CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
OL AR, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2469/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci 37 71100 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2025 90046269 13 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2025 90046269 13 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente/il difensore del ricorrente insiste per il riconoscimento delle spese.
Resistente/Assenti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso RGR n. 2469/25 presentato per conto di Ricorrente_1 veniva impugnata l'intimazione di pagamento Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 043 2025 90046269 13 000, limitatamente alle presupposte cartelle di pagamento n. 043 2016 0009757044 000 (anno di imposta
2010) e cartella di pagamento n. 043 2018 0006120306 000 (anno di imposta 2012).
A seguito del ricorso, la Regione Puglia verificava la non debenza dei tributi per effetto del difetto di notifica degli avvisi di accertamento prodromici e provvedeva tempestivamente all'annullamento delle cartelle di pagamento.
Le Regione Puglia ha depositato presso questa Corte, pertanto, nota con cui ha dichiarato che nulla osta alla cessazione della materia del contendere, chiedendo l'integrale compensazione delle spese processuali.
All'odierna udienza il ricorrente ha aderito all'istanza di estinzione del giudizio, chiedendo tuttavia il favore delle spese.
In ragione di quanto sopra rappresentato si ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Va disposta la compensazione delle spese considerata la tempestività dimostrata dalla Regione nel procedere all'annullamento delle cartelle di pagamento.
P.Q.M.
La CGT di Primo Grado dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Spese compensate
Bari 16.02.2026
Il giudice monocratico
RI IT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
OL AR, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2469/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci 37 71100 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2025 90046269 13 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2025 90046269 13 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente/il difensore del ricorrente insiste per il riconoscimento delle spese.
Resistente/Assenti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso RGR n. 2469/25 presentato per conto di Ricorrente_1 veniva impugnata l'intimazione di pagamento Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 043 2025 90046269 13 000, limitatamente alle presupposte cartelle di pagamento n. 043 2016 0009757044 000 (anno di imposta
2010) e cartella di pagamento n. 043 2018 0006120306 000 (anno di imposta 2012).
A seguito del ricorso, la Regione Puglia verificava la non debenza dei tributi per effetto del difetto di notifica degli avvisi di accertamento prodromici e provvedeva tempestivamente all'annullamento delle cartelle di pagamento.
Le Regione Puglia ha depositato presso questa Corte, pertanto, nota con cui ha dichiarato che nulla osta alla cessazione della materia del contendere, chiedendo l'integrale compensazione delle spese processuali.
All'odierna udienza il ricorrente ha aderito all'istanza di estinzione del giudizio, chiedendo tuttavia il favore delle spese.
In ragione di quanto sopra rappresentato si ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Va disposta la compensazione delle spese considerata la tempestività dimostrata dalla Regione nel procedere all'annullamento delle cartelle di pagamento.
P.Q.M.
La CGT di Primo Grado dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Spese compensate
Bari 16.02.2026
Il giudice monocratico
RI IT