Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
Integra errore di fatto di natura percettiva, che legittima la proposizione del ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, della questione della prescrizione del reato, causato dalla mancata rilevazione del "tempus commissi delicti". (Nella specie, nel corso del precedente giudizio di cassazione, conclusosi con il rigetto del ricorso, il termine di prescrizione era maturato dopo la sentenza d'appello, ma prima della pronuncia della Corte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2010, n. 15683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15683 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 447
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 46399/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione;
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Cassazione, n. 2488/09, del 7/10/09, sul ricorso proposto da:
UL NC, nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. GAZZARA Santi;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza con le conseguenti statuizioni. Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 23/4/02, dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 4, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. La
Corte di Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi sull'appello avanzato dal prevenuto, con sentenza del 23/5/07, ha confermato il decisum di prime cure.
La difesa del UL ha, quindi, interposto ricorso per cassazione, che è stato chiamato, davanti alla Sezione 4 di questa Corte, alla udienza del 7/10/09, e, ritenuto infondato, è stato rigettato. Propone ricorso ex art. 625 bis c.p.p. il Procuratore Generale presso questa Corte, chiedendo che si annulli la impugnata sentenza nella parte relativa alla omessa disamina sulla sussisteza di elementi che avrebbero permesso di dichiarare la estinzione del reato, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per intervenuta prescrizione, con la emissione dei conseguenti provvedimenti di correzione. Il ricorrente osserva che, con netta evidenza, la questione della prescrizione non sia stata esaminata, per evidente errore di fatto, legittimante lo stesso Ufficio del P.G. alla proposizione del ricorso straordinario.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso si palesa fondato e merita accoglimento.
Invero la Corte ha esaminato le doglianze del ricorrente esclusivamente in relazione al delitto, originariamente ascritto, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, commesso il 18/8/2000, nel mentre, in sede di merito, all'imputato era stata riconosciuta l'attenuante della lieve entità, ex comma 5 della citata norma. Sicché per la ipotesi così modificata il termine prescrizionale veniva ad essere di anni 7 e mesi 6, avuto riguardo alla pena edittale in relazione al tempus commissi delicti ed alle disposizioni del previgente art. 157 c.p., applicabili, ratione temporis;
termine che si è maturato già al 18/2/08, dopo la sentenza di appello e prima della pronuncia di questa Corte.
Ne discende che non essendo stato valutato come inammissibile il ricorso, per cui la manifesta infondatezza dello stesso avrebbe impedito la regolare instaurazione di un rapporto di impugnazione, tale da precludere l'esame sulla sussistenza o meno di cause di non punibilità, il decidente avrebbe dovuto procedere all'indagine sul punto.
La questione della prescrizione non è stata quindi esaminata, come dovevasi, per evidente e mero errore di fatto di natura percettiva, causato da una svista in cui la Corte è incorsa, connotato dalla influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziata dalla omessa rilevazione del tempus commissi delicti, che ha condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito del vaglio di detto elemento temporale.
La sentenza impugnata in via straordinaria va, pertanto, annullata;
va, altresì, annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Venezia, in data 23/5/07.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza di questa Corte del 7/10/09, n. 41849, 4 Sezione Penale, e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, resa dalla Corte di Appello di Venezia in data 23/5/07, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010