Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie in cui la Corte distrettuale aveva dichiarato la contumacia, nonostante il difensore dell'imputato - tratto in arresto per causa diversa da quella per la quale si procedeva - avesse comunicato il sopravvenuto impedimento a comparire, chiedendo il rinvio dell'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2008, n. 44421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44421 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/11/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1463
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 40980/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP ZO, nato il [...];
avverso la sentenza 25 maggio 2006 della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza 24 maggio 2005 del Tribunale monocratico di Napoli, riduceva la pena a mesi 6 di reclusione per il delitto di evasione;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il difensore dell'imputato AP - citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto (dieci giorni prima dell'udienza di 2^ grado) per causa diversa da quella per la quale si procedeva-comunicava al giudice d'appello il sopravvenuto impedimento a comparire dell'appellante, chiedendo un rinvio dell'udienza. La Corte distrettuale, rilevata l'intempestività della segnalazione, ha dichiarato la contumacia dell'imputato ritenendo l'insussistenza dell'obbligo di rinvio della trattazione del processo, al fine di disporre la chiesta traduzione dell'imputato stesso. Con un primo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente prospetta sul punto violazione di legge ex art. 178 c.p.p., lett. c), sostenendo, a contrario, che era diritto inviolabile dell'imputato essere presente all'udienza, in relazione al disposto costituzionale dell'art. 24 e con riferimento all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In particolare il difensore evidenzia come il tempo di 10 giorni prima dell'udienza debba essere considerato come "a ridosso immediato dell'udienza stessa" e che, comunque, solo il legittimo impedimento del difensore deve essere "prontamente comunicato" ai fini del rinvio dell'udienza (art. 420 ter c.p.p. e art. 486 c.p.p.), mentre tale onere non risulta a carico dell'imputato, per il quale basta l'obiettivo accertamento della condizione impediente. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione ai disposti degli artt. 62 bis e 133 c.p., avuto riguardo alla modestia sociale del fatto illecito.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento impedisce la valutazione della seconda doglianza.
Le SS.UU. risolvendo il contrasto interpretativo sul punto (Cass. Penale SS.UU. 37483/2006, 234600, Arena) hanno stabilito che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. Ne consegue pertanto che, nella fattispecie odierna, la conoscenza da parte del giudice, del legittimo impedimento a comparire dell'imputato era ostativa alla dichiarazione di contumacia, posto che l'imputato stesso non aveva manifestato il consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza, ne' aveva rifiutato di assistervi (Cass. Penale SS.UU. 37483/2006, 234600, Arena). La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008