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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/08/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1229 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013 trattenuta in decisione all'udienza del 7.5.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Parte_1 C.F._1
Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE CONTRO
(C.F. ) E Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Falerna Marina (CZ),
[...] C.F._3 viale Della Libertà n. 45, presso lo studio dell'avv. Francesco Stella, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI NONCHE' CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4
) E (C. F. ), in C.F._5 Controparte_5 C.F._6 qualità di eredi di , tutti elettivamente domiciliati in Lamezia Terme Persona_1
(CZ), via F. Nicotera n. 100, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cerra, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
E CONTRO
Controparte_6
(C.F./P.I. (GIA' in P.IVA_1 Controparte_7 persona del legale rappresentante p.t., con sede in ZE (CZ), via Vespucci n. 75; CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: cessione dei crediti. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme, la nonché , Controparte_7 Persona_1 [...]
e , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Controparte_1 Controparte_7 riconoscere e dichiarare che sugli immobili oggetto dei preliminari di vendita per cui è causa esistevano iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli più dettagliatamente descritti nella premessa di fatto del presente atto;
b) conseguentemente e per l'effetto, pronunciare la risoluzione dei detti contratti, stante la impossibilità ad 1 eseguirli per intervenuta vendita dell'immobile a terzi, e condannare in ogni caso i convenuti in solido alla restituzione della somma già percepita pari ad euro 51.000,00 nonché al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze legali”. A sostegno della domanda l'attore deduceva: che, con due distinte scritture privata stipulate nel settembre 2003, la nonché personalmente i soci Controparte_7 Persona_1
, e , si erano impegnati a vendere al ricorrente,
[...] Controparte_1 Controparte_7 il quale si era impegnato ad acquistare, due distinte unità immobiliari site in un fabbricato posto in via Vespucci di ZE (CZ), e più precisamente l'appartamento “ubicato al secondo piano del fabbricato ed identificato come interno n. 3, composto da corridoio, una camera con annesso angolo cucina, altre 2 camere e servizio igienico con annesso posto macchina nella corte del fabbricato” e l'appartamento “ubicato al secondo piano del fabbricato ed identificato come interno n. 5, composto da corridoio, una camera con annesso angolo cucina, altre 2 camere e servizio igienico con annesso posto macchina nella corte del fabbricato”; che, quale corrispettivo della vendita, veniva concordato l'importo di euro 45.000,00, di cui euro 22.000,00 venivano versati contestualmente alla sottoscrizione della detta scrittura ed il saldo da versarsi alla stipula dell'atto pubblico definitivo, per l'appartamento contrassegnato quale interno n. 3, e l'importo di euro 31.000,00, di cui euro 29.000,00 venivano versati contestualmente alla sottoscrizione della detta scrittura ed il saldo da versarsi alla stipula dell'atto pubblico definitivo, per l'appartamento contrassegnato quale interno n. 5; che sugli immobili promessi in vendita sussistevano svariate iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ed in particolare pignoramento Credito Emiliano del 14/05/98, pignoramento MPS del 12/05/99, ipoteca Cassa Rurale ed Artigiana di Curinga del 23/11/95, ipoteca MPS del 10/07/97) che rendevano impossibile la stipula dell'atto definitivo nonostante il tentativo, effettuato dal anche durante la procedura esecutiva portante Pt_1 il n. 41/99 R.G.E., di definire la posizione debitoria dei convenuti onde consentire il perfezionarsi della vendita;
che, successivamente, i detti immobili venivano venduti a terzi in data 4.5.2012 nell'ambito della citata procedura esecutiva immobiliare n. 41/99 R.G.E.; che era evidente l'inadempimento posto in essere dai convenuti i quali, stante la mancata stipula dell'atto definitivo per colpa a loro imputabile, dovevano essere condannati, previa risoluzione del contratto preliminare, alla restituzione del prezzo versato, nonchè al risarcimento del danno patito dall'attore. Sulla scorta di tali deduzioni l'attore concludeva come sopra riportato e trascritto. 1.1. Si costituivano nel giudizio con unica comparsa di risposta l'
[...]
(già , Controparte_6 Controparte_7 Persona_1
, e , i quali, in via preliminare, eccepivano la
[...] Controparte_1 Controparte_7 prescrizione del diritto alla restituzione della somma versata nonché del risarcimento del danno;
nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto rappresentando che l'attore era pienamente a conoscenza dell'esistenza delle iscrizioni e trascrizioni che gravavano sugli immobili oggetto di preliminare avendo assunto il rischio di comprare dei beni gravati da trascrizioni pregiudizievoli con la consapevolezza di non potere procedere alla stipula del rogito definitivo da parte dei convenuti. In via riconvenzionale, i convenuti chiedevano il risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima occupazione dei beni immobili in questione da parte del oltre al rimborso delle spese corrisposte dai convenuti per Pt_1 utenze, spese condominiali e tasse relative agli appartamenti oggetto di preliminare non pagate dall'attore, il tutto con liquidazione a proprio favore delle spese di processo. 1.2. All'udienza del 21.2.2018 il Tribunale dichiarava la interruzione del giudizio a seguito del decesso di
. Persona_1
2 Con atto ex art. 303 c.p.c. depositato telematicamente in data 23.2.2018 riassumeva il Parte_1 giudizio riportandosi a tutte le precedenti difese, richieste, eccezioni e conclusioni. Resistevano nel giudizio riassunto e i quali si Controparte_1 Controparte_2 riportavano a tutto quanto richiesto, eccepito e dedotto nei precedenti scritti difensivi. Si costituivano nel processo riassunto anche , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
i quali chiedevano di essere estromessi dal giudizio in quanto privi di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità di in data 27.10.2017. Persona_1
1.3. La causa veniva istruita con le produzioni documentali delle parti e mediante l'espletamento della prova orale assentita (escussione di alcuni testi di parte convenuta). La controversia, era trattenuta in decisione all'udienza del 7.5.2025, svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti
, e dal momento che a differenza di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 quanto allegato nei loro scritti difensivi, non hanno depositato tempestivamente alcun atto di rinuncia all'eredità del loro dante causa . Persona_1
Il deposito di tale atto di rinuncia all'eredità è avvenuto soltanto con le memorie di replica;
trattasi, ovviamente, di allegazione irrimediabilmente inammissibile perché tardiva dal momento che la giurisprudenza ha chiarito a più riprese che “le parti possono sottoporre al Tribunale le circostanze che via via si verificano, offrendo altresì le prove di esse, ma incontrano il limite dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che chiude la fase istruttoria, mentre le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno contenuto esclusivamente illustrativo del materiale probatorio già formatosi” (cfr. tra le innumerevoli Tribunale Pavia, 17/08/2017, n. 232). D'altronde, come più volte rilevato dalla Suprema Corte, l'inutilizzabilità di tutte le deduzioni e le produzioni successive al momento della precisazione delle conclusioni va dichiarata anche d'ufficio, data la natura pubblicistica dei termini processuali, stabiliti al fine del regolare e razionale svolgimento del giudizio (v., tra le altre, Cass. n. 5539/2004 e Cass. n. 24422/2009). 2.1. Sempre in via preliminare bisogna rilevare, in generale, che le domande della parte che non si è costituita formalmente dopo la riassunzione non possono ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (Cass. n. 6867/1996). In altri termini, in seguito alla riassunzione del processo interrotto, con riferimento alla parte già costituita che non abbia rinnovato il proprio atto di costituzione, non può configurarsi alcun abbandono delle domande già proposte (vedi Cass. civ. n. 26372/2014), sulle quali, dunque, il Tribunale deve comunque pronunciarsi. Alla luce di quanto appena detto non possono ritenersi rinunciate, a seguito della mancata costituzione nel giudizio riassunto, le domande svolte dall' Controparte_6
(già sulle quali questo Decidente, quindi, dovrà
[...] Controparte_7 necessariamente delibare. 3. Il Tribunale, nella odierna sede, è chiamato a scrutinare le seguenti domande delle parti:
- domanda di risoluzione dei preliminari stipulati tra le parti per grave inadempimento dei promittenti venditori i quali, secondo le tesi attoree, avevano taciuto la presenza di formalità pregiudizievoli sui beni immobili oggetto dei compromessi di vendita in tal modo impedendo la stipula dei definitivi, con conseguente restituzione delle somme versate e risarcimento dei danni subiti;
3 - domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti di risarcimento dei danni subiti per effetto dell'occupazione illecita degli immobili oggetto di causa da parte dell'attore e di rimborso di tutte le spese sostenute e non pagate dal per utenze varie e tasse. Pt_1
3.1. Chi giudica ritiene la necessità di procedere ad una interpretazione e qualificazione della domanda di risoluzione spiegata da parte ricorrente, nell'esercizio di quel potere giudiziale in relazione al quale il giudice di merito “da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata.” (Cassazione civile sez. III 07 luglio 2009 n. 15904). In particolare, in ossequio al citato noto principio si è precisato che “nell'attività di qualificazione o di riqualificazione dei fatti controversi, il giudice incontra il limite, derivante dall'art. 112 c.p.c., di non modificare il petitum e la causa petendi della domanda, ovvero di non attribuire alla parte attrice un effetto di giudicato sostanziale diverso da quello richiesto” (Cass. civ. Sez. II, 31-03-2014, n. 7502). Alla luce dei summenzionati principi deve osservarsi che, nel caso di specie, l'attore ha inequivocabilmente inteso chiedere la risoluzione dei rapporti con i convenuti per inadempimento dei promittenti venditori, inadempimento consistito, nello specifico, nell'aver reso “impossibile” il trasferimento dei beni immobili oggetto di preliminare, a causa dell'avvenuto pignoramento degli stessi e della successiva vendita a terzi degli appartamenti de quibus in sede di esecuzione forzata. 3.2. Tanto detto, si ritiene di dovere fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida". L'invocato principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., impone che la causa sia decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cfr., Cass., n. 11458/2018). 3.3. In diritto si osserva come il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risoluzione è regolato dal seguente principio “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato, per converso, dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Altro criterio generale afferente il regime probatorio da ricordare è l'onere di contestazione specifica, in forza del quale in assenza di contestazione specifica si determina l'effetto della relevatio ad oneri probandi a favore della parte che ha allegato il fatto (Cass. civ. 18.05.2011 n. 10860; Cass. civ. 19.08.2009 n. 18399; Cass. civ. 03.07.2008 n. 18202). Nella fattispecie in esame, pacifica è l'esistenza di due contratti preliminari di vendita inter partes come risulta ex actis dalla documentazione prodotta dall'attore. Le scritture private di che trattasi nel prevedere l'esatta individuazione delle parti, dei beni promessi in vendita, dei prezzi convenuti e delle modalità di pagamento degli stessi, pur non individuando un termine per la stipula dei contratti definitivi, erano fonte di diritti ed obblighi tra di esse.
4 Obbligo connaturale nella disciplina della compravendita immobiliare è quello in cui il venditore si impegna a trasferire il bene immobile libero da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (incontestate e comunque risultanti ex actis nel caso di specie). La materia trova esplicita disciplina nell'art 1482 del c.c., che predispone una griglia di strumenti di tutela del compratore di cosa gravata, a sua insaputa, da garanzie reali o vincoli derivanti da pignoramento o sequestro. La ratio di tale disposizione viene analogicamente utilizzata anche in materia di contratto preliminare, fatta salva, l'assorbente circostanza per cui, laddove la vendita non sia stata ancora formalizzata con la stipula del contratto definitivo, è possibile per il futuro venditore provvedere alla cancellazione dei gravami. La disciplina indicata registra ulteriori precisazioni da parte della giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, riconosce all'acquirente la facoltà di esperire l'azione di risoluzione sottolineando come “l'esistenza di un vincolo reale, taciuto al momento della stipula del preliminare, si pone quale circostanza atta a legittimare, tout court, la richiesta di risoluzione del preliminare per inadempimento” posto che, secondo la Suprema Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1482, comma 2, c.c. , “il promissario acquirente, se la cosa promessa è gravata da garanzie reali (o da pignoramento: o sequestro) non dichiarate dal promittente venditore, può sia sospendere il pagamento del prezzo, sia domandare la risoluzione del contratto, avendo egli la facoltà e non già l'obbligo di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la cancellazione dei gravami” ( Cass. 30 luglio 2004 n. 14583; Cass. 28 maggio 2013 n. 13208). La Suprema Corte ha ravvisato un'interpretazione del regolamento contrattuale ossequiosa della clausola di buona fede in senso oggettivo, posto che le parti, sin dal momento delle trattative e della formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (art. 1337 c.c.). In questa prospettiva, la mancata comunicazione, in sede di stipula del preliminare, dell'esistenza di un vincolo sul bene oggetto della futura vendita è suscettibile, alla stregua di condotta lesiva del canone di lealtà, nel quale si declina, peraltro, la richiamata clausola generale di buona fede, di viziare la volontà negoziale del promittente acquirente, legittimandone la conseguente richiesta di risoluzione del preliminare, ex art. 1489 c.c. (norma la cui applicazione analogica al preliminare di vendita è stata riconosciuta già da Cass. n. 11757 del 29.10.1992), volendosi sanzionare la condotta inadempiente della parte promittente alienante che si è sottratta all'obbligo di carattere generale di garantire la libertà del bene da pesi, vincoli o altri oneri gravanti sul bene (Cass. 4667/86; 1119/82). 4. Tornando alla fattispecie concreta, ritiene il Tribunale che dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale espletata sia emerso, in maniera inequivoca, che il fosse a conoscenza dell'esistenza di iscrizioni Pt_1
e trascrizioni pregiudizievoli sui beni oggetto di scrittura privata con i convenuti. Sotto il profilo dell'onere probatorio in punto di conoscenza dell'esistenza delle garanzie e dei vincoli, va rilevato che tale onere grava sul venditore;
tale prova è stata offerta dagli odierni convenuti. Del resto, la conoscenza relativa all'esistenza di garanzie o vincoli da parte del promissario compratore, nel caso di specie, non è da intendersi come mera conoscibilità, ma come conoscenza effettiva. Invero, i promittenti venditori, contrariamente alla prassi ordinaria delle relazioni commerciali e degli acquisti immobiliari, non avevano dichiarato la libertà degli immobili compromessi in vendita da pesi, vincoli o altri oneri gravanti sugli stessi;
risulta però che la situazione di precarietà economica dei convenuti fosse di dominio pubblico, per come dichiarato da tutti i testi escussi nel corso del giudizio. Tale circostanza avrebbe dovuto spingere il a pretendere da parte dei convenuti l'inserimento nelle scritture private in Pt_1 oggetto sia della dichiarazione di libertà dei beni da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sia dell'assunzione da parte dei promittenti venditori dell'obbligo di loro estinzione e cancellazione prima della conclusione del definitivo. Ciò non è avvenuto, con ogni probabilità, perchè il era perfettamente Pt_1 consapevole della situazione dei beni immobili oggetto dei preliminari in questione, tanto da avere
5 corrisposto in luogo dell'importo complessivo di euro 76.000,00 previsto per l'acquisto dei due appartamenti, la somma di gran lunga inferiore di euro 51.000,00, malgrado l'immediata entrata nel possesso della res ed il pieno godimento dei beni immobili di che trattasi fin dalla stipula dei preliminari. Inoltre, tutti i testimoni addotti dai convenuti, sentiti durante il processo, hanno confermato i capitoli di prova formulati dai e in particolare il capo di prova n. 1 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 Per_1
c.p.c. (“vero che il sig. al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto, Parte_1 relativamente all'immobile per cui è causa, era a conoscenza delle problematiche economiche in cui versava la società convenuta e dell'esistenza di vincoli sul bene, ed in particolare dell'esistenza di posizioni debitorie che la società aveva nei confronti di alcuni istituti di credito?”) (cfr. dichiarazioni testi Controparte_6
, e , verbali di udienza del 15.5.2017 e del 7.9.2020 Testimone_1 Tes_2 Controparte_1 in atti). Ebbene, è principio consolidato quello secondo il quale se l'esistenza di vincoli/garanzie era nota al compratore al momento di conclusione del contratto la risoluzione è esclusa: in tal caso è dovuta solo la garanzia per evizione. Infatti, nell'ipotesi in cui il compratore, al momento del contratto, sia a conoscenza dei vincoli o delle garanzie reali gravanti sul bene questi non potrà chiedere la risoluzione del contratto stesso nè sospendere il pagamento del prezzo o chiedere al giudice la fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1482 c.c. (norma pacificamente applicabile anche al preliminare). Lo stato psicologico della conoscenza esclude, logicamente, una responsabilità attuale del venditore. Dunque, il compratore che o per dichiarazione del venditore o altrimenti conosceva l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli di sequestro o di pignoramento ha inteso correrne l'alea e non può quindi chiedere la risoluzione del contratto. Verosimilmente ha pensato che a liberare la cosa venduta il venditore avrebbe provveduto o con mezzi propri o col prezzo della vendita o ricorrendo altrimenti al credito. Peraltro, così come non può chiedere la risoluzione del contratto, il compratore consapevole della presenza dei vincoli sul bene acquistato non può chiedere nemmeno il risarcimento del danno (Tribunale Roma ordinanza del 5.12.2017). Tali principi sono certamente applicabili anche con riferimento al preliminare di vendita. Va precisato, viepiù, che il promissario acquirente che sia a conoscenza dell'esistenza di garanzie o vincoli, non può rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo;
soltanto dopo la conclusione del definitivo, egli potrà ottenerne la risoluzione, una volta sopraggiunta l'evizione (Cass. civ. n. 2074/1966). Nel caso di specie, come detto, il era sicuramente a conoscenza delle trascrizioni e iscrizioni Pt_1 pregiudizievoli sui beni immobili che qui occupano con la conseguenza che era perfettamente consapevole del rischio dell'operazione negoziale posta in essere, salvo non fosse intervenuta, nel frattempo, la cancellazione dei pesi e dei vincoli gravanti sugli appartamenti in oggetto ad opera dei promittenti venditori. Conseguentemente, la domanda di risoluzione del contratto preliminare, unitamente a quelle ad essa accessorie (restituzione di somme, risarcimento dei danni) non possono che essere disattese. Oltretutto, la conclusione del contratto definitivo di compravendita non era “impossibile” come erroneamente sostenuto dalla difesa del dal momento che quest'ultimo, sulla base della giurisprudenza appena Pt_1 citata, era obbligato a concluderlo e soltanto a seguito della evizione avrebbe potuto agire per la risoluzione del contratto definitivo (a tale riguardo, comunque, va evidenziato che uno dei due appartamenti in oggetto, a seguito della procedura esecutiva, è stato aggiudicato dalla moglie del in regime di comunione legale Pt_1
– v. doc. 3 fascicolo di parte attrice).
6 Peraltro, non avendo assunto i alcun obbligo di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni Per_1 pregiudizievoli nel preliminare non può essere avanzata dall'attore alcuna richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento a tale obbligo. Ancora, sebbene nessuna deduzione sia stata svolta dall'attore al riguardo, va precisato che l'azione di risoluzione per grave inadempimento dei promittenti venditori non potrebbe nemmeno essere accolta sotto altro verso mancando qualsivoglia loro inadempimento posto che i venditori hanno adempiuto al loro obbligo di immediata consegna delle cose promesse in vendita. Da ultimo, nessuna rilevanza, ai fini di una diversa valutazione della domanda attorea da parte di questo Giudice, possono assumere le due sentenze di questo Tribunale depositate dalla parte attrice con gli scritti conclusionali considerato che sono state rese tra parti diverse rispetto a quelle dell'odierno giudizio all'esito di procedimenti di cui non si conosce l'istruzione svolta. 5. Volgendo all'esame delle domande riconvenzionali dei convenuti si evidenzia la necessaria infondatezza di quella rivolta ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione illegittima non essendo stata acclarata la mancanza di una causa adquirendi in capo alla in ragione della dichiarazione di nullità, annullamento, Pt_1 risoluzione o rescissione dei contratti preliminari inter partes. 5.1. Va respinta anche l'ulteriore domanda riconvenzionale dei convenuti di rimborso delle somme relative a bollette, tasse e fatture che avrebbero versato al posto del non essendo stato dimostrato, in modo Pt_1 idoneo, la riferibilità delle spese documentate agli appartamenti occupati dal Pt_1
6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
7. Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra tutte le parti in causa in ragione della soccombenza reciproca anche alla luce del novellato art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- respinge tutte le domande riconvenzionali dei convenuti;
- compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 12 agosto 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
7 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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