Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2015, n. 45505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45505 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE✓ 45 5 05 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sent. n. sez. 2141 dott. Antonio Esposito Presidente dott. Domenico Gallo Relatore dott. Giovanna Verga PU 27/10/2015 dott. Marco Alma dott. Sandra Recchione R.G.N.5160/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ES DA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 8/10/2014 della Corte d'appello di Torino, sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per la parte civile PO CO, l'avv. Silvano Pietro Rissio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese della p.c. udito per l'imputato, l'avv. Alessandro Rocco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8/10/2014, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Moncalieri, in data 30/9/2013, dichiarati prescritti i fatti commessi sino al 2 0/2/2007, esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta a ES DA in anni uno di reclusione ed €. 800,00 di multa per il reato di truffa continuata ed aggravata in danno dell'associazione disabili ASHA FOX.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con il quale deduce:
2.1 Violazione della legge penale in ordine all'errata applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen in quanto riferita al complessivo importo degli esborsi, anziché in relazione ad ogni singolo reato. Improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela;
2.2 Violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto come 2.3 truffa, con riferimento ai prelievi di contante di €. 3.000,00 ciascuno che la persona offesa PO CO aveva effettuato su istigazione del ES, sottraendoli dalle casse della banca dove lavorava come cassiere, dovendosi qualificare il fatto come concorso in furto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, è ben vero che nel reato continuato la questione della valutazione unitaria o frazionata del danno, ai fini dell'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen. è stata oggetto di divergenti orientamenti giurisprudenziali a seguito dell'entrata in vigore della L. 251/2005. Infatti se la Cassazione con la sentenza n.20942/2012 (Sez. II, udienza del 18/4/2012, Biondo), non massimata, opta per la valutazione frazionata del danno, ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola, l'orientamento maggioritario opta per la soluzione opposta. Con la sentenza n.49086 del 24/05/2012 Ud. (dep. 18/12/2012), Rv. 253961, la Sezione prima di questa Corte ha statuito che in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza O meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità dev'essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni.
3. Tale orientamento è stato confermato da un successivo arresto di questa Sezione che ha ribadito che in caso di reato continuato, valendo, in 2 mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2201 del 13/11/2013 Ud. (dep. 20/01/2014 ) Rv. 258477). Il Collegio condivide questo secondo orientamento al quale intende uniformarsi, osservando per di più che nel caso di specie, trattandosi di più reati di truffa commessi a danno del medesimo soggetto passivo, non sarebbe possibile una valutazione frazionata del danno. Di conseguenza nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata per aver ritenuto l'aggravante del danno patrimoniale di particolare rilevanza, considerando il danno nel suo complesso alla luce dell'unitarietà della condotta.
4. Una volta ritenuta correttamente applicata l'aggravante, non può avere ingresso il motivo relativo alla tardività della querela, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio.
5. Infine risulta inammissibile il terzo motivo in punto di qualificazione giuridica di una parte della condotta, trattandosi di una eventuale violazione di legge non dedotta con i motivi d'appello.
6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che Rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione in favore della parte civile PO CO delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore della parte civile PO CO delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi €.2.500,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie. Così deciso, il 27 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr.F. Domenico Gallo) (dr.Antonio Esposito) corallo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 NOV. 2015 3 IL DICASSA CANCELLERE M E R P Claudia Fianelli S U S E T R I N E Z O O C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Supremo di Cassazione - Sesta Sezione Pende- Can sent us 44874/17 dec 11/09/2017 e depositata il 28/9/2017; е L Annulla senza rinvio la sentenza impugusta, mouche la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 08.03.2003, jerché estiviti jer prescrizione, Ricevia ad altra sezione della medences Corte d'appelle for le ridetermine in ordine ai residui fatti di truffa.??.zione della Jews MA Rome, E DI R - 3 OTT 2017 P U S Il Direttore Amministrativo TE Roberto TARSI R O C