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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 129/2025
Il Tribunale di Napoli Nord Prima Sezione Civile riunito in
Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 129 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 5, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
) e nata il C.F._1 Parte_2
27/10/1965 in Giugliano in Campania (C.F.
) elettivamente domiciliati in Giugliano in C.F._2
Campania Via F.lli Maristi n.48 presso lo studio dell'Avv. Giulio D'Abbrunzo che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14 gennaio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
Giugliano in Campania il 19 /2/1985, dal quale sono nati tre figli, (11/05/1996), (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]) maggiorenni ed Persona_3
economicamente autosufficienti, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale, di proprietà della IG.ra Parte_2
ubicata in via Via Rosa Agazzi 103 in Giugliano in Campania, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla stessa.
Pag. 2 di 4 3. Il IG. si impegna a versare un contributo a Parte_1
titolo di mantenimento alla IG.ra di €. 300,00 entro Parte_2
il 5 di ogni mese;
4. Il IG . si impegna a lasciare la Parte_1
casa coniugale entro e non oltre tre mesi dalla sentenza consegnando le chiavi dell'abitazione, cantinola e garage alla IG.ra , ovviamente dopo aver preso dall'immobile Parte_2
tutti i suoi effetti personali.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Con note il depositate il 6/2/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso .
La Giudice delegata, con provvedimento del 25/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 3/3/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Pag. 3 di 4 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato il [...]) e
[...] Parte_2
(nata il [...]) alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (Atto n.4, P. I, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1985) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 17/3/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 129/2025
Il Tribunale di Napoli Nord Prima Sezione Civile riunito in
Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 129 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 202 5, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
) e nata il C.F._1 Parte_2
27/10/1965 in Giugliano in Campania (C.F.
) elettivamente domiciliati in Giugliano in C.F._2
Campania Via F.lli Maristi n.48 presso lo studio dell'Avv. Giulio D'Abbrunzo che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14 gennaio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
Giugliano in Campania il 19 /2/1985, dal quale sono nati tre figli, (11/05/1996), (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]) maggiorenni ed Persona_3
economicamente autosufficienti, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale, di proprietà della IG.ra Parte_2
ubicata in via Via Rosa Agazzi 103 in Giugliano in Campania, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla stessa.
Pag. 2 di 4 3. Il IG. si impegna a versare un contributo a Parte_1
titolo di mantenimento alla IG.ra di €. 300,00 entro Parte_2
il 5 di ogni mese;
4. Il IG . si impegna a lasciare la Parte_1
casa coniugale entro e non oltre tre mesi dalla sentenza consegnando le chiavi dell'abitazione, cantinola e garage alla IG.ra , ovviamente dopo aver preso dall'immobile Parte_2
tutti i suoi effetti personali.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Con note il depositate il 6/2/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso .
La Giudice delegata, con provvedimento del 25/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 3/3/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Pag. 3 di 4 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato il [...]) e
[...] Parte_2
(nata il [...]) alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (Atto n.4, P. I, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1985) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 17/3/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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