Sentenza 11 settembre 2017
Massime • 2
La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte, in accoglimento di ricorso straordinario per errore di fatto, annullava la sentenza del giudice di appello limitatamente ad alcuni fatti estinti per prescrizione e rinviava al medesimo per la rideterminazione della pena, in quanto, trattandosi di reati uniti in continuazione, riteneva necessari ulteriori accertamenti, non avendo detto giudice individuato la pena per ciascun delitto in continuazione, ma operato un unico aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen.).
È ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che sia fondato su errori non dedotti in tale precedente ricorso.
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- 1. Art. 619 - Rettificazione di errori non determinanti annullamentohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 620 - Annullamento senza rinviohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Falso testamento non costituisce truffa (Cass. 15666/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2019
- 4. Processo penale, Corte di cassazione, sentenza, annullamento senza rinvio, presuppostiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2017, n. 44874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44874 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2017 |
Testo completo
44874-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1550 Giovanni Conti CC - 11/09/2017 Andrea Tronci Angelo Costanzo R.G.N. 11463/2017 Fabrizio D'Arcangelo -Relatore- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: DE DA, nato a [...] il [...] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 38223/16 del 21/07/2016 della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. L'avv. Alessandro Rocco, difensore di DA DE, propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato avverso la sentenza n. 45505 del 2015 della Seconda Sezione Penale, in quanto ritenuto tardivo per intervenuta decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Il ricorrente si duole, quanto al profilo rescindente, di un errore percettivo in relazione al calcolo operato per ritenere l'avvenuto decorso del termine. Nella sentenza impugnata si rilevava, infatti, che il ricorso straordinario era stata depositato in data 16 maggio 2016, ben oltre termine perentorio di centottanta giorni previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., che scadeva, invece, il 14 maggio 2016. Il ricorrente deduce, tuttavia, che la spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale era avvenuta in data 12 maggio 2016, che lo stesso era pervenuto nella Cancelleria della Corte di Cassazione in data 13 maggio 2016 e che, pertanto, il ricorso era tempestivo.
2. Quanto al profilo rescissorio, il DE chiede, previo annullamento della predetta sentenza, la decisione in ordine al precedente ricorso straordinario proposto nel merito avverso la sentenza n. 45505 del 2015, emessa in data 27 ottobre 2015, dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte. Il DE, infatti, era stato condannato dal Tribunale di Moncalieri, con sentenza emessa in data 30 settembre 2013, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, 61 n. 7, cod. pen. per fatti occorsi in Riva presso Chieri dal 6 giugno 2006 al 23 marzo 2009, alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa. La Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto dall'imputato, con sentenza emessa in data 8 ottobre 2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva, inoltre, dichiarato prescritti i fatti commessi sino al 28 febbraio 2007, rideterminando la pena in un anno di reclusione ed euro 800,00 di multa. La sentenza n. 45505 del 2015 emessa in data 27 ottobre 2015 dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte, tuttavia, nel rigettare il ricorso per cassazione presentato dal DE, aveva illegittimamente pretermesso la declaratoria della prescrizione medio tempore maturata e, segnatamente, delle condotte illecite contestate all'imputato e commesse sino al 18 marzo 2008. Il ricorrente chiedeva, pertanto, previa declaratoria della prescrizione degli ulteriori delitti di truffa commessi sino alla data indicata, la rideterminazione della pena.
3. Con decreto del 7 novembre 2017, veniva fissata per la udienza dell'11 settembre 2017 la trattazione del ricorso nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen. sia per la fase rescindente, che per quello rescissoria. 2 Ср CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile.
2. La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, proponibile il rimedio del ricorso straordinario in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso presentato ex art. 625-bis cod. proc pen., non distinguendo tale previsione tra i provvedimenti del Supremo Collegio suscettibili di tale mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 24666 del 20/04/2004, Martino, Rv. 228963). Pertanto, nel caso in cui la Corte di Cassazione, in sede di giudizio revocatorio, abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda o abbia rigettato il ricorso, il rimedio rinvenibile nel sistema contro la perdurante ingiustizia della decisione è costituito dalla proposizione di altro ricorso straordinario, fermo restando il rispetto del termine perentorio di centottanta giorni dal deposito del provvedimento inficiato da errore. In tal caso, tuttavia, in linea con i principi generali in tema di reiterazione di una domanda già oggetto di una decisione irrevocabile, sull'esempio di quanto statuito dall'art. 641 cod. proc. pen. in materia di revisione, presupposto necessario è, circuitus vitandi causa, l'allegazione di elementi diversi e, segnatamente, la deduzione di un nuovo errore materiale o di fatto;
diversamente opinando, infatti, la domanda di un nuovo giudizio si risolverebbe in quella di una rivalutazione della pregressa decisione di inammissibile- inammissibilità o di rigetto del ricorso revocatorio. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, pertanto, a seguito di sentenza dichiarativa della inammissibilità di un ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ne è proponibile uno nuovo, solo se fondato su errori materiali o di fatto non dedotti nel ricorso precedente (Sez. 2, n. 21216 del 09/04/2014, Mercurio, Rv. 260349 ed, argomentando a contrario, Sez. 6, n. 46635 del 01/10/2014, Falletti, Rv. 261010; Sez. 5, n. 18520 del 02/12/2004, Biondi, Rv. 232281; Sez. 6, n. 33153 del 17/06/2004, Stara, Rv. 229764, che hanno escluso la proponibilità di un nuovo ricorso straordinario, fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisione con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile un precedente e analogo ricorso straordinario).
3. Declinando tali principi nel caso di specie deve rilevarsi come l'errore dedotto dal ricorrente nel presente procedimento sia diverso da quello dedotto 3 901 nella precedente impugnazione straordinaria, in quanto verte specificamente sulla errata declaratoria di inammissibilità di questa. L'errore dedotto dal DE è, inoltre, riconducibile alla nozione di errore di fatto nel senso accolto dall'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. ovvero di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la Corte di Cassazione è incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto. Nella sentenza impugnata, infatti, per mera svista, non è stato rilevato che il ricorso straordinario era stato presentato a mezzo posta, come documentato dal ricorrente, e non già mediante deposito in cancelleria e che, pertanto, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., che, nella specie, rende tempestivo il ricorso. Lo stesso è, infatti, stato presentato in data 13 maggio 2016 e non già come erroneamente indicato in data 16 maggio 2016 e, quindi, prima del decorso del termine perentorio di cui all'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., scaduto nella specie in data 14 maggio 2016. L'avv. Alessandro Rocco ha, infatti, documentato, a mezzo della produzione della lettera di vettura n. AS51782238, di aver spedito a mezzo raccomandata il ricorso straordinario in data 12 maggio 2016 e che il medesimo è pervenuto in Corte di Cassazione in data 13 maggio 2016 ovvero il giorno prima della scadenza del termine di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. La decisione della sentenza impugnata è stata, pertanto, condizionata da una inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti. La declaratoria di inammissibilità pronunciata nella sentenza n. 38223/16 del 21/07/2015 della Sesta Sezione penale è, dunque, errata e tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio.
4. Quanto al profilo rescissorio, deve rilevarsi che il ricorso straordinario è anche fondato.
5. La sentenza n. 45505 del 2015, emessa in data 27 ottobre 2015, dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte, nel rigettare il ricorso presentato dal DE, non ha, infatti, rilevato che il termine di prescrizione era maturato, nel lasso di tempo intercorrente tra la pronuncia della sentenza d'appello e quella della Corte di Cassazione, anche per ulteriori episodi di truffa contestati. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal resto, la genetica inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), ma il rilievo della prescrizione permane doveroso nel caso di rigetto del ricorso (ex plurimis: Sez. 3, n. 15683 del 11/03/2010, Gargiulo, Rv. 246963).
6. Nella specie, peraltro, l'omessa declaratoria della intervenuta prescrizione costituisce l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo, dovuto al mancato rilievo del tempus commissi delicti, e non già ad una diversa valutazione giuridica o apprezzamento di fatto, invero insussistente sul punto in tale sentenza. È, del resto, ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528; Sez. 4, n. 3319 del 12/12/2014, Refatti, Rv. 262028; Sez. 6, n. 26768 del 20/09/2012, Contardi, Rv. 253382).
7. Atteso, pertanto, che nel presente procedimento il DE era imputato dei delitti di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, 61 n. 7, cod. pen. per fatti occorsi in Riva presso Chieri dal 6 giugno 2006 al 23 marzo 2009 e che, per tale delitto il termine massimo di prescrizione, per effetto degli atti interruttivi medio tempore intervenuti era di sette anni e mezzo, alla data della pronuncia della sentenza emessa dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione dovevano ritenersi prescritti tutti i delitti di truffa commessi sino al 18 marzo 2008. 8. D'altra parte per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di truffa è istantaneo e non già permanente (ex plurimis: Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429; Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012, Volpi, Rv. 252821) ed, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il termine di prescrizione per i reati avvinti dalla continuazione decorre dalla consumazione di ciascuno di essi e non già più, come 5 ha nell'assetto previgente, dalla data di cessazione della continuazione (Sez. F, n. 34505 del 26/08/2008, Giorgi, Rv. 240671).
9. Il ricorso straordinario per errore di fatto proposto nell'interesse del DE merita, pertanto, integrale accoglimento e, di conseguenza, deve essere annullata la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 08 ottobre 2014, limitatamente ai fatti commessi fino al 18 marzo 2008, perché estinti per prescrizione. 10. Nel provvedere alla adozione dei provvedimenti necessari per correggere l'errore, occorre rilevare che l'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede la pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio "se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, о di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio". Tale norma, che deve ritenersi immediatamente applicabile a tutti i processi pendenti alla data della sua entrata in vigore, non può, tuttavia, essere utilmente invocata nel caso di specie. Non è, infatti, possibile espungere la pena irrogata per gli episodi di truffa avvinti dalla continuazione e che risultano estinti per l'intervenuta prescrizione, in quanto la Corte di appello di Torino non ha determinato la pena per ciascun delitto in contestazione, ma ha operato un unico ed unitario aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. 11. Nella sentenza impugnata, peraltro, non sono neppure identificati nella loro specifica connotazione temporale i singoli episodi delittuosi avvinti dalla continuazione, né, invero, risulta chiaramente la data della dazione, considerata l'episodio più grave, "anticipata dalla IN (riportata a pag. 6 della sentenza di primo grado). Non è, pertanto, possibile rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito e sono, comunque, necessari ulteriori accertamenti di fatto. La scissione degli episodi di truffa estinti per effetto della sopravvenienza della causa estintiva non può, pertanto, essere operata nel presente giudizio, ad onta delle chiare finalità di economia processuale perseguite dal 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in quanto tale operazione nella specie postula un esame diretto degli atti dei processi di primo e secondo grado e la formulazione di giudizi di merito obiettivamente incompatibili con i limiti delibatori propri della giurisdizione di legittimità. Tali rilievi, pertanto, impongono l'annullamento della sentenza impugnata perché sia rideterminata da altra sezione della Corte di Appello di Torino, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, la pena irrogata nei confronti del DE per i residui episodi di truffa, medio tempore non prescritti, ovvero quelli successivi al 18.03.2008.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 08.10.2014, limitatamente ai fatti commessi fino al 18.03.2008, perché estinti per prescrizione. Rinvia ad altra sezione della medesima Corte d'appello per la rideterminazione della pena in ordine ai residui fatti di truffa. Così deciso l'11/09/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Fabrizio D'Arcangelo grub those DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 7 7