Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10256 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
1 0256/03 ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto accertamento autenticità sotto SEZIONE SECONDA CIVILE razicus texture private d' comparendite Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - PresidenteDott. Antonio VELLA R.G.N. 647/01 Cron.22885 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep.2414 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 01/04/03 Dott. FR Paolo FIORE Rel. Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IO, BU IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TARTAGLIA, difesi dall'avvocato RAFFAELE TOMMASINI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MIANO ESTERINA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, difesa dall'avvocato FRANCESCO CARMELO 2003 CURRO', giusta delega in atti;
545 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 489/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 27/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. FR Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato Currò FR, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 30 giugno 1979, FR RI conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina, NC CA perché si accertasse l'autenticità della sottoscrizione, apposta da quest'ultimo alla scrittura privata del 30 novembre 1966, con cui gli aveva venduto un vano con terreno retrostante, in Mazzarò di Taormina, e si ordinasse la trascrizione della sentenza nei registri immobi- liari. NC CA si costituiva e resisteva alla я domanda, disconoscendo la sottoscrizione della scrittura privata, a lui attribuita. Con sentenza del 3 giugno 1983, in esito a verifi- cazione, il Tribunale di Messina dichiarava la autenticità della contestata sottoscrizione della scrittura privata e, per l'effetto, l'avvenuto trasferimento dal CA al RI della proprietà immobiliare indicata, per il prezzo di lire 4.000.000. Dichiarava, altresì, l'obbligo del RI di pagare al CA la somma di lire 1.000.000, quale residuo prezzo di vendita, ed ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di Messina la trascrizione della sentenza. Le spese di lite erano poste a carico del CA. 3 RI IU, quale madre esercente la potestà sul figlio minore IO CA, succeduto al padre deceduto, NC CA, nel frattempo interponeva gravame. IN AN, erede di FR RI, anch'esso deceduto nel frattempo, resisteva al gravame. Nel corso del processo, IO CA diveniva maggiorenne e si costituiva in proprio, mentre RI IU spiegava intervento adesivo autonomo. Con sentenza del 27 dicembre la1999, Corte d'appello di Messina rigettava il gravame e condan- nava il CA e la IU al pagamento delle spese del grado. Esponeva la Corte, per quel che ancora rileva, l'imprescrittibilità dell'azione esercitata dal RI, volta a tutela dell'imprescrittibile diritto di proprietà, acquistato con la citata scrittura privata del 30 novembre 1966. Rilevava, poi, come il primo giudice non avesse accolto una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di dell'art. 2932 concludere contratto,un ai sensi attenendosi al principio della corrispon- C.C., ma, denza fra chiesto e pronunciato, si fosse limitato della sottoscrizione a dichiarare l'autenticità 4 apposta in calce ad una scrittura privata, essa stessa raffigurativa di contratto definitivo di compravendita, e, quindi, a rilevarne il conseguen- : te effetto traslativo della proprietà immobiliare indicata. Per la cassazione di tale sentenza, IO CA e RI IU hanno proposto ricorso in forza di quattro motivi. IN AN ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. * MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 cod. civ., in relazione all'art. 214 c.p.c., i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto imprescrittibile il diritto esercitato dal dante causa della controri- corrente. Il motivo è infondato. Ed invero, come la Corte di merito mostra di avere ritenuto, l'azione esercitata dal dante causa della controricorrente, volta com'era- alla verifica di - autenticità di sottoscrizione di contratto di compravendita immobiliare, concluso in forma di scrittura privata, già valido ed efficace in sé, anche dal lato traslativo, costituiva estrinseca- 5 zione di facoltà inerente al diritto di proprietà, allo scopo di soddisfare le esigenze della pubbli- cità attraverso la trascrizione nei pubblici registri immobiliari, suaquindi, per natura, e, era imprescrittibile, non essendo soggetto a prescrizione estintiva il diritto di proprietà (art. 948, comma terzo, c.c.) e non essendo pre- scrittibili le singole facoltà di un diritto soggettivo (in facultativis non datur praescrip- tio). f Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 184 c.p.c., nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia pronunciato sugli effetti traslativi del contratto di compra- vendita, scritturaraffigurato nella privata in oggetto, quando un tal tipo di pronuncia non era stato oggetto della domanda proposta con citazione del 1979, esclusivamente volta a far dichiarare della sottoscrizione apposta dall'autenticità dante causa di essi ricorrenti a quella scrittura e successivamente mutata, in sede di precisazione delle conclusioni, con richiesta di sentenza produttiva degli effetti dell'atto pubblico. Il motivo è infondato. Ed invero, l'esame degli atti, consentito dal denunciato vizio di ultrapetizione, evidenzia come la domanda proposta dal dante causa della controri- corrente non fosse quella, di cui all'art. 2932 C.C., volta ad una pronuncia costitutiva, che producesse gli effetti di un contratto non conclu- so, bensì una domanda di accertamento d'autenticità della sottoscrizione di un contratto (definitivo) di compravendita immobiliare, concluso in forma di scrittura privata, immediatamente traslativo in sé della proprietà dei beni indicati, domanda che, nel con riguardo alle suo contenuto sostanziale e finalità perseguite dalla parte, era volta a soddisfare esigenze di pubblicità attraverso la trascrizione. In termini è l'atto introduttivo di lite, laddove, esposto l'avvenuto acquisto di bene dopo essersi immobile, in forza di scrittura privata di compra- vendita, si assume la mancata stipula dell'atto diritto dell'acquirente "a regola-pubblico ed il rizzare con le formalità della pubblicità di legge suo diritto di proprietà su quanto acquistato" il quindi, si chiede l'accertamento della autenti- e, cità delle sottoscrizioni della scrittura privata e la trascrizione della sentenza nei registri immobi- 才 liari. Insussistenti, dunque, sono il denunciato vizio di ultrapetizione ed i connessi vizi di motivazione, essendo stata contenuta la pronuncia nei limiti della domanda. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1498 C.C., nonché omessa motivazione, i ricorrenti deducono che ove la Corte d'appello avesse ritenuto di dovere statuire in ordine al trasferimento della proprietà, anche meramente dichiarativa, avrebbe con pronuncia dovuto condizionare la produzione o la persistenza degli effetti al pagamento del saldo del prezzo. Infatti, trattandosi in ogni caso di parte del corrispettivo, l'effetto finale (e così pure l'accoglimento della richiesta di trascrizione) avrebbe dovuto essere condizionata alla correspon- sione del residuo prezzo dovuto (anche ex art. 2932, 2° co., c.c.).. ." Il motivo è inammissibile. Ed invero, al di là di ogni altra considerazione, esso motivo, palesemente, si sostanzia in una inapprezzabile tesi difensiva di merito ed involge una questione nuova, in quanto tale non ammessa in di legittimità, che i ricorrenti neppure sede 8 prospettano di avere sollevato nel giudizio di merito. Con infine, denunciando il quarto motivo, "violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", i ricorrenti assumono che la denunciata erroneità della sentenza impugnata implica l'ingiustizia della regolamentazione delle spese di lite, poste a loro carico. Tale ultimo motivo è privo di pregio, presupponendo l'accoglimento dei precedenti motivi, che, invece, si è argomentato essere inaccoglibili. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
€ La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 45,50, oltre euro 1.500,00 per onorari, con accessori di legge. Così deciso il 1° aprile 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il11 Cons. Jest. Il presidente Ansurer IL CANCELLIERE C1 hances ad fe Dott.ssa Done ☐ Ann ९