Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 1
Posto che la ricongiunzione opera nel senso di trasferire la contribuzione - regolarmente versata (o, comunque, accreditata) presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro - presso altra gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, un'unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento, la giurisdizione in tema di ricongiunzione compete al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione; consegue che è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia nella quale la ricongiunzione pretesa ha, bensì, per oggetto il trasferimento di contributi versati ad una cassa di previdenza professionale, ma in funzione della loro destinazione alla gestione previdenziale competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato, mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna della cassa di previdenza professionale alla restituzione di contributi eventualmente non trasferibili presso lo Stato, essendo tale controversia fondata su un "petitum" sostanziale individuabile esclusivamente nel rapporto previdenziale intercorso col primo di detti enti ed assolutamente estraneo al trattamento pensionistico erogabile dal secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. STEFANOIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA OS IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;
- intimata -
regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 93050/99 del Tribunale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Bruno AGUGLIA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda principale;
giurisdizione del giudice ordinario sulla subordinata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il 14 maggio 1999, la sig.ra OS RI EL conveniva in giudizio il Provveditore agli Studi di Roma e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, esponendo che era stata iscritta presso quest'ultima dal 1972 al 1990, per avere esercitato la professione forense, e che era stata del pari iscritta presso il Provveditorato dal 1984 al 1998, per avere prestato attività di docente di ruolo. Precisava di avere chiesto la ricongiunzione della posizione assicurativa maturata presso la Cassa a quella maturata presso il Provveditorato, con utilizzazione dell'intera contribuzione risultante dalla prima, pari ad un complessivo importo di lire 20.557.020, e di essersi vista opporre l'impossibilità di recupero, a fini di riduzione dell'onere economico della ricongiunzione, di una somma maggiore di lire 4.931.081. Chiedeva, pertanto, in via principale, che fosse accertato l'obbligo del Provveditorato di ricevere tutta la posizione contributiva della Cassa di previdenza forense, scomputando, poi, dall'onere suddetto la parte non utile alla ricongiunzione;
e, in via subordinata ed alternativa, l'accertamento dell'obbligo della Cassa di restituire i contributi non trasferibili al provveditorato. Si costituivano i convenuti ed il Provveditorato eccepiva, fra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in favore della giurisdizione della Corte dei conti. Con ricorso notificato il 2 marzo 2000, la parte privata proponeva istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, cui resisteva il Ministero della Pubblica Istruzione - Provveditorato agli studi di Roma, con controricorso. La Cassa di previdenza forense non si costituiva, ancorché ritualmente intimata.
Motivi della decisione
Sostiene la ricorrente che il diritto alla ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione è distinto dal diritto al trattamento pensionistico, con la conseguenza che la presente controversia, concernendo la posizione assicurativa e mirando a risolvere il conflitto insorto fra i due enti circa le modalità di trasferimento ed utilizzazione dei contributi destinati ad alimentare tale posizione, esula dalla giurisdizione della Corte dei conti, limitata alle controversie sulla sussistenza del diritto a pensione o sulla sua misura.
L'assunto non e fondato, per quanto concerne la domanda principale, intesa ad ottenere l'accertamento dell'obbligo del Provveditorato di ricevere l'intera contribuzione versata alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di portare la quota di essa non utile alla ricongiunzione in detrazione dal complessivo onere derivante a carico dell'assicurata dalla ricongiunzione medesima. Le Sezioni unite, con sentenza 6 maggio 1993, n. 5243 hanno sancito il principio per cui la controversia concernente la ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 e presso la gestione previdenziale per i dipendenti dello Stato (esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti), di periodi pregressi di contribuzione all'I.N.P.S. è devoluta, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, alla giurisdizione della Corte dei Conti, essendo tale giudice deputato a conoscere del diritto e della misura dell'unica pensione a carico dello Stato (commisurata a tutti i contributi concentrati presso la gestione scelta dall'interessato) cui è funzionale la ricongiunzione predetta.
Da questo principio non v'è ragione di discostarsi, atteso che anche la facoltà concessa, dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso, le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo è espressamente prevista (art. 1) "ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione" e può determinare "la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita".
In altri termini, la ricongiunzione, anche alla stregua della disciplina propria delle gestioni previdenziali concernenti l'esercizio delle libere professioni, opera nel senso di trasferire la contribuzione - regolarmente versata (o, comunque, accreditata) presso la gestione previdenziale "competente", in dipendenza del rapporto di lavoro - presso altra gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore, ricorrendone le prescritte condizioni è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, "una unica pensione", commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento.
Si crea, così, un collegamento inscindibile fra "ricongiunzione" di periodi assicurativi e "liquidazione di un'unica pensione commisurata all'importo dei contributi ricongiunti", con la conseguenza che al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'"unica pensione" compete anche la giurisdizione in tema di ricongiunzione.
Pertanto, ove la ricongiunzione avvenga presso l'ente di previdenza proprio della categoria professionale cui appartiene l'assicurato, in funzione incrementativa di pensione erogata dallo stesso ente, le controversie relative rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in materia, appunto, di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Devolute alla giurisdizione della Corte dei conti (ai sensi degli artt. 13 e 62 T.U. 1214/34) sono, invece, le controversie come la presente, nella quale la ricongiunzione pretesa ha, bensì, per oggetto il trasferimento di contributi versati alla Cassa di previdenza per gli esercenti le professioni forensi, ma in funzione della loro destinazione alla gestione previdenziale "competente" ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato: tale giurisdizione ha carattere esclusivo, affidata com'è al criterio della materia, sicché ad essa non si sottraggono le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum sostanziale" secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale (Cass., sez. un., 18 marzo 1999, n. 152), quale deve ritenersi conseguente, con riguardo alle questioni di ricongiunzione dal suddetto "inscindibile collegamento" di esse con quelle pensionistiche.
In quest'ordine di idee, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulle questioni di ricongiunzione di posizioni assicurative destinate ad alimentare trattamenti pensionistici a carico dello Stato è stata, poi, più volte ribadita dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (cfr. sentt. 1^ settembre 1999, n. 617; 21 marzo 1997, n. 2519; 28 novembre 1996, n. 10618). Relativamente alla domanda principale, va, pertanto, dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla domanda subordinata e alternativa - avente ad oggetto la condanna della sunnominata Cassa alla restituzione dei contributi eventualmente non trasferibili presso lo Stato - sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario, essendo essa fondata su di un petitum sostanziale individuabile esclusivamente nel rapporto previdenziale intercorso col primo di detti enti ed assolutamente estraneo al trattamento pensionistico erogabile dal secondo, sicché la relativa controversia si caratterizza per un oggetto ricompreso nella materia della previdenza obbligatoria, devoluta, appunto, ex art. 442 cod. proc. civ, alla cognizione del detto giudice. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda principale e quella dell'Autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda subordinata. Compensa le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001