Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Nella specie l'imputato era in stato di semidetenzione).
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- 1. Detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa: integra un legittimo impedimento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Catanzaro confermava in punto di responsabilità una sentenza del Tribunale di Crotone che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione …
Leggi di più… - 3. Detenzione per altra causa costituisce impedimento legittimo se .. (Cass., 7635/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2022
La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2013, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 03/10/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 1667
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 3501/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTAMARIA IO N. IL 05/12/1971;
avverso la sentenza n. 528/2009 TRIBUNALE di AVELLINO, del 09/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Avellino ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 116 C.d.S..
2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta l'omessa citazione e traduzione per alcune udienze dibattimentali, sebbene fosse nota la sopravvenuta restrizione presso la Casa circondariale di Benevento, comunicata dal difensore, come risulta dal verbale.
Si prospetta dunque la nullità assoluta della pronunzia.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che, in assenza di adeguato apparato probatorio si è ritenuta la responsabilità, trascurando la mancanza di prova della notifica all'imputato del provvedimento prefettizio di revoca della patente.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Dagli atti emerge che nell'udienza dibattimentale del 7 aprile 2012 il difensore ha esposto che nei confronti dell'imputato era intervenuta la misura restrittiva della semidetenzione. Il Tribunale ha ritenuto l'irrilevanza di tale evenienza atteso che l'imputato, contumace, avrebbe avuto l'onere di assumere l'iniziativa per ottenere una deroga alla restrizione in atto finalizzata alla partecipazione al processo.
Tale valutazione deve essere censurata alla stregua della condivisa giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (S.U. 26/09/2006, Rv. 234600). Si è infatti affermato che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. Il principio è stato affermato in un caso in cui l'imputato era detenuto in semilibertà; ed è dunque pertinente al non dissimile caso di cui ci si occupa. Dunque nessuna censura può esser mossa all'imputato per non aver comunicato il proprio stato di restrizione con maggiore tempestività. In conseguenza si è in presenza di nullità assoluta afferente alla partecipazione dell'imputato al processo, che vulnera la sentenza. Essa deve essere pertanto annullata con rinvio per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014