Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00435/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2026, proposto da
RI IA AB, CE US, WA EL, SE IA, UR RS, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Languasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Mim - Ministero Istruzione e Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Genova, sezione lavoro, 10 maggio 2024 n. 549.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. LU BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe AB RI IA, US CE, EL WA, IA SE e RS UR agiscono per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 10.05.2025, n. 549, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico e a corrispondere loro la Retribuzione Professionale docenti, per il valore corrispondente alle annualità oggetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 11 marzo 20216 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura euro 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari (Cons. Stat., Sez. III, 25.3.2016, n. 1247), in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 10.05.2024, n. 549, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e la corresponsione della retribuzione professionale docenti, con l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU BE, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
IL ET, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU BE |
IL SEGRETARIO