Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2012, n. 18859
CASS
Sentenza 24 gennaio 2012

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La truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo: ne consegue che, nell'ipotesi di c.d. truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2012, n. 18859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18859
    Data del deposito : 24 gennaio 2012

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