche alla presenza dei superiori e Per_1 PE
intervenuti successivamente. Nelle giustificazioni rese in data 03.12.2022 il lavoratore negava l'aggressione fisica, sostenendo si fosse trattato di una normale animata discussione tra colleghi per lo spostamento di alcuni indumenti.
Si costituiva in giudizio la società resistente contestando integralmente le domande e insistendo sulla legittimità del licenziamento, in quanto fondato su una condotta di particolare gravità, integrante la fattispecie prevista dall'art. 35 lett. a-bis del CCNL
Porti applicato al rapporto di lavoro de quo.
In fase istruttoria, all'udienza del 21.9.2023 venivano escussi i testi Sig.ri:
- , che confermava integralmente la versione dei fatti posta a base della CP_2
contestazione, riferendo dell'aggressione fisica subita;
- e che confermavano di essere intervenuti Testimone_1 Persona_3
immediatamente dopo l'episodio di violenza, al quale quindi non avevano assistito,
trovando in evidente stato di agitazione e di essersi dovuti frapporre per evitare Pt_1
che potesse aggredire;
CP_2
- e , che riferivano di precedenti episodi disciplinari Testimone_2 Testimone_3
nei loro confronti conclusisi con sanzioni conservative;
- che nulla sapeva riferire sui fatti. Testimone_4
A seguito della testimonianza di , l'odierno appellante Sig. CP_2 Parte_1
presentava denuncia per falsa testimonianza chiedendo la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. Il Giudice respingeva l'istanza rilevando che la mera presentazione di una denuncia non integra i presupposti per la sospensione necessaria.
Quindi, con sentenza n. 195/2023 del 26.10.2023 il Tribunale di Gorizia
rigettava il ricorso, ritenendo provati i fatti contestati sulla base delle testimonianze
Pag.4 raccolte ed escludendo sia la natura discriminatoria/ritorsiva del licenziamento che la sproporzione della sanzione.
In particolare la sentenza impugnata ha ritenuto di poter considerare attendibile la testimonianza di , pur in presenza di alcune divergenze con le dichiarazioni CP_2
degli altri testi, valorizzando il riscontro offerto dalle deposizioni di e Per_1
circa l'atteggiamento aggressivo mantenuto da nella seconda fase PE Pt_1
dell'episodio, quando i due superiori erano presenti. Le contraddizioni emerse tra i testi circa le modalità di intervento di (se contemporaneo o successivo a PE
), il tipo di contenimento operato (se meramente interpositivo o con Per_1
contatto fisico) e le precise parole pronunciate, sono state considerate dal Tribunale,
marginali e giustificabili con l'opacità dei ricordi dovuta alla concitazione del momento. Il ragionamento seguito dal Tribunale si fonda essenzialmente sulla considerazione che, essendo pacificamente emerso dalle testimonianze di Per_1
e che era "platealmente alterato" e manifestava l'intenzione di aggredire PE Pt_1
fisicamente , tanto da richiedere il loro intervento, sarebbe inverosimile che CP_2
si sia "inventato di sana pianta" l'aggressione fisica precedente. CP_2
Continua poi la sentenza spiegando che nell'applicare il principio della
"preponderanza dell'evidenza" o del "più probabile che non", proprio del processo civile e correttamente distinto dallo standard probatorio penalistico del "oltre ogni ragionevole dubbio", si è ritenuto che l'abbinamento delle risultanze testimoniali consentisse di ricostruire il fatto nei termini della contestazione disciplinare.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato il Pt_1
29.11.2023, censurando l'errata valutazione delle prove e insistendo sulla natura discriminatoria del recesso. Si è costituita anche in appello la Controparte_1
chiedendo di confermare la sentenza di primo grado.
L'atto di appello proposto da articola quattro principali motivi di censura della Pt_1
sentenza di primo grado.
Il primo motivo contesta il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. L'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente
Pag.5 ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, nonostante la presentazione della denuncia per falsa testimonianza contro . Secondo l'esercizio CP_2 Pt_1
dell'azione penale si sarebbe già realizzato con il deposito della denuncia e la conseguente apertura del procedimento penale, essendo irrilevante la mancata formulazione dell'imputazione. Inoltre, l'accertamento della falsità della testimonianza di sarebbe pregiudiziale rispetto alla decisione sulla legittimità CP_2
del licenziamento, essendo tale testimonianza l'unica prova diretta dell'aggressione fisica contestata.
Il secondo motivo censura la valutazione delle prove testimoniali operata dal primo giudice. L'appellante evidenzia diverse contraddizioni nelle deposizioni dei testi, in particolare tra la versione di e quelle di e circa le modalità CP_2 Per_1 PE
del loro intervento e il contenimento fisico di Secondo l'appellante, il Tribunale Pt_1
avrebbe errato nel considerare tali contraddizioni come marginali, trattandosi invece di elementi centrali che minano l'attendibilità complessiva della ricostruzione accusatoria. Viene inoltre sottolineata l'assenza di riscontri oggettivi dell'aggressione fisica (segni sul volto di , danni alla panca o agli armadietti). CP_2
Il terzo motivo contesta la proporzionalità del licenziamento rispetto ai fatti contestati. L'appellante sostiene che il Tribunale abbia effettuato una valutazione superficiale limitandosi al confronto con altri episodi disciplinari (casi e Tes_3
), senza considerare che un litigio tra colleghi, anche se sfociato in vie di Tes_2
fatto, non potrebbe considerarsi tale da minare irrimediabilmente il rapporto fiduciario, specialmente in un ambiente lavorativo come quello portuale dove gli screzi sono frequenti.
Il quarto motivo riguarda la natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento.
L'appellante sostiene che, una volta esclusa la sussistenza dei fatti contestati,
emergerebbe la vera natura ritorsiva del provvedimento, adottato per liberarsi di un dipendente "scomodo" che aveva in precedenza avanzato diverse rivendicazioni sindacali e denunciato una situazione di mobbing. A supporto di tale tesi viene evidenziato il diverso trattamento riservato ad altri dipendenti in casi analoghi.
Pag.6 Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
L'appellante censura l'ordinanza con cui il Giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di sospensione del processo civile in attesa della definizione del procedimento penale per falsa testimonianza avviato nei confronti del teste . CP_2
Tale censura non può trovare accoglimento per plurime ragioni.
In primo luogo, come correttamente rilevato dal Tribunale, la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c. è subordinata alla contemporanea pendenza dei due processi e, quindi, all'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Tale principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 21954/2021; Cass. n. 11688/2018;
Cass. n. 313/2015). Nel caso di specie, al momento della richiesta di sospensione, era stata presentata una mera denuncia-querela da parte dell'appellante, senza che fosse stata ancora esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero. La semplice richiesta di acquisizione della sentenza civile avanzata dal P.M. in data 8.11.2023
(doc. 3 appellante), non può certo equivalere all'esercizio dell'azione penale, non contenendo alcun riferimento all'imminente formulazione dell'imputazione. In
secondo luogo, come evidenziato dalla Cassazione civile nella sentenza n.
21084/2023, la sospensione necessaria del processo civile presuppone che il riconoscimento di un diritto sostanziale in sede civile sia dipendente dall'esito del procedimento penale. Tale presupposto non ricorre nel caso in esame, poiché
l'eventuale accertamento della falsità della testimonianza resa da attiene ad un CP_2
aspetto meramente valutativo, riconducibile all'esplicazione del libero convincimento del giudice civile.
Come chiarito dalla Cassazione civile nell'ordinanza n. 23928/2024, il giudice civile può autonomamente valutare l'attendibilità delle prove testimoniali, senza essere vincolato dall'eventuale accertamento penale sulla falsità delle stesse. Nel caso di specie, peraltro, la decisione del Tribunale non si è basata esclusivamente sulla testimonianza di , ma ha trovato riscontro nelle dichiarazioni convergenti rese CP_2
Pag.7 dagli altri testi escussi. La Cassazione civile nell'ordinanza n. 30141/2023 ha inoltre precisato, che una semplice denuncia, anche se per falsa testimonianza, non può
paralizzare il processo civile, assicurando alla parte il potere di eludere una statuizione nei suoi confronti. Diversamente opinando, si consentirebbe al soccombente di paralizzare indefinitamente l'efficacia della decisione civile attraverso la mera presentazione di denunce penali.
In conclusione, il primo motivo di appello deve essere respinto, avendo il Giudice di prime cure correttamente escluso i presupposti per la sospensione necessaria del processo civile ex art. 295 c.p.c.
Il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante censura la sentenza di primo grado sostenendo che il Giudice
avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali, non conferendo adeguata rilevanza alle presunte contraddizioni emerse. Tale censura non coglie nel segno per plurime ragioni.
In primo luogo, come evidenziato dalla Cassazione civile nella sentenza n.
21084/2023, in tema di valutazione delle prove testimoniali, il giudice di merito è
libero di attribuire maggiore credibilità ad alcuni testi rispetto ad altri, purché dia conto delle ragioni del proprio convincimento con motivazione logica ed immune da vizi. Nel caso di specie, il Tribunale ha puntualmente motivato le ragioni per cui ha ritenuto attendibile la ricostruzione dei fatti fornita dal teste , trovando essa CP_2
pieno riscontro nelle dichiarazioni convergenti rese dai testi e Per_1 PE
Significativamente, l'appellante non critica efficacemente il nucleo centrale della motivazione, laddove il Giudice ha evidenziato come "dalle parole dei testi e PE
vince un dato univoco: alla loro presenza, è risultato aggressivo, Testimone_5 Pt_1
ha rivolto ingiurie ed accuse a e ha assunto un contegno espressivo della CP_2
volontà di aggredirlo fisicamente, tanto che, per evitare che ciò accadesse,
ha dovuto, quanto meno, frapporsi tra e al fine di impedire Per_1 Pt_1 CP_2
che il primo si avvicinasse pericolosamente al secondo".
Come chiarito dalla Cassazione civile nell'ordinanza n. 23928/2024, le eventuali
Pag.8 divergenze su circostanze marginali non inficiano l'attendibilità complessiva della testimonianza, quando essa risulti coerente nel suo nucleo essenziale. Nel caso di specie, le presunte contraddizioni evidenziate dall'appellante (relative al momento dell'ingresso di nello spogliatoio o alle precise parole pronunciate da PE Pt_1
attengono a circostanze del tutto secondarie e trovano giustificazione, come correttamente rilevato dal Tribunale, "nell'opacità dei ricordi, offuscati anche dalla
concitazione del momento". Nel caso di specie, la versione di trova oggettivo CP_2
riscontro nel comportamento tenuto da e i quali si sono trovati Per_1 PE
costretti ad intervenire fisicamente per impedire che potesse nuovamente Pt_1
aggredire il collega. Nel caso di specie, la ricostruzione accolta dal Tribunale appare senz'altro la più verosimile, considerando che difficilmente i testi e Per_1 PE
avrebbero avuto motivo di intervenire se non avesse assunto un atteggiamento Pt_1
oggettivamente minaccioso.
In conclusione, anche il secondo motivo di appello deve essere respinto, avendo il
Giudice di prime cure correttamente valutato il materiale probatorio acquisito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Il terzo motivo di appello è manifestamente infondato.
L'appellante censura la sentenza di primo grado sostenendo che il licenziamento sarebbe sproporzionato rispetto ai fatti contestati. Tale censura non può trovare accoglimento.
In primo luogo, l'art. 35 lett. A) a-bis) del CCNL Porti, pacificamente applicabile al rapporto, prevede espressamente che il "diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto all'interno dell' costituisce giusta causa di Parte_3
licenziamento. Come chiarito dalla Cassazione civile nella sentenza n. 21084/2023,
quando il contratto collettivo qualifica espressamente un determinato comportamento come giusta causa di licenziamento, il giudizio di proporzionalità della sanzione può
ritenersi implicito nella valutazione già operata dalle parti sociali. La Cassazione
civile nell'ordinanza n. 30141/2023 ha inoltre precisato che, sebbene l'elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti collettivi abbia valore
Pag.9 esemplificativo, essa rappresenta comunque un parametro di riferimento per valutare in concreto la gravità del comportamento del lavoratore, esprimendo la valutazione delle parti sociali circa il grado di lesività di determinate condotte rispetto agli obblighi di correttezza e buona fede. Nel caso di specie, la condotta dell'appellante integra perfettamente la fattispecie prevista dal CCNL, essendosi concretizzata in un diverbio seguito da vie di fatto (schiaffo al collega) all'interno dei locali aziendali.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la maggiore gravità del caso in esame rispetto ad altre vicende disciplinari è data anche dal fatto che "ha agito per Pt_1
motivi futili" e "ha aggredito fisicamente un soggetto che ha mantenuto un
atteggiamento pacato", tentando poi di reiterare la condotta violenta tanto da richiedere l'intervento di terzi. La Cassazione civile nell'ordinanza n. 23928/2024 ha peraltro chiarito che il principio di proporzionalità non impone al datore di lavoro di graduare la sanzione in relazione a precedenti disciplinari riguardanti altri dipendenti,
essendo sufficiente che la condotta sanzionata sia oggettivamente grave e tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Peraltro, il tentativo dell'appellante di invocare un trattamento di maggior favore riservato ad altri dipendenti non coglie nel segno, avendo il Tribunale puntualmente evidenziato le differenze tra le varie vicende disciplinari. In particolare, mentre nel caso di l'aggressione era stata provocata da pesanti insulti, nel caso in esame Tes_2
ha agito per futili motivi verso un collega che manteneva un atteggiamento Pt_1
pacato.
In conclusione, il terzo motivo di appello deve essere respinto, avendo il Giudice di prime cure correttamente ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva, in conformità
sia alle previsioni del CCNL che ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di licenziamento disciplinare.
Infine, anche il quarto motivo di appello è manifestamente infondato.
L'appellante sostiene che il licenziamento sarebbe nullo in quanto ritorsivo/discriminatorio, adducendo quale prova alcune comunicazioni sindacali risalenti nel tempo e un presunto trattamento differenziato rispetto ad altri dipendenti.
Pag.10 Tale censura è destituita di fondamento per una evidente ragione. Come chiarito dalla Cassazione civile nella sentenza n. 21084/2023, il licenziamento ritorsivo presuppone che il motivo illecito sia stato l'unico determinante della volontà del datore di lavoro. Nel caso di specie, tale presupposto è radicalmente escluso dall'accertata sussistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti posti a base del licenziamento, consistiti in una grave aggressione fisica sul luogo di lavoro.
La Cassazione civile nell'ordinanza n. 30141/2023 ha infatti precisato che, in presenza di una giusta causa di licenziamento oggettivamente sussistente, l'eventuale intento ritorsivo può rilevare solo ove si dimostri che esso sia stato l'unico motivo determinante del recesso, prova che nel caso di specie non è stata minimamente fornita.
Nel complesso quindi l'appello è destituito di ogni fondamento e va respinto con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite anche del grado di appello e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Gorizia n. 195/2023 pubblicata in data 26.10.2023 che integralmente conferma;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata anche le spese di lite del grado di appello, liquidate in € 6.000,00 oltre spese generali nella misura massima di
Tariffa, Cpa ed IVA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma n. 1 quater del D.P.R. 115/2002 se dovuto il contributo unificato.
Trieste, 27.06.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott.ssa Marina Caparelli)
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