Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
Deve escludersi la proponibilità di un nuovo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisione con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile un precedente e analogo ricorso straordinario. (In motivazione, la Corte ha osservato che la proposizione di un ricorso straordinario preclude in generale la ammissibilità di altre impugnazioni, ex art. 625-bis, cod. proc. pen. da parte del medesimo condannato contro la stessa decisione di legittimità, quale che ne sia l'oggetto devoluto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2014, n. 46635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46635 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/10/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1493
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 24488/2014
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LL AR N. IL 07/02/1962;
avverso il provvedimento n. 2059/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 02/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO. CONSIDERATO IN FATTO
1. A mezzo del difensore, che agisce quale procuratore speciale, in data 27 maggio 2014 AL AR ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza n. 2420, deliberata dalla Seconda sezione di questa Corte il 5.11.2013 e depositata il 29.11.2013, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso originario avverso la sentenza 2.10.2012 della Corte d'appello di Catanzaro. Enuncia la sussistenza di un errore di fatto- percettivo, in ragione dell'omessa considerazione del motivo di ricorso sull'insussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 in relazione ai capi F, G, H, per avere la
Corte erroneamente ritenuto la questione preclusa perché non oggetto della precedente sentenza di annullamento (p. 8 sentenza di cui si chiede la revoca). L'atto di ricorso risulta pertanto proposto nei termini di legge.
1.2 Questa stessa Corte ha tuttavia già provveduto su precedente analogo ricorso, presentato personalmente dal AL in data 8.3.2014 con enunciazione del medesimo presunto errore di fatto, deliberandone l'inammissibilità per manifesta infondatezza, con ordinanza 18424/14 del 10.4-5.5.2014 emessa de plano ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, prima parte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso straordinario va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende, equa al caso.
Assorbente causa di palese inammissibilità del ricorso presentato il 27.5.2014 è costituita dall'avere questa Corte già deliberato sul precedente ricorso straordinario proposto dal medesimo AL il 12.2.2014, avverso la stessa sentenza 2420/2013 e sui medesimi punti della decisione (afferenti la ritenuta aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 per i capi F, G ed H), ricorso definito con espressa motivazione sul punto con l'ordinanza 18424/14 (paragrafo 2 della motivazione).
3. È opportuno premettere il richiamo alle peculiarità della disciplina dell'istituto del ricorso straordinario per errore di fatto, quale si evince dall'art. 625-bis c.p.p., commi 1, 2 e 4. Il ricorso contenente la richiesta di correzione deve essere presentato entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento pronunciato dalla Corte di cassazione.
Soggetti legittimati sono il condannato e il procuratore generale. Alla correzione dell'errore di fatto non può infatti provvedere d'ufficio la Corte, a differenza del caso della correzione per errore materiale (pure previsto dalla medesima norma: in particolare, per tale aspetto rileva l'art. 625-bis, comma 3).
La disciplina non prevede termini per il tempo della decisione:
specialmente non è previsto che questa non possa intervenire prima della scadenza del termine di 180 giorni, ne' che debba intervenire entro un tempo determinato dopo tale scadenza.
Quanto al rito, nel caso dell'errore di fatto (il nostro) è prevista un'alternativa: se la richiesta è proposta per ragione non riconducibile all'errore di fatto o oltre il termine dei centottanta giorni ovvero se essa risulta manifestamente infondata, la Corte decide d'ufficio con ordinanza emessa de plano (SU sent. 16103/2002);
altrimenti si procede con rito camerale partecipato (art. 127 c.p.p.).
4. Il ricorso ex art. 625-bis non è impugnazione ordinaria, perché è volto ad attaccare il giudicato di condanna, compiutosi con la deliberazione della Corte di cassazione. Impugnazione ibrida è stata definita da autorevole dottrina, perché " straordinaria ma soggetta a termine perentorio. Le Sezioni unite di questa Corte hanno sul punto insegnato che "il ricorso per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale: quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625-bis, resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato. Deve inferirsene che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 disp. gen., proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità" (SU, sent. 16103/2002). In ragione di tale natura non-ordinaria, non trovano immediata applicazione i principi e le norme proprie delle impugnazioni ordinarie (quelle endoprocessuali), quanto a termini, legittimazioni, motivi aggiunti, contraddittorio necessario dopo la formale presentazione della richiesta (cosi è del resto per l'istituto della revisione:
art. 634 c.p.p., comma 1, l'osservanza del contraddittorio essendo imposta, nel caso della manifesta infondatezza, solo se il giudice abbia comunque attivato l'interlocuzione della parte pubblica, SU sent. 15189/2012). In questa fase opera infatti come principio generale e di sistema la preclusione processuale tipica del post-giudicato, sicché, stante il contesto di eccezione che caratterizza ogni possibile messa in discussione del giudicato, ogni previsione normativa specifica deve essere interpretata negli stretti tassativi limiti che dalla stessa si evincono (SU sent. 16103/2002).
4.1 Legittimamente, pertanto, la decisione sul ricorso ex art. 625- bis può intervenire subito dopo la sua presentazione, anche quando formalmente il termine perentorio ultimo non sia scaduto. Ciò anche quando il provvedimento della Corte sia quello dell'ordinanza de plano che dichiara l'inammissibilità nei casi prima ricordati e indicati dal comma 4, prima parte. Le mancate previsioni di un termine iniziale per la decisione (in particolare raccordato con la scadenza di quello perentorio previsto per il ricorso della parte) e della possibilità di presentare motivi nuovi, la legittimazione (per la parte privata) del solo condannato (che può agire personalmente o a mezzo procuratore speciale) e non pure del difensore, la natura non ordinaria dell'impugnazione e la sua collocazione all'interno della preclusione post-giudicato, tutto ciò concorre a fondare la conclusione sistematica che la richiesta proposta con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. anche prima della scadenza del termine dei centottanta giorni consuma razione di annullamento in cui si sostanzia la richiesta di correzione del provvedimento impugnato (termine probabilmente infelice sul piano sistematico, posto che tale provvedimento può in realtà essere radicalmente ribaltato), volta ad ottenere l'eliminazione degli errori di fatto contenuti nel provvedimento e la rivalutazione della decisione indotta da tali errori.
4.2 La consumazione dell'azione di annullamento richiama il concetto e la categoria processuale della preclusione (SU sent. 34655/2005), del quale costituisce applicazione specifica.
Vi è certamente preclusione a riproporre la richiesta di correzione del medesimo errore di fatto, ancorché sulla base di argomentazioni diverse.
L'azione straordinaria di annullamento è consumata, il condannato (personalmente o tramite procuratore speciale) l'ha esercitata nella pienezza dei suoi diritti e delle sue potenzialità, senza alcun limite nell'individuare il suo possibile oggetto che non fosse quello della scelta discrezionale libera e personale.
A conclusioni diverse non porta la ricostruzione della fattispecie in termini di intervenuto giudicato interno (in tal senso pare Sez. 6, sent. 33153/2004).
4.3 La differenza nella ricostruzione sistematica (preclusione da consumazione dell'azione straordinaria di impugnazione o da intervenuto giudicato interno) potrebbe rilevare in relazione al diverso caso del ricorso straordinario riproposto avverso la medesima sentenza di legittimità che ha definito il processo ordinario, determinando il giudicato.
In particolare potrebbe discutersi se la preclusione da consumazione dell'azione di annullamento operi solo nel caso, come il nostro, di riproposizione del medesimo oggetto del giudizio straordinario (lo stesso errore di fatto attribuito alla medesima sentenza ordinaria), ovvero se essa abbia efficacia più generale, efficace ad impedire la riproposizione di un diverso e successivo ricorso ex art. 625-bis c.p.p. quale che sia l'oggetto devoluto, quindi anche per errori di fatto diversi da quello o quelli dedotto/i con precedente ricorso. Il tema non risulta di immediata decisiva rilevanza specifica nella nostra fattispecie, dove gli errori dedotti con il secondo ricorso sono i medesimi di quelli dedotti col primo (sicché entrambe le soluzioni sistematiche prospettate conducono al medesimo risultato di inammissibilità), ma un cenno appare opportuno per le connessioni tra le due fattispecie (motivi analoghi o diversi), dall'evidente rilevanza al fine della ricostruzione del sistema e delle ragioni che sostengono anche la soluzione qui adottata.
Ha negato tale preclusione più generale la recentissima Cass. Sez. 2 sent. 21216/14, che ha ritenuto ammissibile, decidendolo poi non in rito, un nuovo ricorso presentato dal medesimo condannato nel termine dei centottanta giorni, sempre nei confronti della sentenza di legittimità che aveva definito il processo ordinario, e che deduceva presunti errori di fatto diversi da quelli oggetto del ricorso precedente, già deciso. Tuttavia non può non osservarsi che la soluzione è argomentata definendo indiscutibile tale possibilità e richiamando a contrario precedente decisione (Sez. 6 sent. 33153/2004) che aveva escluso la proponibilità di un nuovo ricorso straordinario in quanto fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto denunciati in precedente ricorso dichiarato inammissibile. Si tratta di due argomenti che parrebbero 'deboli', il primo perché sostanzialmente assertivo, il secondo perché in qualche modo valorizza come precedente un deliberato in realtà neutro rispetto al tema in discussione, nell'altra sede non esaminato neppure incidentalmente. Anche Sez. 3 sent. 23976/2011 (che comunque interviene nel diverso caso di ricorso straordinario avverso precedente sentenza che aveva deciso un ricorso ex art. 625-bis) si limita ad accennare alla eventualità che solo un ricorso per altro e diverso errore di fatto possa essere proposto ai sensi dell'art. 625- bis nel caso di precedente reiezione di altro ricorso ex art. 625- bis.
Per contro, la astratta possibilità, cui tale soluzione conduce, di consentire una pluralità di ricorsi straordinari e di loro decisioni (con, in ipotesi fisiologica in tale ricostruzione, pluralità di successive correzioni parziali della medesima sentenza e finanche di un annullamento complessivo finale), privilegiando in concreto una libera e discrezionale scelta del condannato, a fronte di un giudicato con i suoi tipici effetti preclusivi e della possibilità di rimuoverlo solo con rimedio appunto straordinario, cioè eccezionale, parrebbe serio argomento sistematico contrario, meritevole di opportuno approfondimento.
Infatti, da un lato c'è la possibilità di scelta del condannato di esercitare l'azione straordinaria di annullamento, per errore di fatto, entro un determinato termine, senza alcun limite esterno che pregiudichi tale sua libertà di determinare il contenuto dell'azione straordinaria e, quindi, di determinare l'oggetto del giudizio successivo. Non vi è, quindi, altro possibile pregiudizio che quello che immediatamente deriva dall'esito di discrezionali libere scelte del condannato. Nessuna violazione del diritto di difesa. Dall'altro vi sono l'eccezionalità dell'istituto, la messa in discussione di un giudicato, l'assenza di dati normativi espliciti che diano conto di una espressa volontà legislativa a favore della possibilità di attaccare in più momenti (anziché in uno solo) il medesimo giudicato imponendo pluralità di procedure, i principi costituzionali di efficienza ed efficacia della giurisdizione, il principio costituzionale della ragionevolezza delle soluzioni normative ed interpretative.
In altri e definitivi termini: vi è un giudicato, vi è la possibilità (eccezionale) di attaccarlo, vi è un termine entro cui esercitare l'azione di annullamento della decisione inficiata da errori di fatto;
quando il condannato attacca la decisione la conosce integralmente ed è in grado di valutarla in tutte le sue implicazioni che lo riguardano. Non sussiste, francamente, ragione normativa o sistematica alcuna per consentirgli ripensamenti e approfondimenti ulteriori, nel contesto di eccezionalità dell'istituto, tenuto conto della ratio del giudicato come fenomeno processuale ed avuto riguardo alla obiettiva intrinseca anomalia di una pluralità di procedimenti straordinari soggetti a termine comune di decadenza la cui unica giustificazione sia la discrezionale volontà del condannato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2014