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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/07/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 72 /2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Luigi Maggiani per procura allegata al ricorso.
appellante
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Patrizia Sanguineti e Alberto Fuochi per procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione. appellato
Oggetto: Indebito previdenziale
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note in data 9.7.2025
Per l'appellato: come da note in data 5.7.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di La Spezia, in data 2.12.2024,
[...]
ha proposto opposizione all'indebito su pensione categoria Parte_1
CP_ VO, comunicato da con nota del 26 settembre 2023, per un importo complessivo di euro 42.200,23, eccependone l'irripetibilità e chiedendo la condanna dell'Istituto alla restituzione degli importi già recuperati, trattenuti o compensati. CP_ L' si è costituito contestando la fondatezza delle domande.
Con sentenza n. 7 del 19.2.2025 il Tribunale ha respinto il ricorso compensando le spese di lite. CP_ Avverso la sentenza il ricorrente propone appello e l' resiste.
La Corte ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno depositato telematicamente note conclusive nel termine perentorio fissato (9.5.2025).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l'indebito originava dal fatto che il 12 novembre 2020, al momento della liquidazione della pensione anticipata cd. quota 100 nella categoria VO
(tenendo conto della contribuzione artigiana e di quella del settore marittimo ex IPSEMA), in realtà il ricorrente non era in possesso del prescritto requisito contributivo di trentotto anni di accrediti;
- lo stesso ricorrente, nel novembre 2020, chiedeva all' di effettuare CP_1 versamenti volontari dimostrando di essere consapevole dell'insufficiente provvista contributiva;
- anche alla luce delle risultanze in atti, l'espressa riserva contenuta nel CP_ provvedimento del 12 novembre 2020, ossia che la “liquidazione è … effettuata IN VIA PROVVISORIA”, va intesa nel senso che non solo l'ammontare del trattamento ma la sussistenza stessa del diritto era ancora incerta;
- per tutto il periodo in cui la pensione cat. VO è stata
(provvisoriamente riconosciuta e) messa in pagamento (ottobre 2020 - luglio
2022), si è configurato pacificamente un indebito oggettivo perché la pensione non spettava per difetto del requisito contributivo;
- l'indebito così generatosi, pari a euro 42.200,23, è stato parzialmente
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compensato con gli arretrati dovuti al ricorrente per effetto del riconoscimento retrodatato della pensione categoria VOCUM, successivamente liquidata il 21 ottobre 2022 con decorrenza da luglio 2021, sicché il recupero da parte dell' ha ad oggetto il minore importo di CP_2 euro 5.642,15 mediante trattenute mensili sulla predetta pensione;
- non è ostativo al recupero l'art. 52, comma 2, l. 88/1989 come interpretato dall'art. 13 l. 412/1991, secondo cui sono irripetibili i ratei pensionistici qualora l'erogazione sia avvenuta “in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” (salvo il caso del dolo, che qui non ricorre);
- nella specie, difetta il presupposto del formale provvedimento definitivo di riconoscimento della pensione categoria VO, la cui liquidazione è stata anzi accompagnata dall'espressa avvertenza della sua provvisorietà, che, per tutte le ragioni sopra espresse, deve intendersi riferita al titolo stesso;
- il ricorrente non ha, poi, dedotto elementi che possano rappresentare altre situazioni ostative al recupero ai sensi dell'art. 2033 c.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023.
2. Con un unico articolato motivo, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto inapplicabile alla fattispecie la sanatoria di cui all'art. 52, comma 2, l. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 l. 412/1991, lamentando l'erronea interpretazione del riferimento alla natura “provvisoria” della liquidazione espressamente indicata nella comunicazione di accoglimento della domanda di pensione.
L'appellante sostiene che la liquidazione provvisoria è una prassi adottata CP_ dall' nei casi in cui, accertato il diritto alla pensione, il calcolo per determinarne l'importo definitivo si presenti particolarmente complesso, come nell'ipotesi, quale quella di specie, di contributi versati in più gestioni,
e che la provvisorietà riguardi pertanto solo la misura del trattamento, il quantum, e non l'an del diritto. Ciò emergerebbe anche dal tenore della stessa comunicazione di liquidazione del 12.11.2020, composta da due
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distinte statuizioni: l'una relativa all'esistenza dei requisiti per ottenere la pensione e all'accoglimento della domanda, l'altra concernente la sua misura, con la comunicazione dell'importo provvisorio del suo rateo pensionistico con l'avviso che “appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso”.
Del resto, evidenzia l'appellante, le conseguenze della diversa interpretazione adottata dal Tribunale sarebbero paradossali poiché nessun lavoratore accetterebbe mai un trattamento pensionistico con la consapevolezza della sua precarietà e col rischio di dovere restituire, anche a distanza di anni, quanto percepito;
ciò a maggior ragione nel caso di pensione anticipata cd. quota 100, attesa l'incompatibilità del trattamento con qualsiasi reddito da lavoro (art. 14, comma 3, d.l. 4/2019).
Né potrebbe dubitarsi della buona fede, secondo l'appellante, trattandosi di somme, seppure indebite, normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia> (Corte Cost. 13/1/2006 n. 1) e non essendoci alcuna consapevolezza, da parte del , circa la Pt_1 precarietà del trattamento, protrattosi per due anni, atteso che anche la richiesta di autorizzazione al riscatto di alcuni periodi contributivi era stata avanzata, nel novembre 2020, prima della comunicazione di accoglimento della pensione.
3. L'appello è infondato.
L'art. 52 l. 88/1989, dopo avere previsto, al primo comma, che “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di
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qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”, al secondo comma enuncia il principio di irripetibilità dell'indebito: “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. …”.
L'art. 13, comma 1, l. 412/1991 ha quindi previsto che : “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Secondo la consolidata giurisprudenza in materia, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Si è quindi ripetutamente chiarito che in assenza di un provvedimento definitivo non trova applicazione la sanatoria prevista dalla norma speciale e l'indebito è ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Cass. 2494/2013, Cass.
10227/2023, Cass. 31470/2024). L'espressa qualificazione della provvisorietà della liquidazione esclude, infatti, il legittimo affidamento del pensionato circa l'intangibilità del trattamento pensionistico, senza che
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possa assumere rilievo la durata del tempo trascorso tra la liquidazione provvisoria e la liquidazione definitiva, considerato che la legge non fissa alcun termine e, anzi, l'art. 52 l. 88/1989 prevede che le pensioni, “in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”, possano essere “in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori”.
Né può condividersi la prospettazione dell'appellante, secondo cui la provvisorietà riguarderebbe solo l'ammontare della pensione e non il diritto, non essendovi nelle norme citate elementi testuali che avvalorino tale lettura. L'irripetibilità è sancita in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento per un errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, errore che può dunque riguardare anche la stessa esistenza del diritto e non solo la misura, senza l'indicazione di una soglia minima intangibile o altro riferimento idoneo ad avvalorare una sorta di formazione progressiva e frazionata della definitività della liquidazione del trattamento pensionistico, immediata per l'an e provvisoria solo per il quantum.
La ratio ispiratrice è quella di garantire al pensionato la sollecita liquidazione della pensione in base ad una valutazione provvisoria e sommaria dei requisiti - vista la funzione dell'erogazione e l'esigenza di non addossare all'assicurato l'onere dei tempi necessari per il loro compiuto accertamento - con la riserva di operare tutte le correzioni eventualmente dovute in base all'esito delle verifiche, inclusa la revoca in assenza di presupposti costitutivi. La natura temporanea e provvisoria della liquidazione esclude dunque che ad essa possa ricollegarsi il legittimo affidamento in generale del pensionato sulla definitività delle erogazioni, meritevole di tutela attraverso l'irripetibilità delle somme non dovute.
Quanto alle conseguenze paradossali paventate dall'appellante per l'ipotesi di errore relativo alla stessa esistenza del diritto a pensione e di ripetizione integrale del trattamento percepito, le stesse non valgono ad estendere in via interpretativa la portata generale della sanatoria prevista
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dall'art. 52 cit., tenuto conto che la ripetibilità ex art. 2033 c.c. trova comunque un limite nel criterio modulatore della buona fede oggettiva affermato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 8 del 2023, quale espressione del principio di proporzionalità del sacrificio previsto dall'art. 1 Prot. addiz. CEDU, in presenza di particolari situazioni oggettive o condizioni personali del percettore.
Nella specie, come rilevato dal Tribunale con affermazione non specificamente censurata, non sono state neppure dedotte circostanze concrete che possano assumere rilievo ai fini dell'inesigibilità totale o anche solo parziale della ripetizione. Né elementi in tal senso possono desumersi dalla particolare onerosità delle somme ancora da restituire, trattandosi di un importo residuo di euro 5.642,15 (a seguito della compensazione del maggiore importo di euro 42.200,23 con gli arretrati della pensione CP_ successivamente liquidata), peraltro già rateizzato dall' con una trattenuta di euro 200,00 sulla pensione mensile in godimento di importo lordo pari a euro 2.902,22 (cfr. provvedimento di liquidazione sub doc. 10 CP_ fascicolo .
4. Per le ragioni esposte l'appello deve essere respinto. Pare equa la compensazione delle spese del grado, tenuto conto della natura delle questioni e delle difficoltà interpretative connesse all'iter amministrativo della vicenda.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Compensa le spese del grado;
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Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025.
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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