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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1486/2024 promossa da:
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv. Pasquale Potenza, presso il quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private congiuntamente: voglia il Tribunale adito “omologare la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI 1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto.
Il Signor si trasferirà altrove, in Milano Via Giovanni Boccaccio nr. 20, provvedendo a Parte_1
portare con sé gli oggetti di sua proprietà nonché i propri effetti personali, entro 30 giorni dall'udienza di separazione.
2. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori e manterranno, insieme alla madre , stabile Parte_2
collocamento, domicilio e residenza anagrafica presso la casa familiare, sita in Prato, Via Giulio pagina 1 di 7 Dolci nr. 6, Int. 4. 3. Il figlio , maggiorenne, economicamente non autosufficiente, avrà Per_4
parimenti stabile collocamento, domicilio e residenza anagrafica presso la casa familiare.
4. La casa familiare sita a Prato, Via Giulio Dolci nr. 6, Interno 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a tutela della conservazione dell'habitat familiare per i figli, tutti economicamente non autosufficienti, e conviventi con la madre, è oggetto di attribuzione, indicata nella sezione degli altri accordi patrimoniali.
5. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio
2025, alle coordinate bancarie già note del conto corrente intestato alla moglie: - € 400,00 per ciascuno dei figli minori e , - € 800,00 per il figlio maggiorenne , Il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
contributo al mantenimento sarà annualmente rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Le parti precisano che nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli si è tenuto conto delle attribuzioni di natura patrimoniale alla madre, che comportano un evidente aumento della capacità patrimoniale e reddituale di questa e per gli effetti conseguenze perequative sul tenore di vita dei figli.
6. La IGnora percepirà Parte_2
integralmente l'assegno unico universale per il nucleo familiare (o di altra misura analoga lo dovesse sostituire per disposizione di legge) ed usufruirà della detrazione fiscale spettante per i figli a carico.
7. Il IG. si farà carico del 100% delle spese straordinarie documentate secondo il Parte_1
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone approvato dal Tribunale di Prato (Prot.
468/19), che le parti dichiarano di conoscere in quanto allegato al ricorso. Tenuto conto dell'onere totale a carico del IG. sulle spese straordinarie, comprese quelle mediche e sportive, la Parte_1 relativa detraibilità/deducibilità sarà a beneficio solo di quest'ultimo quale soggetto tenuto all'esborso.
8. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, anche in ragione degli accordi indicati infra, e di rinunciare a qualsiasi pretesa, l'uno verso l'altro, di un assegno per il mantenimento.
9. Le frequentazioni tra padre e figlio maggiorenne saranno gestite secondo i desiderata e le eIGenze del figlio. 10. L'organizzazione familiare verrà gestita ed attuata sulla base del programma concordato e stabilito nel piano genitoriale che si allega e si richiama integralmente, che verrà comunque riprodotto nelle note di trattazione di udienza, che prevede sia il calendario ordinario dei tempi di permanenza presso ciascun genitore sia l'organizzazione delle festività durante l'anno e dei giorni di particolare importanza, ad esempio i compleanni. ALTRI
ACCORDI PATRIMONIALI 11. Al fine di garantire ai figli la conservazione dell'habitat familiare, assicurarne il mantenimento, comunque quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il IG. si impegna a trasferire alla moglie Parte_1
l'intera proprietà dell'immobile sito in Prato (PO), Via Dolci n.6, interno Parte_2
pagina 2 di 7 4, iscritto al Catasto Immobili di Prato al foglio 38, Particella 1479 sub 4, accollandosi integralmente il pagamento del residuo mutuo, intestato al IG. 12. I coniugi hanno inteso regolamentare Parte_1
definitivamente i reciproci rapporti, anche di natura patrimoniale, tutti inscindibilmente connessi alla separazione consensuale, anche ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, a tacitazione di ogni pretesa, nello spirito degli accordi occorrenti nella separazione consensuale, mediante le seguenti intese: a) I coniugi si danno reciprocamente atto che è già avvenuto il trasferimento-con atto registrato in data 19/09/2024 a Prato al n. 10911 serie 1T- in favore della IGnora delle seguenti Parte_2
quote di partecipazione del IG. 94 % di LUNA Società Semplice, con sede in Milano, via Parte_1
Boccaccio n. 20 (c.f. . b) Sempre nell'ambito delle attribuzioni che rientrano negli P.IVA_1
accordi che regolano i rapporti economici in funzione della separazione, il IG. trasferirà, Parte_1
alla moglie IGnora il 100% delle quote della società BEAT 2020 s.r.l. c.f. , Parte_2 P.IVA_2
di cui è titolare (corrispondenti al 50% decapitale sociale). c) Il IG. si impegna a Parte_1
formalizzare il trasferimento immobiliare e quello delle quote societarie in favore della moglie con atto pubblico redatto da Notaio, individuato dalla stessa IG.ra , con spese a carico del IG. Parte_2
con preliminare da sottoscriversi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso per Parte_1
separazione. d) La IGnora ha acquistato a proprio nome un immobile sito in Marina di Parte_2
Pietrasanta, via del Sale nr. 107 A. Per finanziare detto acquisto, il IG. ha concesso alla Parte_1 moglie un mutuo dell'importo di € 850.000,00. Nell'ambito degli accordi di separazione, il IG. rimette integralmente e incondizionatamente il debito relativo a questo mutuo e rinuncia ad Parte_1
ogni pretesa di restituzione delle somme e/o dei contributi da lui erogati a favore della moglie per la compravendita immobiliare. e) La polizza CREDEM dell'importo di € 300.000,00, imputata alla esclusiva titolarità del IG. rimarrà ad esclusivo beneficio di quest'ultimo e, a Parte_1
questo fine, la IGnora si impegna ad ogni adempimento a ciò necessario, entro e non Parte_2
oltre 30 giorni dalla sottoscrizione ricorso. f) Le spese legali della presente procedura sono a carico esclusivo del IG. g) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al Parte_1 rilascio dei passaporti e delle carte di identità dei figli minorenni valide per l'espatrio”
Il Pubblico Ministero: visto del 13.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale, dando atto di essersi sposati a Caltanisetta, il 09.09.1999, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
pagina 3 di 7 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'abitazione coniugale ed al mantenimento dei figli minori e , nonché del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 autosufficiente, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'artt. 337-ter c.c. e dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse degli stessi, in relazione alla loro giovane età, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei bambini, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, sposati a Caltanisetta (CL), il 09.09.1999, matrimonio registrato nei Registri dello
[...]
Stato Civile di detto Comune al n. 257, parte 2, serie A, anno 1999;
- omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto. Il Signor si Parte_1
trasferirà altrove, in Milano Via Giovanni Boccaccio nr. 20, provvedendo a portare con sé gli oggetti di sua proprietà nonché i propri effetti personali, entro 30 giorni dall'udienza di separazione.
2. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 Per_3
manterranno, insieme alla madre , stabile collocamento, domicilio e residenza Parte_2
anagrafica presso la casa familiare, sita in Prato, Via Giulio Dolci nr. 6, Int. 4.
3. Il figlio , maggiorenne, economicamente non autosufficiente, avrà parimenti stabile Per_4
collocamento, domicilio e residenza anagrafica presso la casa familiare.
pagina 4 di 7 4. La casa familiare sita a Prato, Via Giulio Dolci nr. 6, Interno 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a tutela della conservazione dell'habitat familiare per i figli, tutti economicamente non autosufficienti, e conviventi con la madre, è oggetto di attribuzione, indicata nella sezione degli altri accordi patrimoniali.
5. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, alle coordinate bancarie già note del conto corrente intestato alla moglie: - € 400,00 per ciascuno dei figli minori e , - € 800,00 per il figlio maggiorenne . Il contributo al Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
mantenimento sarà annualmente rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Le parti precisano che nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli si è tenuto conto delle attribuzioni di natura patrimoniale alla madre, che comportano un evidente aumento della capacità patrimoniale e reddituale di questa e per gli effetti conseguenze perequative sul tenore di vita dei figli.
6. La IGnora percepirà integralmente l'assegno unico universale per il Parte_2
nucleo familiare (o di altra misura analoga lo dovesse sostituire per disposizione di legge) ed usufruirà della detrazione fiscale spettante per i figli a carico.
7. Il IG. si farà carico del 100% delle spese straordinarie documentate secondo il Protocollo Parte_1
per i procedimenti in materia di famiglia e persone approvato dal Tribunale di Prato (Prot. 468/19), che le parti dichiarano di conoscere in quanto allegato al ricorso. Tenuto conto dell'onere totale a carico del IG. sulle spese straordinarie, comprese quelle mediche e sportive, la relativa Parte_1
detraibilità/deducibilità sarà a beneficio solo di quest'ultimo quale soggetto tenuto all'esborso.
8. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, anche in ragione degli accordi indicati infra, e di rinunciare a qualsiasi pretesa, l'uno verso l'altro, di un assegno per il mantenimento.
9. Le frequentazioni tra padre e figlio maggiorenne saranno gestite secondo i desiderata e le eIGenze del figlio.
10. L'organizzazione familiare verrà gestita ed attuata sulla base del programma concordato e stabilito nel piano genitoriale che si allega e si richiama integralmente, che verrà comunque riprodotto nelle note di trattazione di udienza, che prevede sia il calendario ordinario dei tempi di permanenza presso ciascun genitore sia l'organizzazione delle festività durante l'anno e dei giorni di particolare importanza, ad esempio i compleanni.
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle seguente condizioni:
pagina 5 di 7 11. Al fine di garantire ai figli la conservazione dell'habitat familiare, assicurarne il mantenimento, comunque quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il IG. si impegna a trasferire alla moglie l'intera proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Prato (PO), Via Dolci n.6, interno 4, iscritto al Catasto Immobili di Prato al foglio
38, Particella 1479 sub 4, accollandosi integralmente il pagamento del residuo mutuo, intestato al IG.
Parte_1
12. I coniugi hanno inteso regolamentare definitivamente i reciproci rapporti, anche di natura patrimoniale, tutti inscindibilmente connessi alla separazione consensuale, anche ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, a tacitazione di ogni pretesa, nello spirito degli accordi occorrenti nella separazione consensuale, mediante le seguenti intese:
a) I coniugi si danno reciprocamente atto che è già avvenuto il trasferimento-con atto registrato in data
19/09/2024 a Prato al n. 10911 serie 1T- in favore della IGnora delle seguenti quote di Parte_2
partecipazione del IG. 94 % di LUNA Società Semplice, con sede in Milano, via Parte_1
Boccaccio n. 20 (c.f. . b) Sempre nell'ambito delle attribuzioni che rientrano negli P.IVA_1
accordi che regolano i rapporti economici in funzione della separazione, il IG. trasferirà, Parte_1
alla moglie IGnora il 100% delle quote della società BEAT 2020 s.r.l. c.f. , Parte_2 P.IVA_2
di cui è titolare (corrispondenti al 50% decapitale sociale). c) Il IG. si impegna a Parte_1
formalizzare il trasferimento immobiliare e quello delle quote societarie in favore della moglie con atto pubblico redatto da Notaio, individuato dalla stessa IG.ra , con spese a carico del IG. Parte_2
con preliminare da sottoscriversi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso per Parte_1
separazione. d) La IGnora ha acquistato a proprio nome un immobile sito in Marina di Parte_2
Pietrasanta, via del Sale nr. 107 A. Per finanziare detto acquisto, il IG. ha concesso alla Parte_1
moglie un mutuo dell'importo di € 850.000,00. Nell'ambito degli accordi di separazione, il IG. rimette integralmente e incondizionatamente il debito relativo a questo mutuo e rinuncia ad Parte_1
ogni pretesa di restituzione delle somme e/o dei contributi da lui erogati a favore della moglie per la compravendita immobiliare. e) La polizza CREDEM dell'importo di € 300.000,00, imputata alla esclusiva titolarità del IG. rimarrà ad esclusivo beneficio di quest'ultimo e, a Parte_1
questo fine, la IGnora si impegna ad ogni adempimento a ciò necessario, entro e non oltre Parte_2
30 giorni dalla sottoscrizione ricorso. f) Le spese legali della presente procedura sono a carico esclusivo del IG. g) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio dei Parte_1 passaporti e delle carte di identità dei figli minorenni valide per l'espatrio.
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Caltanissetta (CL) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
pagina 6 di 7 - nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di conIGlio del 22 gennaio 2025, su relazione del Presidente, dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1486/2024 promossa da:
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv. Pasquale Potenza, presso il quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private congiuntamente: voglia il Tribunale adito “omologare la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI 1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto.
Il Signor si trasferirà altrove, in Milano Via Giovanni Boccaccio nr. 20, provvedendo a Parte_1
portare con sé gli oggetti di sua proprietà nonché i propri effetti personali, entro 30 giorni dall'udienza di separazione.
2. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori e manterranno, insieme alla madre , stabile Parte_2
collocamento, domicilio e residenza anagrafica presso la casa familiare, sita in Prato, Via Giulio pagina 1 di 7 Dolci nr. 6, Int. 4. 3. Il figlio , maggiorenne, economicamente non autosufficiente, avrà Per_4
parimenti stabile collocamento, domicilio e residenza anagrafica presso la casa familiare.
4. La casa familiare sita a Prato, Via Giulio Dolci nr. 6, Interno 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a tutela della conservazione dell'habitat familiare per i figli, tutti economicamente non autosufficienti, e conviventi con la madre, è oggetto di attribuzione, indicata nella sezione degli altri accordi patrimoniali.
5. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio
2025, alle coordinate bancarie già note del conto corrente intestato alla moglie: - € 400,00 per ciascuno dei figli minori e , - € 800,00 per il figlio maggiorenne , Il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
contributo al mantenimento sarà annualmente rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Le parti precisano che nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli si è tenuto conto delle attribuzioni di natura patrimoniale alla madre, che comportano un evidente aumento della capacità patrimoniale e reddituale di questa e per gli effetti conseguenze perequative sul tenore di vita dei figli.
6. La IGnora percepirà Parte_2
integralmente l'assegno unico universale per il nucleo familiare (o di altra misura analoga lo dovesse sostituire per disposizione di legge) ed usufruirà della detrazione fiscale spettante per i figli a carico.
7. Il IG. si farà carico del 100% delle spese straordinarie documentate secondo il Parte_1
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone approvato dal Tribunale di Prato (Prot.
468/19), che le parti dichiarano di conoscere in quanto allegato al ricorso. Tenuto conto dell'onere totale a carico del IG. sulle spese straordinarie, comprese quelle mediche e sportive, la Parte_1 relativa detraibilità/deducibilità sarà a beneficio solo di quest'ultimo quale soggetto tenuto all'esborso.
8. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, anche in ragione degli accordi indicati infra, e di rinunciare a qualsiasi pretesa, l'uno verso l'altro, di un assegno per il mantenimento.
9. Le frequentazioni tra padre e figlio maggiorenne saranno gestite secondo i desiderata e le eIGenze del figlio. 10. L'organizzazione familiare verrà gestita ed attuata sulla base del programma concordato e stabilito nel piano genitoriale che si allega e si richiama integralmente, che verrà comunque riprodotto nelle note di trattazione di udienza, che prevede sia il calendario ordinario dei tempi di permanenza presso ciascun genitore sia l'organizzazione delle festività durante l'anno e dei giorni di particolare importanza, ad esempio i compleanni. ALTRI
ACCORDI PATRIMONIALI 11. Al fine di garantire ai figli la conservazione dell'habitat familiare, assicurarne il mantenimento, comunque quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il IG. si impegna a trasferire alla moglie Parte_1
l'intera proprietà dell'immobile sito in Prato (PO), Via Dolci n.6, interno Parte_2
pagina 2 di 7 4, iscritto al Catasto Immobili di Prato al foglio 38, Particella 1479 sub 4, accollandosi integralmente il pagamento del residuo mutuo, intestato al IG. 12. I coniugi hanno inteso regolamentare Parte_1
definitivamente i reciproci rapporti, anche di natura patrimoniale, tutti inscindibilmente connessi alla separazione consensuale, anche ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, a tacitazione di ogni pretesa, nello spirito degli accordi occorrenti nella separazione consensuale, mediante le seguenti intese: a) I coniugi si danno reciprocamente atto che è già avvenuto il trasferimento-con atto registrato in data 19/09/2024 a Prato al n. 10911 serie 1T- in favore della IGnora delle seguenti Parte_2
quote di partecipazione del IG. 94 % di LUNA Società Semplice, con sede in Milano, via Parte_1
Boccaccio n. 20 (c.f. . b) Sempre nell'ambito delle attribuzioni che rientrano negli P.IVA_1
accordi che regolano i rapporti economici in funzione della separazione, il IG. trasferirà, Parte_1
alla moglie IGnora il 100% delle quote della società BEAT 2020 s.r.l. c.f. , Parte_2 P.IVA_2
di cui è titolare (corrispondenti al 50% decapitale sociale). c) Il IG. si impegna a Parte_1
formalizzare il trasferimento immobiliare e quello delle quote societarie in favore della moglie con atto pubblico redatto da Notaio, individuato dalla stessa IG.ra , con spese a carico del IG. Parte_2
con preliminare da sottoscriversi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso per Parte_1
separazione. d) La IGnora ha acquistato a proprio nome un immobile sito in Marina di Parte_2
Pietrasanta, via del Sale nr. 107 A. Per finanziare detto acquisto, il IG. ha concesso alla Parte_1 moglie un mutuo dell'importo di € 850.000,00. Nell'ambito degli accordi di separazione, il IG. rimette integralmente e incondizionatamente il debito relativo a questo mutuo e rinuncia ad Parte_1
ogni pretesa di restituzione delle somme e/o dei contributi da lui erogati a favore della moglie per la compravendita immobiliare. e) La polizza CREDEM dell'importo di € 300.000,00, imputata alla esclusiva titolarità del IG. rimarrà ad esclusivo beneficio di quest'ultimo e, a Parte_1
questo fine, la IGnora si impegna ad ogni adempimento a ciò necessario, entro e non Parte_2
oltre 30 giorni dalla sottoscrizione ricorso. f) Le spese legali della presente procedura sono a carico esclusivo del IG. g) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al Parte_1 rilascio dei passaporti e delle carte di identità dei figli minorenni valide per l'espatrio”
Il Pubblico Ministero: visto del 13.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale, dando atto di essersi sposati a Caltanisetta, il 09.09.1999, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
pagina 3 di 7 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'abitazione coniugale ed al mantenimento dei figli minori e , nonché del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 autosufficiente, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'artt. 337-ter c.c. e dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse degli stessi, in relazione alla loro giovane età, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei bambini, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, sposati a Caltanisetta (CL), il 09.09.1999, matrimonio registrato nei Registri dello
[...]
Stato Civile di detto Comune al n. 257, parte 2, serie A, anno 1999;
- omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto. Il Signor si Parte_1
trasferirà altrove, in Milano Via Giovanni Boccaccio nr. 20, provvedendo a portare con sé gli oggetti di sua proprietà nonché i propri effetti personali, entro 30 giorni dall'udienza di separazione.
2. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 Per_3
manterranno, insieme alla madre , stabile collocamento, domicilio e residenza Parte_2
anagrafica presso la casa familiare, sita in Prato, Via Giulio Dolci nr. 6, Int. 4.
3. Il figlio , maggiorenne, economicamente non autosufficiente, avrà parimenti stabile Per_4
collocamento, domicilio e residenza anagrafica presso la casa familiare.
pagina 4 di 7 4. La casa familiare sita a Prato, Via Giulio Dolci nr. 6, Interno 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a tutela della conservazione dell'habitat familiare per i figli, tutti economicamente non autosufficienti, e conviventi con la madre, è oggetto di attribuzione, indicata nella sezione degli altri accordi patrimoniali.
5. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, alle coordinate bancarie già note del conto corrente intestato alla moglie: - € 400,00 per ciascuno dei figli minori e , - € 800,00 per il figlio maggiorenne . Il contributo al Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
mantenimento sarà annualmente rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Le parti precisano che nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli si è tenuto conto delle attribuzioni di natura patrimoniale alla madre, che comportano un evidente aumento della capacità patrimoniale e reddituale di questa e per gli effetti conseguenze perequative sul tenore di vita dei figli.
6. La IGnora percepirà integralmente l'assegno unico universale per il Parte_2
nucleo familiare (o di altra misura analoga lo dovesse sostituire per disposizione di legge) ed usufruirà della detrazione fiscale spettante per i figli a carico.
7. Il IG. si farà carico del 100% delle spese straordinarie documentate secondo il Protocollo Parte_1
per i procedimenti in materia di famiglia e persone approvato dal Tribunale di Prato (Prot. 468/19), che le parti dichiarano di conoscere in quanto allegato al ricorso. Tenuto conto dell'onere totale a carico del IG. sulle spese straordinarie, comprese quelle mediche e sportive, la relativa Parte_1
detraibilità/deducibilità sarà a beneficio solo di quest'ultimo quale soggetto tenuto all'esborso.
8. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, anche in ragione degli accordi indicati infra, e di rinunciare a qualsiasi pretesa, l'uno verso l'altro, di un assegno per il mantenimento.
9. Le frequentazioni tra padre e figlio maggiorenne saranno gestite secondo i desiderata e le eIGenze del figlio.
10. L'organizzazione familiare verrà gestita ed attuata sulla base del programma concordato e stabilito nel piano genitoriale che si allega e si richiama integralmente, che verrà comunque riprodotto nelle note di trattazione di udienza, che prevede sia il calendario ordinario dei tempi di permanenza presso ciascun genitore sia l'organizzazione delle festività durante l'anno e dei giorni di particolare importanza, ad esempio i compleanni.
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle seguente condizioni:
pagina 5 di 7 11. Al fine di garantire ai figli la conservazione dell'habitat familiare, assicurarne il mantenimento, comunque quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il IG. si impegna a trasferire alla moglie l'intera proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Prato (PO), Via Dolci n.6, interno 4, iscritto al Catasto Immobili di Prato al foglio
38, Particella 1479 sub 4, accollandosi integralmente il pagamento del residuo mutuo, intestato al IG.
Parte_1
12. I coniugi hanno inteso regolamentare definitivamente i reciproci rapporti, anche di natura patrimoniale, tutti inscindibilmente connessi alla separazione consensuale, anche ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, a tacitazione di ogni pretesa, nello spirito degli accordi occorrenti nella separazione consensuale, mediante le seguenti intese:
a) I coniugi si danno reciprocamente atto che è già avvenuto il trasferimento-con atto registrato in data
19/09/2024 a Prato al n. 10911 serie 1T- in favore della IGnora delle seguenti quote di Parte_2
partecipazione del IG. 94 % di LUNA Società Semplice, con sede in Milano, via Parte_1
Boccaccio n. 20 (c.f. . b) Sempre nell'ambito delle attribuzioni che rientrano negli P.IVA_1
accordi che regolano i rapporti economici in funzione della separazione, il IG. trasferirà, Parte_1
alla moglie IGnora il 100% delle quote della società BEAT 2020 s.r.l. c.f. , Parte_2 P.IVA_2
di cui è titolare (corrispondenti al 50% decapitale sociale). c) Il IG. si impegna a Parte_1
formalizzare il trasferimento immobiliare e quello delle quote societarie in favore della moglie con atto pubblico redatto da Notaio, individuato dalla stessa IG.ra , con spese a carico del IG. Parte_2
con preliminare da sottoscriversi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso per Parte_1
separazione. d) La IGnora ha acquistato a proprio nome un immobile sito in Marina di Parte_2
Pietrasanta, via del Sale nr. 107 A. Per finanziare detto acquisto, il IG. ha concesso alla Parte_1
moglie un mutuo dell'importo di € 850.000,00. Nell'ambito degli accordi di separazione, il IG. rimette integralmente e incondizionatamente il debito relativo a questo mutuo e rinuncia ad Parte_1
ogni pretesa di restituzione delle somme e/o dei contributi da lui erogati a favore della moglie per la compravendita immobiliare. e) La polizza CREDEM dell'importo di € 300.000,00, imputata alla esclusiva titolarità del IG. rimarrà ad esclusivo beneficio di quest'ultimo e, a Parte_1
questo fine, la IGnora si impegna ad ogni adempimento a ciò necessario, entro e non oltre Parte_2
30 giorni dalla sottoscrizione ricorso. f) Le spese legali della presente procedura sono a carico esclusivo del IG. g) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio dei Parte_1 passaporti e delle carte di identità dei figli minorenni valide per l'espatrio.
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Caltanissetta (CL) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
pagina 6 di 7 - nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di conIGlio del 22 gennaio 2025, su relazione del Presidente, dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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