Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2016, n. 8098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8098 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
AQ 80 9 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 399 UP 10 febbraio 2016 Reg. Gen. N. 47000/2014 Composta da: Presidente Dott. Mario GE Consigliere Dott. Giovanna VERGA - Consigliere Rel Dott. Marco Maria ALMA - Consigliere Dott. Andrea PELLEGRINO Dott. Giuseppe SGADARI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MO AR, nato a [...] il giorno 7/5/1953 RA CI CO, nato a [...] il giorno 31/5/1960 IA DO, nato a [...] il giorno 15/19/1950 avverso la sentenza n. 977/2014 in data 17/3/2014 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Maria Stefano PINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IA e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati;
udito il difensore dell'imputato MO, Avv. Angela ZAGARIA in sostituzione dell'Avv. Giuseppe PEDARRA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e riportandosi ai relativi motivi;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 17/3/2014 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 16/12/2004 del Tribunale di Foggia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MO AR, RA CI CO e IA DO in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 490 (in relazione agli artt. 477 e 482) cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato la penale responsabilità degli imputati in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. procedendo nei confronti degli stessi alla rideterminazione della pena irrogata in termini ritenuti di giustizia. In estrema sintesi, agli imputati si contesta di avere, in concorso tra loro, compiuto su di un'autovettura marca Audi provento di furto operazioni tali da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, in particolare dopo averne smontato le targhe ed il motore, per avere contraffatto il numero di telaio della stessa apponendovi quello di altra autovettura della stessa marca ma incidentata. Il fatto risulta accertato in data 5/9/1997. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza gli imputati MO e IA per mezzo dei rispettivi difensori e l'imputato RA CI personalmente, deducendo:
1. per MO:
1.a Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-bis e 56 cod. pen. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che, non essendosi completata l'attività diretta ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene, la condotta in contestazione avrebbe dovuto ricondursi alla fattispecie del tentativo non essendo stato incontrato alcun ostacolo da parte delle Forze dell'Ordine per addivenire alla corretta identificazione del veicolo. Non sarebbe poi stato attentamente valutato l'elemento psicologico del reato in contestazione in quanto il MO non era partecipe all'azione posta in essere dagli altri imputati né era consapevole del fatto che l'attrezzatura posta all'interno del capannone ove fu posta in essere la condotta venisse utilizzata per finalità illecite.
2. il RA CI:
2.a Nullità della sentenza per violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 in relazione all'art. 507 cod. proc. pen. chiesto nel giudizio di primo grado, nonché violazione del c.d. "diritto alla prova" ex art. 495 cod. proc. pen. Si duole al riguardo il ricorrente del fatto che, nonostante fosse stata avanzata specifica richiesta, i Giudici distrettuali non hanno ritenuto di procedere ad una : nuova audizione dei testimoni ispettori CASSANO e ADAMO nonché del dr. DE FAZIO al fine di appurare il momento in cui ebbero ad essere eseguiti i rilievi : fotografici per accertare se lo stato dei luoghi fosse cambiato.
2.b Nullità della sentenza per violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione dell'imputato, nonché per omessa derubricazione della condotta in quella di ricettazione o nella forma tentata. 2 Rileva anche in questo caso il ricorrente che, sebbene sull'autoveicolo fossero già state compiute attività di sostituzione di alcune parti, l'operazione era ancora in atto al momento dell'intervento delle Forze dell'Ordine, ciò avrebbe dovuto comportare che il reato in contestazione fosse qualificato come tentato e non come consumato. Inoltre la Corte di Appello ha avrebbe "liquidato frettolosamente" l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 cod. pen. non potendosi escludere che la targhetta di contraffazione del mezzo od altri beni a ciò atti siano stati applicati da altri.
2.c Nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza o prevalenza su ogni aggravante. Si duole al riguardo il ricorrente dell'eccessività della pena irrogatagli evidenziando che il fatto-reato in contestazione non era grave e che i propri precedenti penali sono risalenti nel tempo. In sostanza, i Giudici nel merito non avrebbero correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
3. per IA:
3.a Nullità dell'ordinanza che ha dichiarato la contumacia dell'imputato per violazione dell'art. 178 e segg. cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza e degli atti successivi. Evidenzia, al riguardo, il difensore del ricorrente che nella prima udienza dibattimentale del giudizio di primo grado il Tribunale era stato notiziato del fatto che il IA era detenuto per altra causa esibendo il relativo provvedimento custodiale ed aveva quindi richiesto che l'imputato non fosse dichiarato contumace e che l'udienza fosse rinviata al fine di disporne la traduzione essendo lo stesso impedito a comparire. Avrebbero quindi errato i Giudici del merito a respingere tale richiesta difensiva rilevando che qualora l'imputato avesse voluto partecipare al dibattimento avrebbe dovuto manifestare tempestivamente la propria volontà nelle forme di legge. Del resto il Tribunale se lo avesse voluto avrebbe potuto disporre la traduzione dell'imputato ad horas o sospendere temporaneamente la celebrazione del processo.
3.b Nullità della sentenza e degli atti successivi per violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 in relazione all'art. 507 cod. proc. pen. chiesto nel giudizio di primo grado. Il motivo di ricorso è sostanzialmente identico a quello indicato al superiore punto 2.a formulato dall'imputato RA CI.
3.c Nullità della sentenza per violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione dell'imputato, nonché per omessa derubricazione della condotta in quella di ricettazione o nella forma tentata. Il motivo di ricorso è sostanzialmente identico a quello indicato al superiore punto 2.b formulato dall'imputato RA CI.
3.d Nullità della sentenza per vizi di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione ai fatti dell'imputato IA. Evidenzia al riguardo la difesa del ricorrente che nei confronti del IA vi sarebbero solo elementi indiziari ma non prove in ordine al coinvolgimento dello stesso nei fatti-reato in contestazione. L'imputato si sarebbe trovato solo occasionalmente sul luogo dei fatti e si sarebbe limitato a chiudere il cofano dell'autovettura sulla quale stavano lavorando i due coimputati ed al più allo stesso avrebbe potuto essere contestato il reato di favoreggiamento. I Giudici del merito non avrebbero adeguatamente approfondito tali profili ed avrebbero fondato la loro decisione su presupposti errati e non avrebbero tenuto conto di quanto al riguardo esposto in una memoria presentata nell'interesse dell'imputato. Ricostruisce poi la difesa del ricorrente, a sostegno della tesi sopra esposta, le emergenze processuali (pagg. da 13 a 15 del ricorso) e rileva che la Corte di Appello avrebbe fondato la propria decisione più sui precedenti specifici dell'imputato e sulla abilità di meccanico che sugli elementi di prova emergenti dagli atti.
3.e Nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza o prevalenza su ogni aggravante. Il motivo di ricorso è sostanzialmente identico a quello indicato al superiore punto 2.c formulato dall'imputato RA CI con la sola aggiunta del fatto che non si sarebbe tenuto adeguatamente conto della positiva condotta processuale dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso formulato nell'interesse dell'imputato MO nonché il secondo motivo di ricorso formulato dall'imputato RA CI ed il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato IA di cui rispettivamente ai superiori paragrafi 2.b e 3.c appaiono meritevoli di trattazione congiunta a causa della sovrapponibilità delle questioni ivi proposte e sono tutti caratterizzati da manifesta infondatezza. Risulta, infatti, pacificamente dalla sentenza impugnata che fu accertato in fatto che nel corso dell'intervento del personale di Polizia nel capannone/officina ove si 4 匀 trovavano gli imputati veniva operato il controllo di un'autovettura Audi sulla quale gli stessi erano stati visti operare che dava modo agli operanti di constatare che il numero di telaio originale dell'autovettura era stato asportato e che sul telaio era stata saldata la parte di lamiera avente numero corrispondente ad altra autovettura della medesima marca e modello pure presente nel capannone, risultata incidentata. I motori delle due autovetture risultavano staccati e l'autovettura sulla quale era stato saldato il nuovo numero di telaio ed alla quale era stata staccata la targa (peraltro rinvenuta avvolta in uno straccio e buttata a terra) risultava di provenienza furtiva. Inoltre risulta sempre accertato in fatto (e non contestato dagli odierni ricorrenti) che la parte di lamiera con il numero di telaio appartenente ad altro veicolo era stata saldata poco prima dell'intervento degli operanti atteso che erano presenti ancora degli aloni sulla lamiera stessa e veniva ritrovata in loco l'attrezzatura necessaria per il compimento dell'operazione. I fatti accertati rendono quindi di palmare evidenza: a) che la sostituzione del numero del telaio dell'autovettura di provenienza illecita era già avvenuta all'atto dell'intervento degli operanti con la conseguenza che l'azione compiuta dagli imputati, correttamente qualificata in diritto come violazione dell'art. 648-bis cod. pen., era già stata portata idoneamente a compimento, il che porta ed escludere che si possa parlare di tentativo;
il fatto che gli imputati furono sorpresi mentre erano ancora intenti ad armeggiare sul veicolo è irrilevante, ben essendo possibile che gli stessi intendessero porre in essere altre azioni di camuffamento o comunque avessero intenzione di rimontare il mezzo per renderlo marciante, ma ciò non incide sul fatto che l'azione principale di sostituzione del numero di telaio del veicolo era già stata conclusa ed il reato di riciclaggio (come noto a forma libera) era già stato consumato;
b) che non può certo parlarsi nel caso in esame di mera ricettazione del bene essendo chiaro che le operazioni di camuffamento del veicolo di provenienza furtiva erano avvenute in loco e poco prima dell'intervento degli operanti come si evince non solo dalle evidenziate caratteristiche di saldatura appena compiuta ma anche dal rinvenimento in loco non solo dell'attrezzatura idonea a compiere l'operazione ma anche dell'altro mezzo dal quale furono staccati i pezzi poi montati sull'autovettura di provenienza furtiva. In modo assolutamente corretto e con motivazione congrua e logica i Giudici di merito hanno quindi ritenuto di configurare a carico degli imputati il reato di riciclaggio nella forma consumata. 5 هر - -Quanto, poi, al fatto sostenuto dalla difesa che il MO non sarebbe stato partecipe all'azione posta in essere dagli altri imputati, né era consapevole del fatto che l'attrezzatura posta all'interno del capannone ove fu posta in essere la condotta venisse utilizzata per finalità illecite, trattasi di affermazione che rimane fine a sé stessa è che è smentita dalle circostanze accertate in fatto che egli fu visto armeggiare sul veicolo unitamente ai complici e che addirittura all'arrivo degli operanti fu proprio il MO che tentò di distogliere l'attenzione del personale di Polizia dall'autovettura indicata nell'imputazione (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) il che da conto anche della ricorrenza dell'elemento psicologico del reato in contestazione. Del resto, come ha già avuto modo di precisare già in tempi remoti questa Corte Suprema, "ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito" (Cass. Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, dep. 21/09/1989, Rv. 182105).
2. Manifestamente infondato è, poi, il primo motivo di ricorso formulato dall'imputato RA CI (sup. par.
2.a) che è stato replicato nel secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato IA (sup. par.
3.b) in relazione alla lamentata violazione dell'art. 603 in relazione agli artt. 507 e 495 cod. proc. pen. La Corte di Appello con motivazione congrua e logica ha chiaramente spiegato le ragioni per le quali è stata ritenuta inutile e comunque non indispensabile ai fini del decidere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dagli imputati (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). Sul punto ed al di là della giurisprudenza di questa Corte Suprema correttamente richiamata dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata deve solo essere ricordato che "la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc.pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado" (ex ceteris: Cass. Sez. 1, sent. n. 3972 del 28/11/2013, dep. 29/01/2014, Rv. 259136), situazione che non ricorre nel caso in esame e che il 6 حمد diniego da parte del giudice di secondo grado di procedere alla detta rinnovazione è sottratto al sindacato di legittimità se come è avvenuto è - congruamente motivato.
3. Anche il terzo motivo di ricorso formulato dall'imputato RA CI (sup. par.
2.c) poi replicato nel ricorso formulato nell'interesse dell'imputato IA (sup. par.
3.e) vertente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguenti effetti sulla dosimetria della pena è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha congruamente motivato sul punto evidenziando l'assenza di elementi di positiva valutazione al riguardo in uno con l'obbiettiva gravità della condotta tenuta ed alla mancanza di resipiscenza da parte degli imputati. Al riguardo è appena il caso di ricordare che secondo i principi di questa Corte condivisi dal Collegio ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in - ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo ( in tal senso anche Cass. Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260610).
4. Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato IA è, invece, fondato. Risulta, infatti, dagli atti che nel corso della prima udienza dibattimentale del giudizio di primo grado, il difensore ebbe a rappresentare al Tribunale che l'imputato, regolarmente citato in giudizio mentre era in stato di libertà, era nel frattempo stato sottoposto a detenzione carceraria per altra causa. Il difensore aveva quindi chiesto un rinvio dell'udienza al fine consentire la traduzione in udienza dell'imputato. Il Tribunale aveva però respinto tale istanza. La relativa ordinanza è stata successivamente impugnata in sede di appello e, infine, la doglianza è stata ritualmente riproposta anche in questa sede. La Corte di Appello, nell'affermare l'infondatezza della doglianza ha fatto richiamo ad una decisione di questa Corte Suprema così massimata: "L'imputato già citato in giudizio in stato di libertà e successivamente detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia tempestivamente comunicata, di guisa che solo nel caso in cui la detenzione sopravvenga a ridosso immediato dell'udienza si può ammettere che la relativa 7 حمد comunicazione avvenga in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata ed esprima la volontà dell'imputato di essere presente al dibattimento" (Cass. Sez. 4, sent. n. 14416 del 01/02/2012, dep. 16/04/2012, Rv. 253301), volontà che nel caso in esame non era stata manifestata. In realtà la Corte di Appello nel citare tale massima non ha tenuto conto del fatto che la stessa non era pertinente al caso in esame essendo la stessa frutto di una pronuncia riguardante il giudizio camerale in relazione al quale l'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. testualmente recita: "L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire". Analoga norma non è presente tra quelle che regolano il giudizio dibattimentale e, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno chiarito che "La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Nella specie, in cui la contumacia, dichiarata in primo grado e censurata con specifico motivo di impugnazione, era stata ritenuta legittima in appello, la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado, rinviando il giudizio al tribunale) (Cass. Sez. U, sent. n. 37483 del 26/09/2006, dep. 14/11/2006, Rv. 234600). Tale principio è stato ribadito anche in successive pronunce di questa Corte Suprema (cfr. Cass. Sez. 4, sent. n. 19130 del 14/10/2014, dep. 07/05/2015, Rv. 263490; Sez. 6, sent. n. 2300 del 10/12/2013, dep. 20/01/2014, Rv. 258246; Sez. 4, sent. n. 1871 del 03/10/2013, dep. 17/01/2014, Rv. 258177; Sez. 6, sent. n. 44421 del 13/11/2008, dep. 28/11/2008, Rv. 241605; Sez. 5, sent. n. 37620 del 17/10/2006, dep. 15/11/2006, Rv. 235227) e, a ben vedere, non risulta neppure sussistere un contrasto giurisprudenziale in materia in quanto le pronunce successive alla segnalata decisione delle Sezioni Unite ed indicate come difformi nei massimari di giurisprudenza si riferiscono in realtà a casi differenti nei quali né l'imputato, né il difensore dello stesso, si erano premurati di comunicare ai Giudici del merito il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato regolarmente citato a comparire mentre era in stato di libertà. La situazione descritta ha determinato una nullità insanabile del processo ed impone l'annullamento sia della sentenza della Corte di appello che di quella del Tribunale al quale ultimo vanno rinviati gli atti per un nuovo giudizio nei confronti dell'imputato IA. 8 Quanto detto rende superfluo l'esame dell'ulteriore motivo di gravame formulato nell'interesse dello stesso imputato. Per contro e per le considerazioni sopra esposte i ricorsi degli imputati MO e RA CI devono essere dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna di detti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IA DO nonché quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio. Dichiara inammissibili i ricorsi di MO AR e RA CI CO che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Marco Maria ALMA Dr. Mario GE ME gentileтрено DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 FEB. 2016 IL CANCELLERE Claudia Pianelli E R P E U J T O C R N O E C * 6