Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
È ammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, a condizione che il rilievo dell'errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2014, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 12/12/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 2098
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 26189/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LD N. IL 20/12/1950;
avverso la sentenza n. 15043/2014 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 12/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
lette le conclusioni del PG Dott. Policastro LD, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 175 del 17.10.2012;
udito il difensore avv. Tomasi Andrea del foro di Rovereto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
TI LD propone ricorso ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza della 3 Sezione penale 12 dicembre 2013 - 4 febbraio 2014 n. 5481, che ha rigettato il ricorso a suo tempo proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 175/2012, senza dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato contestatogli (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, commesso il 29 ottobre 2005), maturata medio tempore tra il giudizio di appello e l'udienza davanti alla Corte di cassazione, nonostante che in tal senso si fosse espresso anche il Procuratore generale presso questa Corte.
Risulta che la Corte di cassazione nell'esaminare il ricorso proposto, tra gli altri, dal TI, per quanto interessa la posizione di questi, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'Agenzia delle Entrate, rigettando per il resto il ricorso dell'odierno imputato.
Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 625 bis c.p.p., sostenendosi che la mancata dichiarazione della prescrizione, con conseguente annullamento della sentenza, sarebbe il frutto di un errore di fatto, causato da una svista o da un equivoco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In proposito, vale il principio in forza del quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere fatto valere con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis c.p.p., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Mentre, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sezioni unite, 27 marzo 2002, Basile). Tali principi valgono, ovviamente, anche quando la questione proposta con il ricorso riguardi la prescrizione del reato, onde questo è ammissibile solo quando la mancata applicazione della causa estintiva derivi da un errore di fatto o da una svista (come, nella specie, nella lettura di alcuni atti inerenti ai periodi di sospensione del corso della prescrizione); non, invece, quando si tratti di una valutazione giuridica, che può integrare in ipotesi errore di diritto, ma non un errore di fatto rimediabile ex art. 625 bis c.p.p. (Sezioni unite, 14 luglio 2011- 17 ottobre 2011 n. 37505,
Corsini, rv. 250528).
È principio ribadito, più di recente, da Sezione 6, 20 settembre 2012 - 24 settembre 2012 n. 36768, Contardi, rv. 253382, secondo cui, quindi, è ammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, a condizione che il rilievo dell'errore di fatto non comporti una decisione con contenuto valutativo.
Trattasi di principio che pare calzante nella vicenda processuale di che trattasi, laddove risulta che la Corte di cassazione non ha dichiarato la prescrizione (maturata il 29 aprile 2013) pur avendo rigettato, e non dichiarato inammissibile, il ricorso (solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione, come è noto, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne' rilevata da quel giudice: Sezioni unite, 22 marzo 2005- 22 giugno 2005, Bracale, rv. 231164). Nel caso in cui la Corte di cassazione, rilevando la sussistenza di un errore di fatto nella precedente decisione della Corte, debba procedere ad "adottare i provvedimenti necessari per correggere l'errore" (art. 625 bis c.p.p., comma 4), non necessariamente la fase rescindente deve essere separata da quella rescissoria: infatti, quando dall'accertamento dell'errore derivano conseguenze semplici, univoche, indiscutibili, è possibile procedervi direttamente nella medesima sede camerale (Sezioni unite, 27 marzo 2002- 30 aprile 2002, Basile, rv. 221282; cfr. anche Sezione 6, 24 ottobre 2002- 5 maggio 2003 n. 20093, Laurendi). Per l'effetto, va qui direttamente disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza n. 175/2012 della Corte di appello di Trento, impugnata da TI LD, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Revocata la sentenza n. 5481 del 2014 emessa dalla Terza Sezione penale di questa Corte nei confronti di AT LD, annulla senza rinvio la sentenza n. 175/2012 emessa dalla Corte di appello di Trento nei confronti del medesimo per essere il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015