Articolo 58 della Legge 3 luglio 1962, n. 1298
Articolo 57Articolo 59
Versione
15 settembre 1962
Art. 58.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1949-50 (articolo 54)................. L. 128.853.093,91 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti
(articolo 56)......................... L. 233.592.238,98 Somme riscosse e non versate
(colonna s del riepilogo della
entrata).............................. L. 174.081.267,50
--------------------------
Residui attivi al 30 giugno 1950........ L. 536.526.600,39
Entrata in vigore il 15 settembre 1962