Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
La truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo: ne consegue che, nell'ipotesi di c.d. truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2012, n. 18859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18859 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 24/01/2012
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 173
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 45158/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LP EP N. IL 26/09/1963;
avverso la sentenza n. 1767/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 28/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Riello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
1.1-La Corte di appello di Genova con sentenza del 28.02.2011 in riforma della decisione di primo grado, pronunziata in data 01.12.2009 dal Tribunale di Massa nei confronti di:
LP EP esclusa la ricorrenza dei reati fiscali, riteneva l'appellante responsabile dei residui reati:
-di truffa aggravata in danno di UC EM (capo B) ex art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n.
7 - di truffa aggravata in danno di
EN ED (capo D) ex art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 7;
-fatti commessi rispettivamente li 08.05.2006 e 01.09.2006;
e, pertanto, rideterminava la pena, come indicato in sentenza.
2.Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). 2.1-Violazione di legge ed omessa e illogica motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri contestati nelle due truffe;
in particolare:
2.2-quanto alla truffa ascritta al capo B), la violazione di legge derivava dall'avere la sentenza ritenuto che gli artifici e raggiri consistevano nell'avere il PI mascherato le sue difficoltà finanziarie, senza considerare che tale condotta escludeva la truffa ed integrava semmai l'ipotesi di cui all'art. 641 c.p.;
-la motivazione era illogica per avere riconosciuto che l'appartamento era stato realizzato e che il PI era disponibile alla cessione, omettendo però illogicamente di considerare che tale ultimo evento non si era verificato perché il UC aveva manifestato di non essere più interessato alla conclusione del contratto definitivo.
2.3-la motivazione era illogica anche per avere ritenuto che il danno per la parte offesa ed il profitto per l'imputato si sarebbero verificati in data 08.05.2006 al momento della cessione dell'immobile a soggetto diverso dal UC, senza una correlazione con il momento della induzione in errore, realizzatosi in un momento diverso e cioè all'atto della stipula del contratto preliminare, avvenuta nel luglio 2004;
2.4-quanto alla truffa ascritta al capo D), la violazione di legge consisteva nell'avere omesso di dimostrare l'elemento soggettivo del reato;
-la motivazione era illogica nell'avere ritenuto che la condotta illecita consisteva nel mancato adempimento della promessa di estinguere un'ipoteca sul bene ceduto alla persona offesa a fronte di crediti per prestazioni lavorative senza considerare che l'artigiano EN era al corrente delle difficoltà economiche del PI, sicché non vi era la prova dell'elemento soggettivo del reato;
-la sentenza aveva individuato tale prova nella circostanza che il PI fosse determinato, sin dall'inizio, a non adempiere alle promesse formulate nei confronti dell'artigiano, ma aveva erroneamente ricavato tale convinzione sul fatto che l'imputato versava in difficoltà economiche, elemento di per sè equivoco ed insufficiente ai fini probatori sull'intenzionalità del reato. 2.5-la sentenza sarebbe erronea nell'avere individuato le date di consumazione dei reati, in particolare:
-il reato al capo B) non si sarebbe consumato nel momento in cui il PI aveva venduto a terzi il bene (maggio 2006) ma all'atto del pagamento della caparra e degli acconti (luglio 2004);
-il reato al capo D) non si sarebbe consumato nel momento del estinzione dell'ipoteca e cessione del bene (settembre 2006) ma all'atto dell'inadempimento dell'obbligazione di estinzione dell'ipoteca da parte del PI, termine in primo luogo previsto per il 30.11.2005 e poi prorogato al 31.12.2005;
-tali circostanze sarebbero rilevanti per l'applicazione dell'indulto ex L. n. 241 del 2006, come richiesto nell'atto di appello;
2.6-la sentenza sarebbe da censurare anche riguardo al trattamento sanzionatorio ove, in assenza di impugnativa dell'imputato e del pm, la Corte di appello aveva violato il divieto della "reformatio in peius" ed il corollario che impone la riduzione della pena non solo in riferimento alla pena complessiva ma anche in relazione ai singoli elementi del calcolo della pena;
-al riguardo il Tribunale aveva applicato la pena base di anni 3 di reclusione per il più grave reato di frode fiscale e quindi aveva aumentato tale pena di mesi 8 di reclusione per effetto della continuazione con gli altri reati;
-ne derivava che la Corte di appello, nell'applicare la pena di anni 2 di reclusione per la truffa aggravata ascritta ai capo B) aumentata di altri mesi 4 di reclusione per la continuazione con la truffa ascritta al capo D), aveva violato il divieto di "reformatio in peius".
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1-Il ricorrente censura la sentenza impugnata di carenza di motivazione e di illogicità, proponendo tuttavia una serie di valutazioni alternative delle prova, del tutto inammissibili in questa sede di legittimità.
Quanto ai motivi di manifesta illogicità della motivazione (punti n.
2.1 sino al 2.4) non può che sottolinearsene l'infondatezza, risolvendosi le censure in argomentazioni avulse dal contenuto della motivazione impugnata, ove si è ritenuta la penale responsabilità dell'imputato in ordine alle due truffe, osservando:
3.2-quanto alla truffa al capo B).
-che gli elementi probatori acquisti fornivano la prova dell'intenzione PI di far fronte alla grave crisi finanziaria a mezzo dell'espediente di introitare somme in conto prezzo dai promissari acquirenti, unitamente al rinvio della consegna dell'immobile, cosi da assicurarsi l'afflusso di denaro liquido ed il mantenimento nella propria disponibilità del bene (motivaz. pag.35);
il tutto funzionale alla successiva alienazione dello stesso bene a terzi senza, per altro, avvisare i promissari acquirenti ne' dello stato di dissesto finanziario ne' dell'intervenuta vendita a terzi del bene, così da conseguire in questa ultima circostanza il vantaggio economico ulteriore dell'incasso del prezzo di vendita del bene promesso al UC, senza restituire la consistente caparra ricevuta, con grave danno per la parte offesa che, a seguito dell'alienazione a terzi dell'immobile subiva la perdita definitiva del bene a lui promesso in vendita (pag.36 motivaz.);
3.3-quanto alla truffa ascritta al capo D):
-che l'imputato aveva convinto l'artigiano EN ad effettuare prestazioni in suo favore con la contropartita della cessione di una villetta a schiera e con la falsa prospettazione di estinguere l'ipoteca gravante sulla medesima, promessa mai mantenuta così da costringere la parte offesa a cancellare a sue spese l'ipoteca per Euro 50.00, con grave danno per lo stesso EN che, anche rivendendo l'immobile non riusciva a rientrare nei crediti vantati nei confronti del PI;
(pag.44 motivaz.).
-che, pertanto, il reato di truffa contrattuale si era consumato nel momento in cui il EN era stato costretto a versare denaro per cancellare l'ipoteca, con irreversibilità del danno subito;
-che l'intenzione del PI di non adempiere all'impegno di cancellare l'ipoteca era esistente fin dal primo momento ed era evidenziata dalla circostanza che all'atto della contrattazione con lo AS egli si trovava già in uno stato di grave dissesto, come dimostrato dalla relazione del curatore fallimentare e come dimostrato dalla circostanza che in tale periodo egli era stato costretto a risolvere i contratti stipulati con le altre ditte (pag.45 motivaz.).
3.4-Si tratta di una motivazione ampia ed analitica, aderente agli elementi probatori acquisti ed immune dalla dedotta illogicità atteso che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, circostanza che non ricorre nella specie, attesa la congruità, completezza e coerenza logica della motivazione sino ad ora ricordata.
Invero, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. (Cassazione penale sez. 4 12 giugno 2008, n. 35318). 3.5-La motivazione che precede evidenzia l'infondatezza anche dei motivi espressi al punto 2.5 riguardo al momento consumativo dei reati, correttamente individuato dalla Corte territoriale, essendo pacifico in giurisprudenza che la truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimoni" del soggetto passivo, sicché nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento dei bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. (Cassazione penale, sez. un., 21/06/2000, n. 18). Ne deriva la correttezza della motivazione impugnata che, nell'ambito delle due truffe contrattuali in esame, ha individuato il momento consumativo, non nel momento della stipula dei contratti ovvero del versamento delle caparre, bensì nel momento in cui il danno per le parti offese diveniva irreversibile e definitivamente acquisito con corrispettivo vantaggio per l'imputato, in particolare, con la cessione del bene (capo B) e con il pagamento delle somme necessarie all'estinzione della ipoteca (capo d).
Consegue così che, essendosi il reato al capo B) consumato nel momento in cui il PI aveva venduto a terzi il bene (8 maggio 2006) e il reato al capo D) consumato nel momento dell'estinzione dell'ipoteca e cessione del bene (settembre 2006), i reati non sono prescritti a tutt'oggi e non sono assoggettabili all'indulto ex L. n. 241 del 2006. 3.6-Quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, il motivo è infondato, atteso che nel giudizio di rinvio - o come nella specie, di appello - l'assoluzione per il reato più grave di una continuazione criminosa fa operare il divieto della "reformatio in peius", nella parte della condanna per i reati "satellite", nei termini di vincolo all'irrogazione di una pena complessivamente inferiore a quella già inflitta, senza riferimento alle singole componenti e, quindi, senza vincolo di inderogabilità "in peius" della pena base individuata nel limite edittale minimo fissato per il reato più grave, per il quale è poi intervenuta l'assoluzione. (Cassazione penale, sez. 6, 16/06/2009, n. 31266). Invero, il divieto di "reformatio in pejus", pur operante anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva inflitta, in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone tuttavia che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, "l'unità ontologica" della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti. Ne consegue che, venendo meno tale condizione (come si verifica qualora per il reato ritenuto più grave intervenga assoluzione in secondo grado), l'unica esigenza che il giudice d'appello è tenuto a salvaguardare è quella di "garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta" (così, in particolare, Cass. 6, n. 10101/1994, la quale, appunto in applicazione di tale principio, ritenne corretto l'operato del giudice d'appello che, su impugnazione del solo imputato, assolto quest'ultimo dal reato più grave ed individuato poi fra gli altri, già uniti al primo per continuazione, quello da considerare più grave, aveva rideterminato, con riguardo ad esso la nuova pena base, avendo cura di fissarla in misura inferiore a quella già fissata per il reato escluso), (vedi conforme: Cassazione penale, sez. 5, 25/03/2005, n. 16542). A tale principio, pur senza richiamarlo espressamente, risulta essersi, di fatto, attenuta, nella specie, la corte territoriale, la cui decisione si appalesa, quindi, del tutto immune dalle proposte censure, non potendosi dire che vi sia stata violazione del divieto di "reformatio in pejus", avendo la Corte del merito proceduto legittimamente alla nuova individuazione del reato più grave tra quelli residuati e quindi alla rideterminazione della nuova pena base nel rispetto dei mini edittali, senza superare nel complesso la pena inflitta in primo grado.
Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte, ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012