Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 193
CASS
Sentenza 10 maggio 2001

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Posto che la ricongiunzione opera nel senso di trasferire la contribuzione - regolarmente versata (o, comunque, accreditata) presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro - presso altra gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, un'unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento, la giurisdizione in tema di ricongiunzione compete al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione; consegue che è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia nella quale la ricongiunzione pretesa ha, bensì, per oggetto il trasferimento di contributi versati ad una cassa di previdenza professionale, ma in funzione della loro destinazione alla gestione previdenziale competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato, mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna della cassa di previdenza professionale alla restituzione di contributi eventualmente non trasferibili presso lo Stato, essendo tale controversia fondata su un "petitum" sostanziale individuabile esclusivamente nel rapporto previdenziale intercorso col primo di detti enti ed assolutamente estraneo al trattamento pensionistico erogabile dal secondo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 193
    Data del deposito : 10 maggio 2001

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