Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
È inammissibile, per decorso limiti temporali, il ricorso straordinario reiterato personalmente dall'imputato avverso la stessa sentenza, già oggetto di ricorso straordinario proposto dal difensore dichiarato inammissibile. (Tale principio è stato affermato nell'ambito di una fattispecie nella quale l'imputato aveva personalmente adito la S.C., dolendosi della omessa trasmissione dei motivi di ricorso straordinario da lui proposti e, pertanto, della omessa considerazione degli stessi da parte della Corte, che ha altresì precisato che, comunque, non ci si può dolere di quei pretesi errori che sono stati valutati per effetto di un precedente ricorso straordinario e non sono stati ritenuti sussistenti, riesumandoli e contrabbandandoli quali errori materiali o di fatto in cui sarebbe incorso il giudice del ricorso straordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2004, n. 24666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24666 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 20/04/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 774
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 47754/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. da:
MA LE, n. 23.2.1943 Codroipo;
avverso la sentenza in data 8.7.2003 della Corte di Cassazione;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. Elisabetta CESQUI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore, avv. DE CAPRIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con atto dell'11.12.2003 NI AR ha proposto personalmente ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza 8.7.2003 di questa Corte, sezione 3^, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso altra sentenza in data 27.6.2002 di questa stessa Corte e sezione che aveva rigettato il ricorso per Cassazione.
Il ricorrente sviluppa una lunga serie di motivi che costituiscono doglianze avverso quest'ultima sentenza, e che già sono state oggetto del primo ricorso straordinario con relativa consunzione dell'impugnazione, e segnatamente si duole del fatto che, avendo proposto tempestivamente e personalmente motivi di ricorso, detti motivi non vennero trasmessi e non vennero presi in considerazione per la decisione in data 27.6.2002. Si badi che non si versa nell'ipotesi in cui vengono a collidere l'avvenuto esercizio del diritto da parte del difensore (cui spetta d'esercizio ma non la titolarità del diritto) e la pretesa dell'imputato di esercitarlo, ipotesi in ordine alla quale la giurisprudenza ha ravvisato la consunzione del diritto, per esser stato esercitato da uno dei soggetti costituenti assieme la parte-difesa (Cass. 31.10.1990, Riti Colatigli, A.N.P.P. 1991, 453; Cass. 22.6.1995, Emanuello, CED 202774, in tema di procedimenti "de libertate"; Cass. 12.10.1992, Caporaso, CED 192336) affermando così il principio della unicità del diritto di impugnazione per cui l'esaurimento del mezzo per primo scelto dalla parte o dal suo difensore esaurisce il diritto all'impugnazione anche nei confronti dell'altro soggetto legittimato (più in dettaglio si è affermato che è inammissibile l'istanza di riesame se è stata già dichiarata inammissibile una precedente istanza nei confronti del medesimo provvedimento - cfr. Cass. 5.6.1996, Atene, CED 205515: "Gli autonomi diritti all'impugnazione,
attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 cod. proc. pen. consente, all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione".
Nel caso di specie si versa in un'ipotesi in cui il diritto è stato esercitato da entrambi i soggetti costituenti la parte-difesa, ma il giudice a quo non ha preso cognizione di una delle due impugnazioni siccome non portata al suo esame.
Venendo al punto centrale del thema decidendum, va detto che avverso la pronuncia di questa Corte il ricorso straordinario, sottoposto a rigorosi Umili temporali, non può essere reiterato di tal che non ne è consentito uno nuovo avverso la stessa sentenza, mentre è consentito ricorso straordinario avverso la sentenza che decide sul ricorso straordinario, non distinguendo l'art. 625 bis c.p.p. tra i provvedimenti del Supremo Collegio suscettibili di tale mezzo d'impugnazione. Nondimeno non ci si può dolere di quei pretesi errori che già sono stati valutati per effetto di un precedente ricorso straordinario e non sono stati ritenuti sussistenti, riesumandoli e contrabbandandoli quali errori materiali o di fatto in cui sarebbe incorso il giudice del ricorso straordinario. Ed infatti non può parlarsi di reiterazione degli stessi errori di fatto, ma di valutatone circa la sussistenza o meno di essi, che esaurisce la doglianza, che ovviamente non è riproponibile all'infinito. È stata infatti già portata all'attenzione della Corte nel caso di specie, quale mezzo straordinario di ricorso, la doglianza circa l'omessa trasmissione dei motivi personali di ricorso e sono già stati dichiarati inammissibili i motivi relativi ai ritenuti vizi procedimentali, avendo ritenuto questa Corte nella precedente composizione che tale omessa trasmissione non integra l'errore materiale o di fatto, quantomeno quale errore percettivo, che può essere posto a base di questa impugnazione, sì che la reiterazione degli stessi, potendosi unicamente impugnare la decisione 8.7.2003, non è consentita, sia per il principio di consunzione del rimedio, sia perché trattasi di motivi non consentiti dallo speciale e straordinario mezzo d'impugnazione, risolvendosi nella censura di un eventuale errore di diritto di questa Corte, che non avrebbe ritenuto rientrare la fattispecie nell'errore di fatto.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di euro 300 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004