CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/07/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 270/2022
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 270/2022 RGAC vertente tra:
2I ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Palombi
PARTE APPELLANTE
E
( Controparte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. 569/2022 ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 21.04.2022 nel giudizio iscritto al n. R.G. 984/2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte appellante per l'udienza del 24.04.2025
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha instaurato il presente Parte_2 giudizio impugnando l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. 596/2022 pronunciata ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 21.04.2022 nella causa avente RG 984/2021, con cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accedere all'immobile sito in Archi (RC), via Provinciale Vecchia
n. 32, al fine di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n.
07570000357854 intestato a , inadempiente al pagamento delle Controparte_1 fatture emesse dalla società di vendita la presente impugnazione, in Controparte_2 particolare, la ha dedotto l'erroneità e illegittimità dell'ordinanza impugnata Parte_2 per omesso esame e travisamento delle prove fornite, alla luce della normativa di riferimento e dei fatti occorsi nel caso di specie;
ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza: - in via principale, autorizzare l'odierna appellante ad accedere all'immobile sito in Archi (RC), Via
Provinciale Vecchia n. 32, ove è sito il PDR di cui all'utenza gas intestata alla sig.ra
, occupato da quest'ultima, o da terzi detentori, al fine di Controparte_1 procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n. 07570000357854, compiendo tutte le operazioni necessarie all'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore;
- per l'effetto, ordinare alla parte appellata, od a chiunque si trovi nella materiale disponibilità dell'immobile, di non opporsi e/o comunque cooperare al fine di consentire il suddetto intervento di disalimentazione fisica;
- per quanto dovesse occorrere, in caso di assenza o indisponibilità a cooperare da parte dell'odierna parte appellata e/o delle persone occupanti l'immobile, autorizzare sin d'ora l'apertura forzata della serratura alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed a cura di fabbro da questi incaricato, nonché, dopo l'eseguito intervento di disalimentazione, la successiva chiusura dell'abitazione anche a mezzo di altra nuova serratura, lasciando le chiavi all'amministratore di condominio se reperibile, in mancanza al vicino di casa che ne accetti la consegna e/o, in ulteriore subordine, immettendole nella cassetta della posta e dandone avviso mediante raccomandata;
- disporre ogni altro provvedimento che riterrà idoneo per salvaguardare i diritti per i quali si invoca la tutela;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
3 Con memoria del 24.02.2025 parte appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, atteso che “nelle more del giudizio è intervenuto il provvedimento che impone l'avvio dell'odierna procedura in presenza CP_3 di consumi annui inferiori a 5.000 mc;
pertanto, è venuto meno il presupposto della presente azione e quindi non è necessario proseguire con il giudizio”.
All'udienza del 24.04.2025 l'appellante ha depositato note di trattazione scritta, insistendo nella superiore richiesta di definizione del giudizio.
Pertanto, con ordinanza collegiale del 19.06.2025, la causa è stata assunta in decisione senza termini.
2. Ciò premesso occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Parte appellante ha, infatti, dedotto e documentato che con la delibera ARERA n. 379/2024/R/ Parte
sopravvenuta rispetto al presente giudizio, sono venuti meno i presupposti che hanno determinato l'instaurazione della controversia;
occorre, pertanto, prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla delibazione nel merito della questione ed emettere la relativa pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Peraltro, parte appellata non si è costituita e dunque non sussiste alcun contrasto in ordine a tale declaratoria, essendo pacifico che quest'ultima è invece esclusa nel caso in cui “la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione” (Cass. n. 21757/2021).
3.In ordine alle spese processuali, va dichiarato il non luogo a provvedere, in ragione della mancata costituzione in secondo grado della parte appellata.
Essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. civ., sez. lav., n.
14641/2020; Cass. civ. n. 25485/2018).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
4 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 17 giugno 2025
La consigliera rel. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
5
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 270/2022 RGAC vertente tra:
2I ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Palombi
PARTE APPELLANTE
E
( Controparte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. 569/2022 ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 21.04.2022 nel giudizio iscritto al n. R.G. 984/2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte appellante per l'udienza del 24.04.2025
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha instaurato il presente Parte_2 giudizio impugnando l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. 596/2022 pronunciata ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 21.04.2022 nella causa avente RG 984/2021, con cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accedere all'immobile sito in Archi (RC), via Provinciale Vecchia
n. 32, al fine di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n.
07570000357854 intestato a , inadempiente al pagamento delle Controparte_1 fatture emesse dalla società di vendita la presente impugnazione, in Controparte_2 particolare, la ha dedotto l'erroneità e illegittimità dell'ordinanza impugnata Parte_2 per omesso esame e travisamento delle prove fornite, alla luce della normativa di riferimento e dei fatti occorsi nel caso di specie;
ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza: - in via principale, autorizzare l'odierna appellante ad accedere all'immobile sito in Archi (RC), Via
Provinciale Vecchia n. 32, ove è sito il PDR di cui all'utenza gas intestata alla sig.ra
, occupato da quest'ultima, o da terzi detentori, al fine di Controparte_1 procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n. 07570000357854, compiendo tutte le operazioni necessarie all'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore;
- per l'effetto, ordinare alla parte appellata, od a chiunque si trovi nella materiale disponibilità dell'immobile, di non opporsi e/o comunque cooperare al fine di consentire il suddetto intervento di disalimentazione fisica;
- per quanto dovesse occorrere, in caso di assenza o indisponibilità a cooperare da parte dell'odierna parte appellata e/o delle persone occupanti l'immobile, autorizzare sin d'ora l'apertura forzata della serratura alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed a cura di fabbro da questi incaricato, nonché, dopo l'eseguito intervento di disalimentazione, la successiva chiusura dell'abitazione anche a mezzo di altra nuova serratura, lasciando le chiavi all'amministratore di condominio se reperibile, in mancanza al vicino di casa che ne accetti la consegna e/o, in ulteriore subordine, immettendole nella cassetta della posta e dandone avviso mediante raccomandata;
- disporre ogni altro provvedimento che riterrà idoneo per salvaguardare i diritti per i quali si invoca la tutela;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
3 Con memoria del 24.02.2025 parte appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, atteso che “nelle more del giudizio è intervenuto il provvedimento che impone l'avvio dell'odierna procedura in presenza CP_3 di consumi annui inferiori a 5.000 mc;
pertanto, è venuto meno il presupposto della presente azione e quindi non è necessario proseguire con il giudizio”.
All'udienza del 24.04.2025 l'appellante ha depositato note di trattazione scritta, insistendo nella superiore richiesta di definizione del giudizio.
Pertanto, con ordinanza collegiale del 19.06.2025, la causa è stata assunta in decisione senza termini.
2. Ciò premesso occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Parte appellante ha, infatti, dedotto e documentato che con la delibera ARERA n. 379/2024/R/ Parte
sopravvenuta rispetto al presente giudizio, sono venuti meno i presupposti che hanno determinato l'instaurazione della controversia;
occorre, pertanto, prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla delibazione nel merito della questione ed emettere la relativa pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Peraltro, parte appellata non si è costituita e dunque non sussiste alcun contrasto in ordine a tale declaratoria, essendo pacifico che quest'ultima è invece esclusa nel caso in cui “la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione” (Cass. n. 21757/2021).
3.In ordine alle spese processuali, va dichiarato il non luogo a provvedere, in ragione della mancata costituzione in secondo grado della parte appellata.
Essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. civ., sez. lav., n.
14641/2020; Cass. civ. n. 25485/2018).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
4 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 17 giugno 2025
La consigliera rel. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
5