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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/09/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 898/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 898/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Giovanni Lauricella e Margherita Parte_1 P.IVA_1
Lauricella
appellante
E
(C.F. – Avv. Controparte_1 C.F._1
appellato
Provvedimento impugnato: sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo n.
17/2020
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 17/2020 del Giudice di Pace di sant'Angelo di Brolo,
Giudice Giovanni Piccolo, resa nel giudizio R.G. 33/2018, pubblicata in data
17.04.2020 e notificata alla il 20.05.2020 Parte_1
IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della pretesa risarcitoria azionata dal Sig. stante l'avvenuta PRESCRIZIONE E DECADENZA CP_1 dall'azione ex art. 132 co. 2 e co. 4 del d.lgs. 206/2005.
NEL MERITO:
1 - ACCERTARE e DICHIARARE che il problema insorto al monoblocco del veicolo non è da ricondurre ad un difetto di conformità del bene usato venduto in data
14.03.2014 dalla al Sig. Parte_1 Controparte_1
- ACCERTARE e DICHIARARE la mancanza di responsabilità della Parte_1 per carenza di prove e, conseguentemente, RIFORMARE la sentenza
[...] emessa in primo grado.
- CONDANNARE il Sig. alla restituzione della somma di € Controparte_1
2.780,89 medio tempore corrisposta per la sentenza di primo grado appellata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza in epigrafe meglio emarginata, con la quale il Giudice di Pace di
Sant'Angelo di Brolo aveva accolto la domanda proposta dallo e condannato la CP_1 al pagamento della somma capitale di € 2.500,00, oltre interessi e spese di lite. Parte_1
L'appellante deduceva che lo aveva domandato di accertare il difetto di CP_1 conformità del veicolo usato Volkswagen Golf tg. DY439TT, immatricolato nell'anno
2009, da egli acquistato il data 13/03/2014 con 123.469 km percorsi, per la presenza di vizi occulti e non conoscibili al momento dell'acquisto, e, per l'effetto, dichiarare la riduzione del prezzo d'acquisto per una somma di € 3.817,44.
La si era costituita eccependo la decadenza dell'attore dalla denunzia dei Parte_1 visi e la prescrizione dell'azione ex art. 132, commi 2 e 4, D.Lgs. 206/2005, contestando nel merito la sussistenza dei vizi dedotti, e chiedendo quindi il rigetto delle domande attoree.
La sentenza gravata aveva accolto la domanda nei limiti dell'importo di € 2.500,00.
Con il primo motivo d'appello, contestava dunque la violazione degli artt. 130 comma 2 e 132 D.Lgs. 206/2005 in ordine alle disattese eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione, essendo il primo giudice incorso in travisamento dei fatti e per illogicità e contraddittorietà della motivazione.
L'appellante esponeva che il veicolo era stato ritirato dallo il 13/03/2014; CP_1 una prima denunzia di vizi era stata formulata con raccomandata del 28/01/2015, nella quale essi venivano fatti risalire a “dopo qualche giorno dall'acquisto”, ed il giudizio di primo grado era stato incardinato soltanto il 04/01/2018. Fondate dovevano quindi ritenersi, rispettivamente, le eccezioni di decadenza, sulla base del secondo comma dell'art. 132 che prevede che “Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130,
2 comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”, e di prescrizione, in quanto, come previsto dal quarto comma, “L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”.
Con il secondo motivo, contestava l'errata ricostruzione dei fatti, l'illogicità e la carenza di motivazione e la carenza di prove sulla sussistenza del difetto di conformità in relazione all'art. 128 comma 3 (oggi comma 5) D.Lgs. 206/2005, in base al quale “Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”.
Il giudice di prime cure aveva infatti omesso ogni accertamento sulla riconducibilità delle problematiche in questione al normale uso, anziché ad un difetto di conformità, tenuto conto che la testimonianza del perito di parte attrice, , aveva Persona_1 confermato che la perizia di parte era datata 04/01/2016, quindi quasi due anni dopo il ritiro del veicolo (marzo 2014), e non era emerso quanti chilometri fossero stati percorsi.
Di contro, il teste di parte convenuta aveva chiarito che il veicolo in Testimone_1 questione presentava una “marcata usura pregressa”, come evidenziato anche nella attestazione di conformità rilasciata al momento dell'acquisto (doc. 3 di parte appellante), per cui era verosimile che gli inconvenienti verificatisi fossero riconducibili ad essa, e non a vizi occulti originari.
L'appellato , regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'appello è fondato.
Il codice del consumo (D.Lgs. 205/2006) disciplina distintamente la responsabilità del produttore (Titolo II) da quella del venditore (Titolo III), dettando delle regolamentazioni non sovrapponibili fra loro, alla luce dell'oggettiva diversità di posizioni e responsabilità dell'uno rispetto all'altro.
Nel caso di specie, trattandosi di compravendita di autoveicolo usato, è pacifico che debba applicarsi la disciplina prevista per il venditore, dettata dagli artt. 128 e seg., con esclusione dei più ampi termini specificamente previsti in relazione alla responsabilità del produttore.
3 Nel ritenere l'azione tempestivamente proposta, il giudice di prime cure non ha pertanto fatto corretta applicazione della normativa applicabile al caso di specie in punto di decadenza e prescrizione, per come dettata dai commi 2 e 4 dell'art. 132 D.Lgs.
205/2006.
Il secondo comma prevede infatti che il consumatore debba enunziare il difetto di conformità, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta.
In specie, nella denunzia del 28/01/2015 si rappresentava come i difetti si fossero manifestati “dopo qualche giorno dall'acquisto”, con conseguente maturazione della decadenza sulla base della prospettazione stessa del denunziante, il quale aveva poi modificato la sua ricostruzione nell'atto di citazione, nel quale affermava invece che “a distanza di circa 6 mesi dall'acquisto e precisamente in data 15.01.2015 mentre il veicolo si trovava regolarmente in marcia subiva danni al vano monoblocco del motore”.
Quand'anche non si ritenesse maturato il termine decadenziale, l'appellato sarebbe comunque senz'altro in corso nella prescrizione di “ventisei mesi dalla consegna del bene” di cui al comma 4; in mancanza di ulteriori atti interruttivi, invero, tra il 28/01/2015
(data della denunzia della mancanza di conformità) ed il 04/01/2018 (data della notifica dell'atto di citazione) intercorrono oltre 35 mesi.
La sentenza va quindi riformata, con il rigetto delle domande originariamente proposte dall'odierno appellato e la condanna del medesimo alla restituzione delle somme percepite nelle more, maggiorate degli interessi al tasso legale dalla data del pagamento fino all'effettiva restituzione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte appellante ed a carico degli appellati in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014:
- per il giudizio di primo grado, in € 230,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase di trattazione ed € 400,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 1.230,00, oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- per il giudizio d'appello, in € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 850,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.150,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 174,00.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 898/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo n. 17/2020, rigetta le domande originariamente proposte in primo grado dall'odierno appellato;
2) condanna l'appellato a restituire all'appellante tutte le somme percepite nelle more, maggiorate degli interessi al tasso legale dalla data del pagamento fino all'effettiva restituzione;
3) condanna l'appellato alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellante, che liquida:
a. per il primo grado di giudizio, in complessivi € 1.230,00 per compensi b. per il presente grado d'appello, in complessivi € 2.150,00 per compensi ed
€ 174,00 per anticipazioni;
oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 29/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 898/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Giovanni Lauricella e Margherita Parte_1 P.IVA_1
Lauricella
appellante
E
(C.F. – Avv. Controparte_1 C.F._1
appellato
Provvedimento impugnato: sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo n.
17/2020
Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 17/2020 del Giudice di Pace di sant'Angelo di Brolo,
Giudice Giovanni Piccolo, resa nel giudizio R.G. 33/2018, pubblicata in data
17.04.2020 e notificata alla il 20.05.2020 Parte_1
IN VIA PRELIMINARE
- ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della pretesa risarcitoria azionata dal Sig. stante l'avvenuta PRESCRIZIONE E DECADENZA CP_1 dall'azione ex art. 132 co. 2 e co. 4 del d.lgs. 206/2005.
NEL MERITO:
1 - ACCERTARE e DICHIARARE che il problema insorto al monoblocco del veicolo non è da ricondurre ad un difetto di conformità del bene usato venduto in data
14.03.2014 dalla al Sig. Parte_1 Controparte_1
- ACCERTARE e DICHIARARE la mancanza di responsabilità della Parte_1 per carenza di prove e, conseguentemente, RIFORMARE la sentenza
[...] emessa in primo grado.
- CONDANNARE il Sig. alla restituzione della somma di € Controparte_1
2.780,89 medio tempore corrisposta per la sentenza di primo grado appellata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza in epigrafe meglio emarginata, con la quale il Giudice di Pace di
Sant'Angelo di Brolo aveva accolto la domanda proposta dallo e condannato la CP_1 al pagamento della somma capitale di € 2.500,00, oltre interessi e spese di lite. Parte_1
L'appellante deduceva che lo aveva domandato di accertare il difetto di CP_1 conformità del veicolo usato Volkswagen Golf tg. DY439TT, immatricolato nell'anno
2009, da egli acquistato il data 13/03/2014 con 123.469 km percorsi, per la presenza di vizi occulti e non conoscibili al momento dell'acquisto, e, per l'effetto, dichiarare la riduzione del prezzo d'acquisto per una somma di € 3.817,44.
La si era costituita eccependo la decadenza dell'attore dalla denunzia dei Parte_1 visi e la prescrizione dell'azione ex art. 132, commi 2 e 4, D.Lgs. 206/2005, contestando nel merito la sussistenza dei vizi dedotti, e chiedendo quindi il rigetto delle domande attoree.
La sentenza gravata aveva accolto la domanda nei limiti dell'importo di € 2.500,00.
Con il primo motivo d'appello, contestava dunque la violazione degli artt. 130 comma 2 e 132 D.Lgs. 206/2005 in ordine alle disattese eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione, essendo il primo giudice incorso in travisamento dei fatti e per illogicità e contraddittorietà della motivazione.
L'appellante esponeva che il veicolo era stato ritirato dallo il 13/03/2014; CP_1 una prima denunzia di vizi era stata formulata con raccomandata del 28/01/2015, nella quale essi venivano fatti risalire a “dopo qualche giorno dall'acquisto”, ed il giudizio di primo grado era stato incardinato soltanto il 04/01/2018. Fondate dovevano quindi ritenersi, rispettivamente, le eccezioni di decadenza, sulla base del secondo comma dell'art. 132 che prevede che “Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130,
2 comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”, e di prescrizione, in quanto, come previsto dal quarto comma, “L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”.
Con il secondo motivo, contestava l'errata ricostruzione dei fatti, l'illogicità e la carenza di motivazione e la carenza di prove sulla sussistenza del difetto di conformità in relazione all'art. 128 comma 3 (oggi comma 5) D.Lgs. 206/2005, in base al quale “Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”.
Il giudice di prime cure aveva infatti omesso ogni accertamento sulla riconducibilità delle problematiche in questione al normale uso, anziché ad un difetto di conformità, tenuto conto che la testimonianza del perito di parte attrice, , aveva Persona_1 confermato che la perizia di parte era datata 04/01/2016, quindi quasi due anni dopo il ritiro del veicolo (marzo 2014), e non era emerso quanti chilometri fossero stati percorsi.
Di contro, il teste di parte convenuta aveva chiarito che il veicolo in Testimone_1 questione presentava una “marcata usura pregressa”, come evidenziato anche nella attestazione di conformità rilasciata al momento dell'acquisto (doc. 3 di parte appellante), per cui era verosimile che gli inconvenienti verificatisi fossero riconducibili ad essa, e non a vizi occulti originari.
L'appellato , regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'appello è fondato.
Il codice del consumo (D.Lgs. 205/2006) disciplina distintamente la responsabilità del produttore (Titolo II) da quella del venditore (Titolo III), dettando delle regolamentazioni non sovrapponibili fra loro, alla luce dell'oggettiva diversità di posizioni e responsabilità dell'uno rispetto all'altro.
Nel caso di specie, trattandosi di compravendita di autoveicolo usato, è pacifico che debba applicarsi la disciplina prevista per il venditore, dettata dagli artt. 128 e seg., con esclusione dei più ampi termini specificamente previsti in relazione alla responsabilità del produttore.
3 Nel ritenere l'azione tempestivamente proposta, il giudice di prime cure non ha pertanto fatto corretta applicazione della normativa applicabile al caso di specie in punto di decadenza e prescrizione, per come dettata dai commi 2 e 4 dell'art. 132 D.Lgs.
205/2006.
Il secondo comma prevede infatti che il consumatore debba enunziare il difetto di conformità, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta.
In specie, nella denunzia del 28/01/2015 si rappresentava come i difetti si fossero manifestati “dopo qualche giorno dall'acquisto”, con conseguente maturazione della decadenza sulla base della prospettazione stessa del denunziante, il quale aveva poi modificato la sua ricostruzione nell'atto di citazione, nel quale affermava invece che “a distanza di circa 6 mesi dall'acquisto e precisamente in data 15.01.2015 mentre il veicolo si trovava regolarmente in marcia subiva danni al vano monoblocco del motore”.
Quand'anche non si ritenesse maturato il termine decadenziale, l'appellato sarebbe comunque senz'altro in corso nella prescrizione di “ventisei mesi dalla consegna del bene” di cui al comma 4; in mancanza di ulteriori atti interruttivi, invero, tra il 28/01/2015
(data della denunzia della mancanza di conformità) ed il 04/01/2018 (data della notifica dell'atto di citazione) intercorrono oltre 35 mesi.
La sentenza va quindi riformata, con il rigetto delle domande originariamente proposte dall'odierno appellato e la condanna del medesimo alla restituzione delle somme percepite nelle more, maggiorate degli interessi al tasso legale dalla data del pagamento fino all'effettiva restituzione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte appellante ed a carico degli appellati in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014:
- per il giudizio di primo grado, in € 230,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase di trattazione ed € 400,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 1.230,00, oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- per il giudizio d'appello, in € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 850,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.150,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 174,00.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 898/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo n. 17/2020, rigetta le domande originariamente proposte in primo grado dall'odierno appellato;
2) condanna l'appellato a restituire all'appellante tutte le somme percepite nelle more, maggiorate degli interessi al tasso legale dalla data del pagamento fino all'effettiva restituzione;
3) condanna l'appellato alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellante, che liquida:
a. per il primo grado di giudizio, in complessivi € 1.230,00 per compensi b. per il presente grado d'appello, in complessivi € 2.150,00 per compensi ed
€ 174,00 per anticipazioni;
oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 29/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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