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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11584 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 41374/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Di salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa RA RO Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 41374 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
LA e dall'avv. Alexander Abate, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale delle Milizie n. 138 ( PEC:
e quali Email_1 Email_2
domicili digitali ex art. 16-sexies d.l. 179/2012, cui trasmettere tutte le notificazioni e comunicazioni relative al presente giudizio), in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
“ (C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico, C.F.: elett.te domiciliata in CP_2 C.F._2
Roma via A. Vivaldi n°15 presso lo studio dell'avv. Mariadolores FURLANETTO (PEC:
), che la rappresenta e Email_3 P.IVA_2
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione notificato in data 30 luglio 2020 , nella sua qualità di Parte_1
socio della conveniva in giudizio la società medesima in persona Controparte_1
del legale rappresentate, per sentir accertare e dichiarare l'invalidità e, per l'effetto, annullare la delibera assunta dall'assemblea dei soci in data 25 giugno 2020 per abuso di maggioranza, in danno della società e del socio di minoranza e perché assunta in conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art.2479 ter, 2°comma c.c., oltre che per carenza di informativa.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore deduceva di essere stato convocato, con comunicazione PEC in data 8 giugno 2020, a partecipare all'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 25 giugno 2020 per deliberare sul seguente ordine del giorno: (1) bilancio d'esercizio al
31 dicembre 2019 e relativi documenti accompagnatori;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
(2) contratto di finanziamento e/o aumento di capitale sociale: discussione ed eventuali deliberazioni;
(3) modifiche statutarie: discussione ed eventuali deliberazioni;
(4) conferimento del mandato all'amministratore per procedere alla risoluzione del contratto di locazione dell'immobile in Roma, Piazza dei Mercanti n. 3/A, ove viene svolta l'attività d'impresa (di ristorazione).;
precisava l'attore di non aver partecipato all'assemblea, esponendo che in data 25 giugno 2020, in presenza dei soci Parte_2 Controparte_3 CP_4
nonché il Trust SGB S.r.l., si teneva l'assemblea ordinaria all'esito della quale venivano
[...]
assunte le seguenti determinazioni: (1) approvazione del progetto di bilancio 2019; (2) conferimento del mandato all'amministratore per la sottoscrizione di un contratto di finanziamento proposto dalla Società NSA S.p.A., per l'importo di Euro 200.000,00;
che l'operazione che con la delibera assembleare del 25 giugno 2020 si intendeva realizzare era priva di una propria giustificazione causale in relazione al perseguimento degli interessi sociali, in quanto il finanziamento - con cui si intendeva ricoprire una perdita con l'apporto di ulteriore capitale di debito - era, di fatto, volto esclusivamente a determinare un ulteriore aumento dell'indebitamento della società, nella misura di Euro 200.000,00, pari all'importo finanziato, ottenendo la riduzione degli importi garantiti personalmente dai soci di maggioranza in relazione al rapporto di conto corrente bancario n. 3202 presso Banca Popolare di Sondrio S.p.A.. Ciò in quanto il nuovo finanziamento di cui doveva beneficiare la società era destinato - come dichiarato in sede di assemblea - a ripianare il saldo negativo (pari a euro
100.000,00) del rapporto di conto corrente n. 3202 garantito personalmente dai soci CP_3
, e SGB Trustee S.r.l., con la conseguenza che, una volta
[...] CP_2 Controparte_4
ottenute le somme e ripianato lo scoperto del conto corrente, quest'ultimi saranno chiamati rispondere personalmente del solo importo di Euro 40.000,00, ossia del 20% dell'importo oggetto del nuovo finanziamento di Euro 200.000,00, con il conseguente aggravio della complessiva esposizione debitoria della società a esclusivo vantaggio dei soci Controparte_3
, e SGB Trustee S.r.l. - CP_2 Controparte_4
La società convenuta nel costituirsi in giudizio eccepiva l'infondatezza della domanda, sostenendo che con tale delibera si era inteso assumere un'iniziativa diretta a salvare la società, che, a causa della pandemia COVID-19, nella primavera del 2020, aveva dovuto interrompere l'attività di ristorazione;
che il finanziamento di cui si era discusso in sede assembleare riguardava i famosi prestiti garantiti dallo Stato all'80% e, al momento della riunione, per il 20% in capo alle banche che, per l'erogazione, chiedevano eventuali fidejussioni. In seguito, con i successivi decreti modificativi, anche il 20% erogato dagli istituti creditizi avrebbe goduto, come nel caso che ci occupa, della garanzia statale al 100% con un tasso di interesse quasi inesistente.
che tale passaggio non avrebbe necessitato di alcuna delibera, avendo l'AU ampio potere in tal senso sia per statuto che per poteri specificati in assemblea.
Eccepiva inoltre l'infondatezza della domanda anche in ordine alle altre determinazioni assunte nella medesima assemblea, chiedendone il rigetto.
^^^
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda volta ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare del
25 giugno 2020, con cui veniva conferito mandato all'amministratore per la sottoscrizione di un contratto di finanziamento proposto dalla per l'importo di Euro Parte_3
200.000,00, è infondata e non può essere accolta.
Ed invero, a fondamento dell'impugnazione, l'attore ha dedotto che la delibera in oggetto non trovava alcuna giustificazione nell'interesse sociale e che la stessa era stata assunta al solo scopo di favorire l'interesse dei soci , , che erano Controparte_3 CP_2 Controparte_4
fideiussori del debito di euro 100.000,00 relativo al rapporto di conto corrente.
Ciò in quanto Il finanziamento di cui doveva beneficiare la società era destinato - come dichiarato in sede di assemblea - a ripianare il saldo negativo (pari a euro 100.000,00) del rapporto di conto corrente n. 3202 garantito personalmente dai soci Controparte_3 CP_2
, e SGB Trustee S.r.l., i quali si sarebbero avvantaggiati della
[...] Controparte_4
diminuzione della garanzia fideiussoria. Sicchè l'aggravio della complessiva esposizione debitoria della società sarebbe stato ad esclusivo vantaggio dei soci Controparte_3 CP_2
, e SGB Trustee S.r.l. -
[...] Controparte_4
In altri termini l 'attore si duole della sussistenza di un conflitto di interessi tra la società ed i soci sopra indicati. Orbene, ai fini dell'annullamento della delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi, è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, mentre
è irrilevante che essa (senza pregiudicare nel contempo tali interessi) consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio (cfr., Cassazione civile sez. I, 21 marzo 2000, n. 3312;
Cassazione civile sez. I, 21 dicembre 1994, n. 11017; Cassazione civile sez. I, 4 maggio 1991, n.
4927).
Quindi, affinché vi sia conflitto di interessi rilevante, ovverosia in grado di comportare l'annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 2377 c.c., è necessario individuare due specifici interessi tra loro in contrasto: l'uno facente capo personalmente al socio e l'altro facente capo alla società.
Ciò posto, l'interesse sociale si configura come l'insieme degli interessi comuni dei soci, in quanto parti del contratto di società, concretizzantesi nell'interesse alla produzione del lucro, alla massimizzazione del profitto sociale (inteso come massimizzazione del valore globale delle azioni o delle quote), al controllo della gestione dell'attività sociale, alla distribuzione dell'utile, alla alienabilità della propria partecipazione sociale, alla determinazione della durata del proprio investimento, e, quindi, allo scioglimento della società.
Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale -quindi un interesse che non è in alcun modo riconducibile al contratto di società- e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili a tale contratto.
Nel caso in esame, l'attore ha sostenuto che la delibera impugnata sarebbe lesiva dell'interesse sociale, in quanto rivolta ad aumentare l'indebitamento della società, la quale non avrebbe nessun altro vantaggio dalla stessa. Di contro la delibera sarebbe diretta a perseguire l'interesse dei soci di maggioranza di veder ridotta la propria garanzia personale.
Tale assunto è tuttavia rimasto sfornito di sostegno probatorio. Al contrario dalla documentazione agli atti appare evidente che la motivazione per cui la maggioranza aveva deciso di accedere al finanziamento appare in linea con gli interessi della società, nell'intento di perseguire l'obiettivo della continuità aziendale, per salvare la società dalla crisi derivante dalla pandemia COVID-19.
Nella primavera del 2020 in pieno periodo pandemico, infatti, la società aveva dovuto interrompere l'attività di ristorazione. Per questo si era ritenuto indispensabile interloquire con la Banca, per poter verificare la possibilità di accesso al credito garantito, secondo il disposto contenuto nei DPCM succedutisi in quel periodo.
Inoltre occorre rilevare che, in generale, l'aumento dell'indebitamento della società non è di per sé lesivo degli interessi sociali, essendo in alcuni casi indispensabile per consentire la prosecuzione dell'attività di impresa nelle ipotesi in cui, come in quella di esame, si sia verificata una crisi di liquidità.
Nel caso di specie, a dimostrazione del proprio assunto, parte convenuta ha prodotto la relazione finale depositata dall'amministratore giudiziario all'esito del ricorso ex art. 2409 c.c.
NRG.1431/2020 V.G., nella quale questi concludeva sostenendo che nessun danno era stato subito dalla società per effetto della deliberazione di accesso al credito attraverso il mutuo e che non vi era conflitto di interessi nell'assunzione di tale deliberazione.
In particolare, il danno asseritamente causato alla società non poteva dipendere dalla mancata rilevazione di una causa di scioglimento per mancanza di continuità aziendale. E ciò in quanto, in virtù della forte capitalizzazione iniziale, il patrimonio sociale non si era mai ridotto sotto il minimo legale. Sebbene la Società avesse costantemente operato in perdita in quegli anni, aveva sempre mantenuto un patrimonio netto positivo. (Sul punto l'A.G. così si esprime a pag.38 della relazione).
Sulla scorta di tali considerazioni, la decisione di accedere ad un finanziamento piuttosto che deliberare un aumento di capitale non può considerarsi in alcun modo lesiva dell'interesse sociale.
Sull'abuso di potere
L'attore ha altresì sostenuto che la delibera impugnata sarebbe invalida in quanto integrante un abuso del potere di maggioranza.
Occorre premettere, in punto di diritto, che, per come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. I, 12/12/2005, n. 27387), l'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società -per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale- ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. Al di fuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva.
Ed invero, nel nostro ordinamento societario non esiste una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari. Tuttavia, da tempo, si ammette in dottrina la fattispecie in argomento, riferendola alle ipotesi di uso non corretto della maggioranza.
La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che sussiste il profilo dell'abuso o eccesso di potere, quando la decisione risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante, mentre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. I, 20/06/1983, n. 4236; Cassazione civile, sez. I, 29/05/1986, n. 3628; Cassazione civile, sez. I, 05/05/1995, n. 4923; Cassazione civile, sez. I, 26/10/1995, n. 11151; Cassazione civile, sez. I, 11/06/2003, n. 9353).
La figura dell'abuso di potere, quindi, rappresenta un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario corrispondente ad un principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti e, quindi, fare di essi un esercizio emulativo (sulla tematica dell'abuso del diritto, si veda, di recente, Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2011 n. 10488).
L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, peraltro, fonda il divieto di abuso sulla base dei canoni generali della correttezza e della buona fede. Più specificamente, il principio di buona fede contrattuale ed il conseguente principio di collaborazione -che deve informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società- vengono considerati il fondamento per riconoscere la figura dell'abuso di potere, quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari, finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza. A questo punto, occorre precisare che il canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi i quali, nel dinamismo proprio dell'ordinamento societario, sono destinati a trovare adeguata composizione nell'ambito del procedimento deliberativo. La menzionata regola di maggioranza prescrive, dunque, al socio non di esercitare il diritto di voto in funzione di un predeterminato interesse, ma di esercitarlo liberamente e legittimamente per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno.
In concreto, tuttavia, sarà comunque necessario dimostrare l'esercizio “fraudolento” ovvero “ingiustificato” del potere di voto, non potendo l'abuso consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi, ma dovendo concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.
In sintesi, l'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione:
a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale;
b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa (cfr., altresì, Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2003, n. 6361; Tribunale Roma, 22/10/2002; Tribunale Milano,
28/06/2001; Tribunale Milano, 22/06/2001).
In adesione ai principi ora enunciati, l'esame del merito della delibera è ammesso solo in presenza di indici oggettivi che consentano di sospettare la violazione di vincoli imposti dall'ordinamento alla maggioranza e desunti nei modi succitati: della sussistenza e della prova di tali indizi è naturalmente onerata la parte che assume l'illegittimità della deliberazione.
Grava, cioè, sul socio di minoranza l'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto (cfr., Cassazione civile, sez. I, 29/05/1986, n. 3628 cit., in motivazione,
Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2003, n. 6361). Ma, come si è visto, l'abuso presuppone un controllo di merito del giudice;
e a tal fine il socio di minoranza, oltre a provare la arbitraria e fraudolenta preordinazione della delibera da parte dei soci maggioritari, dovrà preventivamente fornire quei "sintomi" di illiceità, tali da consentire al giudice l'analisi delle motivazioni della delibera, per poter verificare se effettivamente abuso vi sia stato. È chiaro che la presenza del fine fraudolento -la cui prova può essere data anche induttivamente dimostrando che lo scopo apparentemente perseguito dalla società è in realtà inesistente- costituisce non solo un sintomo del vizio della decisione impugnata, ma anche il limite alla tutela della minoranza. L'abuso di potere, infatti, è pur sempre un vizio di legittimità della delibera, riscontrabile solo nella misura in cui non comporti un controllo giudiziario sulle libere determinazione dell'autonomia privata provenienti dagli organi della società rispetto ai quali è preclusa qualsiasi valutazione di opportunità.
Premesso ciò, nella fattispecie in esame, non sono stati offerti da parte attrice elementi tali da far ritenere, anche solo induttivamente, l'arbitraria e fraudolenta preordinazione della delibera da parte dei soci maggioritari ai danni del socio di minoranza. Al contrario la delibera appare tutt'altro che ingiustificata, in considerazione di quanto già evidenziato circa la situazione di inattività in cui versava la società nel periodo della pandemia, e la conseguente crisi di liquidità. D'altra parte, come sopra già evidenziato, pur in presenza di perdite, il patrimonio netto della società era positivo, sicchè non si profilava la necessità di procedere ad un aumento di capitale, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice.
Dalla relazione redatta dell'AG, approvata dal Tribunale emerge che, contrariamente alle ricostruzioni proposte dall'attore, non vi sia stato alcun intento fraudolento, né un conflitto di interessi dei soci deliberanti, ne', tantomeno, un danno nei confronti della società, e conseguentemente dei suoi Soci.
Analogamente, relativamente al punto della delibera contenente la decisione di risolvere il contratto di locazione, non vi sono elementi agli atti per ritenere che la decisione sia stata assunta in conflitto di interessi.
Infatti, risulta pacifico che la società è proprietaria, da sola, del 47% delle mura e con le quote dei soci SGB Trust s.r.l. e che detengono, quali Controparte_3 Controparte_4 comproprietari in proprio, quote pari al 14,5% della proprietà, si raggiunge complessivamente il 61,5% di proprietà immobiliare. Sicchè non vi sono elementi agli atti per smentire la tesi dei convenuti, secondo cui la risoluzione del contratto di locazione, votata in assemblea, evidenziava proprio la volontà di aiutare la società, comportando da parte degli altri soci la rinuncia a ricevere la propria quota di canoni di locazione.
Infine per quanto attiene alle asserite modifiche statutarie, in assenza di prova delle formalità necessarie affinchè tali modifiche acquistino efficacia, deve rilevarsi il difetto di interesse alla proposizione della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla refusione in favore della società Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 7.650,00, oltre
[...]
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa RA RO Dr. Giuseppe Di Salvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Di salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa RA RO Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 41374 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
LA e dall'avv. Alexander Abate, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale delle Milizie n. 138 ( PEC:
e quali Email_1 Email_2
domicili digitali ex art. 16-sexies d.l. 179/2012, cui trasmettere tutte le notificazioni e comunicazioni relative al presente giudizio), in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
“ (C.F./P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico, C.F.: elett.te domiciliata in CP_2 C.F._2
Roma via A. Vivaldi n°15 presso lo studio dell'avv. Mariadolores FURLANETTO (PEC:
), che la rappresenta e Email_3 P.IVA_2
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione notificato in data 30 luglio 2020 , nella sua qualità di Parte_1
socio della conveniva in giudizio la società medesima in persona Controparte_1
del legale rappresentate, per sentir accertare e dichiarare l'invalidità e, per l'effetto, annullare la delibera assunta dall'assemblea dei soci in data 25 giugno 2020 per abuso di maggioranza, in danno della società e del socio di minoranza e perché assunta in conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art.2479 ter, 2°comma c.c., oltre che per carenza di informativa.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore deduceva di essere stato convocato, con comunicazione PEC in data 8 giugno 2020, a partecipare all'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 25 giugno 2020 per deliberare sul seguente ordine del giorno: (1) bilancio d'esercizio al
31 dicembre 2019 e relativi documenti accompagnatori;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
(2) contratto di finanziamento e/o aumento di capitale sociale: discussione ed eventuali deliberazioni;
(3) modifiche statutarie: discussione ed eventuali deliberazioni;
(4) conferimento del mandato all'amministratore per procedere alla risoluzione del contratto di locazione dell'immobile in Roma, Piazza dei Mercanti n. 3/A, ove viene svolta l'attività d'impresa (di ristorazione).;
precisava l'attore di non aver partecipato all'assemblea, esponendo che in data 25 giugno 2020, in presenza dei soci Parte_2 Controparte_3 CP_4
nonché il Trust SGB S.r.l., si teneva l'assemblea ordinaria all'esito della quale venivano
[...]
assunte le seguenti determinazioni: (1) approvazione del progetto di bilancio 2019; (2) conferimento del mandato all'amministratore per la sottoscrizione di un contratto di finanziamento proposto dalla Società NSA S.p.A., per l'importo di Euro 200.000,00;
che l'operazione che con la delibera assembleare del 25 giugno 2020 si intendeva realizzare era priva di una propria giustificazione causale in relazione al perseguimento degli interessi sociali, in quanto il finanziamento - con cui si intendeva ricoprire una perdita con l'apporto di ulteriore capitale di debito - era, di fatto, volto esclusivamente a determinare un ulteriore aumento dell'indebitamento della società, nella misura di Euro 200.000,00, pari all'importo finanziato, ottenendo la riduzione degli importi garantiti personalmente dai soci di maggioranza in relazione al rapporto di conto corrente bancario n. 3202 presso Banca Popolare di Sondrio S.p.A.. Ciò in quanto il nuovo finanziamento di cui doveva beneficiare la società era destinato - come dichiarato in sede di assemblea - a ripianare il saldo negativo (pari a euro
100.000,00) del rapporto di conto corrente n. 3202 garantito personalmente dai soci CP_3
, e SGB Trustee S.r.l., con la conseguenza che, una volta
[...] CP_2 Controparte_4
ottenute le somme e ripianato lo scoperto del conto corrente, quest'ultimi saranno chiamati rispondere personalmente del solo importo di Euro 40.000,00, ossia del 20% dell'importo oggetto del nuovo finanziamento di Euro 200.000,00, con il conseguente aggravio della complessiva esposizione debitoria della società a esclusivo vantaggio dei soci Controparte_3
, e SGB Trustee S.r.l. - CP_2 Controparte_4
La società convenuta nel costituirsi in giudizio eccepiva l'infondatezza della domanda, sostenendo che con tale delibera si era inteso assumere un'iniziativa diretta a salvare la società, che, a causa della pandemia COVID-19, nella primavera del 2020, aveva dovuto interrompere l'attività di ristorazione;
che il finanziamento di cui si era discusso in sede assembleare riguardava i famosi prestiti garantiti dallo Stato all'80% e, al momento della riunione, per il 20% in capo alle banche che, per l'erogazione, chiedevano eventuali fidejussioni. In seguito, con i successivi decreti modificativi, anche il 20% erogato dagli istituti creditizi avrebbe goduto, come nel caso che ci occupa, della garanzia statale al 100% con un tasso di interesse quasi inesistente.
che tale passaggio non avrebbe necessitato di alcuna delibera, avendo l'AU ampio potere in tal senso sia per statuto che per poteri specificati in assemblea.
Eccepiva inoltre l'infondatezza della domanda anche in ordine alle altre determinazioni assunte nella medesima assemblea, chiedendone il rigetto.
^^^
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda volta ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare del
25 giugno 2020, con cui veniva conferito mandato all'amministratore per la sottoscrizione di un contratto di finanziamento proposto dalla per l'importo di Euro Parte_3
200.000,00, è infondata e non può essere accolta.
Ed invero, a fondamento dell'impugnazione, l'attore ha dedotto che la delibera in oggetto non trovava alcuna giustificazione nell'interesse sociale e che la stessa era stata assunta al solo scopo di favorire l'interesse dei soci , , che erano Controparte_3 CP_2 Controparte_4
fideiussori del debito di euro 100.000,00 relativo al rapporto di conto corrente.
Ciò in quanto Il finanziamento di cui doveva beneficiare la società era destinato - come dichiarato in sede di assemblea - a ripianare il saldo negativo (pari a euro 100.000,00) del rapporto di conto corrente n. 3202 garantito personalmente dai soci Controparte_3 CP_2
, e SGB Trustee S.r.l., i quali si sarebbero avvantaggiati della
[...] Controparte_4
diminuzione della garanzia fideiussoria. Sicchè l'aggravio della complessiva esposizione debitoria della società sarebbe stato ad esclusivo vantaggio dei soci Controparte_3 CP_2
, e SGB Trustee S.r.l. -
[...] Controparte_4
In altri termini l 'attore si duole della sussistenza di un conflitto di interessi tra la società ed i soci sopra indicati. Orbene, ai fini dell'annullamento della delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi, è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, mentre
è irrilevante che essa (senza pregiudicare nel contempo tali interessi) consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio (cfr., Cassazione civile sez. I, 21 marzo 2000, n. 3312;
Cassazione civile sez. I, 21 dicembre 1994, n. 11017; Cassazione civile sez. I, 4 maggio 1991, n.
4927).
Quindi, affinché vi sia conflitto di interessi rilevante, ovverosia in grado di comportare l'annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 2377 c.c., è necessario individuare due specifici interessi tra loro in contrasto: l'uno facente capo personalmente al socio e l'altro facente capo alla società.
Ciò posto, l'interesse sociale si configura come l'insieme degli interessi comuni dei soci, in quanto parti del contratto di società, concretizzantesi nell'interesse alla produzione del lucro, alla massimizzazione del profitto sociale (inteso come massimizzazione del valore globale delle azioni o delle quote), al controllo della gestione dell'attività sociale, alla distribuzione dell'utile, alla alienabilità della propria partecipazione sociale, alla determinazione della durata del proprio investimento, e, quindi, allo scioglimento della società.
Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale -quindi un interesse che non è in alcun modo riconducibile al contratto di società- e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili a tale contratto.
Nel caso in esame, l'attore ha sostenuto che la delibera impugnata sarebbe lesiva dell'interesse sociale, in quanto rivolta ad aumentare l'indebitamento della società, la quale non avrebbe nessun altro vantaggio dalla stessa. Di contro la delibera sarebbe diretta a perseguire l'interesse dei soci di maggioranza di veder ridotta la propria garanzia personale.
Tale assunto è tuttavia rimasto sfornito di sostegno probatorio. Al contrario dalla documentazione agli atti appare evidente che la motivazione per cui la maggioranza aveva deciso di accedere al finanziamento appare in linea con gli interessi della società, nell'intento di perseguire l'obiettivo della continuità aziendale, per salvare la società dalla crisi derivante dalla pandemia COVID-19.
Nella primavera del 2020 in pieno periodo pandemico, infatti, la società aveva dovuto interrompere l'attività di ristorazione. Per questo si era ritenuto indispensabile interloquire con la Banca, per poter verificare la possibilità di accesso al credito garantito, secondo il disposto contenuto nei DPCM succedutisi in quel periodo.
Inoltre occorre rilevare che, in generale, l'aumento dell'indebitamento della società non è di per sé lesivo degli interessi sociali, essendo in alcuni casi indispensabile per consentire la prosecuzione dell'attività di impresa nelle ipotesi in cui, come in quella di esame, si sia verificata una crisi di liquidità.
Nel caso di specie, a dimostrazione del proprio assunto, parte convenuta ha prodotto la relazione finale depositata dall'amministratore giudiziario all'esito del ricorso ex art. 2409 c.c.
NRG.1431/2020 V.G., nella quale questi concludeva sostenendo che nessun danno era stato subito dalla società per effetto della deliberazione di accesso al credito attraverso il mutuo e che non vi era conflitto di interessi nell'assunzione di tale deliberazione.
In particolare, il danno asseritamente causato alla società non poteva dipendere dalla mancata rilevazione di una causa di scioglimento per mancanza di continuità aziendale. E ciò in quanto, in virtù della forte capitalizzazione iniziale, il patrimonio sociale non si era mai ridotto sotto il minimo legale. Sebbene la Società avesse costantemente operato in perdita in quegli anni, aveva sempre mantenuto un patrimonio netto positivo. (Sul punto l'A.G. così si esprime a pag.38 della relazione).
Sulla scorta di tali considerazioni, la decisione di accedere ad un finanziamento piuttosto che deliberare un aumento di capitale non può considerarsi in alcun modo lesiva dell'interesse sociale.
Sull'abuso di potere
L'attore ha altresì sostenuto che la delibera impugnata sarebbe invalida in quanto integrante un abuso del potere di maggioranza.
Occorre premettere, in punto di diritto, che, per come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. I, 12/12/2005, n. 27387), l'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società -per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale- ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. Al di fuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva.
Ed invero, nel nostro ordinamento societario non esiste una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari. Tuttavia, da tempo, si ammette in dottrina la fattispecie in argomento, riferendola alle ipotesi di uso non corretto della maggioranza.
La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che sussiste il profilo dell'abuso o eccesso di potere, quando la decisione risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante, mentre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. I, 20/06/1983, n. 4236; Cassazione civile, sez. I, 29/05/1986, n. 3628; Cassazione civile, sez. I, 05/05/1995, n. 4923; Cassazione civile, sez. I, 26/10/1995, n. 11151; Cassazione civile, sez. I, 11/06/2003, n. 9353).
La figura dell'abuso di potere, quindi, rappresenta un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario corrispondente ad un principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti e, quindi, fare di essi un esercizio emulativo (sulla tematica dell'abuso del diritto, si veda, di recente, Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2011 n. 10488).
L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, peraltro, fonda il divieto di abuso sulla base dei canoni generali della correttezza e della buona fede. Più specificamente, il principio di buona fede contrattuale ed il conseguente principio di collaborazione -che deve informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società- vengono considerati il fondamento per riconoscere la figura dell'abuso di potere, quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari, finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza. A questo punto, occorre precisare che il canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi i quali, nel dinamismo proprio dell'ordinamento societario, sono destinati a trovare adeguata composizione nell'ambito del procedimento deliberativo. La menzionata regola di maggioranza prescrive, dunque, al socio non di esercitare il diritto di voto in funzione di un predeterminato interesse, ma di esercitarlo liberamente e legittimamente per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno.
In concreto, tuttavia, sarà comunque necessario dimostrare l'esercizio “fraudolento” ovvero “ingiustificato” del potere di voto, non potendo l'abuso consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi, ma dovendo concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.
In sintesi, l'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione:
a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale;
b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa (cfr., altresì, Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2003, n. 6361; Tribunale Roma, 22/10/2002; Tribunale Milano,
28/06/2001; Tribunale Milano, 22/06/2001).
In adesione ai principi ora enunciati, l'esame del merito della delibera è ammesso solo in presenza di indici oggettivi che consentano di sospettare la violazione di vincoli imposti dall'ordinamento alla maggioranza e desunti nei modi succitati: della sussistenza e della prova di tali indizi è naturalmente onerata la parte che assume l'illegittimità della deliberazione.
Grava, cioè, sul socio di minoranza l'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto (cfr., Cassazione civile, sez. I, 29/05/1986, n. 3628 cit., in motivazione,
Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2003, n. 6361). Ma, come si è visto, l'abuso presuppone un controllo di merito del giudice;
e a tal fine il socio di minoranza, oltre a provare la arbitraria e fraudolenta preordinazione della delibera da parte dei soci maggioritari, dovrà preventivamente fornire quei "sintomi" di illiceità, tali da consentire al giudice l'analisi delle motivazioni della delibera, per poter verificare se effettivamente abuso vi sia stato. È chiaro che la presenza del fine fraudolento -la cui prova può essere data anche induttivamente dimostrando che lo scopo apparentemente perseguito dalla società è in realtà inesistente- costituisce non solo un sintomo del vizio della decisione impugnata, ma anche il limite alla tutela della minoranza. L'abuso di potere, infatti, è pur sempre un vizio di legittimità della delibera, riscontrabile solo nella misura in cui non comporti un controllo giudiziario sulle libere determinazione dell'autonomia privata provenienti dagli organi della società rispetto ai quali è preclusa qualsiasi valutazione di opportunità.
Premesso ciò, nella fattispecie in esame, non sono stati offerti da parte attrice elementi tali da far ritenere, anche solo induttivamente, l'arbitraria e fraudolenta preordinazione della delibera da parte dei soci maggioritari ai danni del socio di minoranza. Al contrario la delibera appare tutt'altro che ingiustificata, in considerazione di quanto già evidenziato circa la situazione di inattività in cui versava la società nel periodo della pandemia, e la conseguente crisi di liquidità. D'altra parte, come sopra già evidenziato, pur in presenza di perdite, il patrimonio netto della società era positivo, sicchè non si profilava la necessità di procedere ad un aumento di capitale, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice.
Dalla relazione redatta dell'AG, approvata dal Tribunale emerge che, contrariamente alle ricostruzioni proposte dall'attore, non vi sia stato alcun intento fraudolento, né un conflitto di interessi dei soci deliberanti, ne', tantomeno, un danno nei confronti della società, e conseguentemente dei suoi Soci.
Analogamente, relativamente al punto della delibera contenente la decisione di risolvere il contratto di locazione, non vi sono elementi agli atti per ritenere che la decisione sia stata assunta in conflitto di interessi.
Infatti, risulta pacifico che la società è proprietaria, da sola, del 47% delle mura e con le quote dei soci SGB Trust s.r.l. e che detengono, quali Controparte_3 Controparte_4 comproprietari in proprio, quote pari al 14,5% della proprietà, si raggiunge complessivamente il 61,5% di proprietà immobiliare. Sicchè non vi sono elementi agli atti per smentire la tesi dei convenuti, secondo cui la risoluzione del contratto di locazione, votata in assemblea, evidenziava proprio la volontà di aiutare la società, comportando da parte degli altri soci la rinuncia a ricevere la propria quota di canoni di locazione.
Infine per quanto attiene alle asserite modifiche statutarie, in assenza di prova delle formalità necessarie affinchè tali modifiche acquistino efficacia, deve rilevarsi il difetto di interesse alla proposizione della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla refusione in favore della società Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 7.650,00, oltre
[...]
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa RA RO Dr. Giuseppe Di Salvo