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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 507 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. POGGI FRANCESCA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. POGGI FRANCESCA, giusta delega in atti Controparte_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 21.04.1990 in Genova (GE), trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Genova al numero 110, parte II, serie A, anno 1990, vol. 1, uff. 1, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) verserà a , a titolo di contributo al suo mantenimento, Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00), con prima indicizzazione a un anno dal deposito del
presente ricorso, entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese, come già avviene, a mezzo di un ordine permanente di bonifico sempre conto corrente intestato a Controparte_1
[...].
2) Nulla a titolo di contributo al mantenimento per i figli , e , maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3
ed economicamente autosufficienti.
3) I coniugi dichiarano di aver risolto con apposito strumento ogni eventuale altro loro rapporto di
natura economico-finanziaria e patrimoniale, fatto salvo ovviamente quanto espresso nel presente
verbale.
4) L'autovettura Fiat 500 X tg. GB585DS e il motomezzo Sym Joymax FH39749 restano di proprietà
esclusiva di Parte_1
5) L'autovettura Lancia Y tg. GF031LJ motociclo EZ85271 restano di proprietà esclusiva di
[...]
. CP_1
6) Quando maturerà il diritto alla pensione, le verserà a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al suo personale mantenimento un importo pari al 20% dell'importo dal medesimo
percepito a titolo di trattamento pensionistico nel frattempo da lui maturato, con la Parte_1
precisazione che, per accordo fra i coniugi, l'importo da tale epoca versato da a Parte_1 [...]
, sommato a quanto dalla percepito a titolo di pensione dovrà comunque essere CP_1 CP_1
almeno uguale ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili. Quando percepirà il Parte_1
trattamento di fine rapporto, verserà alla moglie, in due soluzioni, un importo pari al 20% del TFR
dal medesimo percepito. Questa è la volontà delle parti. Parte_1
7) Spese legali compensate.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo