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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7850/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7850/2024, vertente:
tra
, Parte_1 nata il [...] a [...], e
, Parte_2 nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Eva Zechini
-ricorrenti-
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (Roma il 16 maggio Per_1
2014).
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe hanno chiesto regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (classe 2014) Per_1
formulando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Disporre l'affidamento del Figlio minore ad entrambi, con collocazione prevalente presso la madre, e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione del figlio attuando,
congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso;
2) Assegnare la casa familiare sita in Roma alla Via Giacinto
Martorelli, 69, originariamente intestata ad entrambi gli esponenti,
alla madre che vi vivrà con il figlio minore Per_1
3) Il Signor in accordo con la OR Parte_2 Pt_1
, nelle more del giudizio ha ceduto in data 17 luglio 2025,
[...]
a titolo gratuito la sua quota della casa familiare alla sig.ra Pt_1
, che provvederà all'accollo totale del mutuo, entro 12 mesi
[...]
dall'omologa dell'accordo, avendo già provveduto al pagamento di tutti i costi per il trasferimento immobiliare.
4) Gli eventuali costi per l'accollo del mutuo rimarranno ad esclusivo carico della OR . Parte_1
5) Il Signor si è già trasferito da tempo, portando con sé Pt_2
tutti i propri effetti personali.
2 6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà
vedere e tenere con se il figlio ogni volta che lo riterrà opportuno,
compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso e, in ogni caso, previo congruo avviso e d'accordo con la madre e comunque:
nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì, secondo l'orario scolastico sino alla domenica alle 18.00;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con se dal mercoledì
all'uscita di scuola e sino al giovedì mattina che lo porterà a scuola,
nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza.
Dal mercoledì all'uscita di scuola e sino al venerdì mattina quando lo porterà a scuola, nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì
dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, dal momento che nel corso di questo periodo entrambi i genitori godono generalmente solo di due settimane di ferie a cavallo di
Ferragosto, detto periodo sarà così suddiviso: ad anni alterni, la prima settimana con un genitore e la seconda settimana con l'altro genitore, con possibilità di accordo in base ad eventuali cambiamenti che negli anni lavorativi possano accadere;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale salvo
3 diversi accordi;
per il giorno del compleanno del minore lo passerà
congiuntamente con i genitori o solo con la madre. Nel caso in cui il padre o il nonno paterno non potessero trascorrere con il figlio il periodo di frequentazione di cui sopra, il bambino resterà con la madre, salvo diverso accordo.
7) Le parti concordano che il minore dovrà proseguire il percorso religioso di stampo cattolico già intrapreso e tutt'oggi in essere.
Qualsiasi eventuale scelta e/o esperienza di contenuti diversi o contrari alla religione cattolica, richiederà il consenso da parte di entrambi i genitori nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità
in assenza del quale il presente accordo verrà ritenuto violato.
8) La rata mensile del mutuo dell'immobile che era cointestato è
pari ad € 683,23 ed è stata pagata sino al corrente mese di agosto
2025 al 50%.
9) Il Signor a patire dal mese di settembre 2025 Pt_2
corrisponderà un contributo al mantenimento del figlio minore pari complessivamente ad € 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, e nulla sarà da lui dovuto a titolo di mutuo essendo intervenuta la cessione della sua quota di immobile in data 17/07/2025.
10) L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
4 11) Il Signor sarà tenuto al pagamento del 50% delle Pt_2
spese straordinarie sostenute per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate, giusto protocollo d'intesa del Tribunale Ordinario di Roma del 17 dicembre 2014;
12) Gli assegni familiari saranno erogati al 100% alla OR
. Pt_1
13) Le parti dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra,
non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
15) Le parti prestano, fin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti propri e del figlio minore.
16) I ricorrenti rinunciano espressamente alla comparizione personale;
”
Le parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10
settembre 2025 hanno confermato le condizioni di cui sopra;
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento. Quanto al punto n.
5 7) degli accordi, esso non deve ritenersi contrario al principio di libertà
religiosa, significando semplicemente che i genitori concordano su decisioni come la frequenza all'ora di religione cattolica a scuola e/o la partecipazione ai corsi di prima comunione o cresima.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 14 giugno 2024 e alle note scritte depositate in data 19
settembre 2025 le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 15 settembre 2025
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice relatore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7850/2024, vertente:
tra
, Parte_1 nata il [...] a [...], e
, Parte_2 nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Eva Zechini
-ricorrenti-
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (Roma il 16 maggio Per_1
2014).
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe hanno chiesto regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (classe 2014) Per_1
formulando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Disporre l'affidamento del Figlio minore ad entrambi, con collocazione prevalente presso la madre, e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione del figlio attuando,
congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso;
2) Assegnare la casa familiare sita in Roma alla Via Giacinto
Martorelli, 69, originariamente intestata ad entrambi gli esponenti,
alla madre che vi vivrà con il figlio minore Per_1
3) Il Signor in accordo con la OR Parte_2 Pt_1
, nelle more del giudizio ha ceduto in data 17 luglio 2025,
[...]
a titolo gratuito la sua quota della casa familiare alla sig.ra Pt_1
, che provvederà all'accollo totale del mutuo, entro 12 mesi
[...]
dall'omologa dell'accordo, avendo già provveduto al pagamento di tutti i costi per il trasferimento immobiliare.
4) Gli eventuali costi per l'accollo del mutuo rimarranno ad esclusivo carico della OR . Parte_1
5) Il Signor si è già trasferito da tempo, portando con sé Pt_2
tutti i propri effetti personali.
2 6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà
vedere e tenere con se il figlio ogni volta che lo riterrà opportuno,
compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso e, in ogni caso, previo congruo avviso e d'accordo con la madre e comunque:
nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì, secondo l'orario scolastico sino alla domenica alle 18.00;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con se dal mercoledì
all'uscita di scuola e sino al giovedì mattina che lo porterà a scuola,
nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza.
Dal mercoledì all'uscita di scuola e sino al venerdì mattina quando lo porterà a scuola, nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì
dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, dal momento che nel corso di questo periodo entrambi i genitori godono generalmente solo di due settimane di ferie a cavallo di
Ferragosto, detto periodo sarà così suddiviso: ad anni alterni, la prima settimana con un genitore e la seconda settimana con l'altro genitore, con possibilità di accordo in base ad eventuali cambiamenti che negli anni lavorativi possano accadere;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale salvo
3 diversi accordi;
per il giorno del compleanno del minore lo passerà
congiuntamente con i genitori o solo con la madre. Nel caso in cui il padre o il nonno paterno non potessero trascorrere con il figlio il periodo di frequentazione di cui sopra, il bambino resterà con la madre, salvo diverso accordo.
7) Le parti concordano che il minore dovrà proseguire il percorso religioso di stampo cattolico già intrapreso e tutt'oggi in essere.
Qualsiasi eventuale scelta e/o esperienza di contenuti diversi o contrari alla religione cattolica, richiederà il consenso da parte di entrambi i genitori nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità
in assenza del quale il presente accordo verrà ritenuto violato.
8) La rata mensile del mutuo dell'immobile che era cointestato è
pari ad € 683,23 ed è stata pagata sino al corrente mese di agosto
2025 al 50%.
9) Il Signor a patire dal mese di settembre 2025 Pt_2
corrisponderà un contributo al mantenimento del figlio minore pari complessivamente ad € 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, e nulla sarà da lui dovuto a titolo di mutuo essendo intervenuta la cessione della sua quota di immobile in data 17/07/2025.
10) L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
4 11) Il Signor sarà tenuto al pagamento del 50% delle Pt_2
spese straordinarie sostenute per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate, giusto protocollo d'intesa del Tribunale Ordinario di Roma del 17 dicembre 2014;
12) Gli assegni familiari saranno erogati al 100% alla OR
. Pt_1
13) Le parti dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra,
non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
15) Le parti prestano, fin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti propri e del figlio minore.
16) I ricorrenti rinunciano espressamente alla comparizione personale;
”
Le parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10
settembre 2025 hanno confermato le condizioni di cui sopra;
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento. Quanto al punto n.
5 7) degli accordi, esso non deve ritenersi contrario al principio di libertà
religiosa, significando semplicemente che i genitori concordano su decisioni come la frequenza all'ora di religione cattolica a scuola e/o la partecipazione ai corsi di prima comunione o cresima.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 14 giugno 2024 e alle note scritte depositate in data 19
settembre 2025 le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 15 settembre 2025
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice relatore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
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