Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 1
L'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguendone altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare allo stesso. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non è configurabile a carico dell'imputato, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione del proprio impedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2013, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 10/12/2013
Dott. LANZA L. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1899
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 23682/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;
avverso la sentenza della Corte di Appello veneta, 6 marzo 2013;
pronunciata nei confronti di:
ED ES, nato il [...] in [...];
RI AN, nato il [...] in [...];
EJ TI nato il [...] in [...]
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie di ED e EJ;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Scardaccione Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore di ED e EJ che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello veneta, 6 marzo 2013, pronunciata nei confronti ED ES, RI AN, EJ TI in relazione alle accuse che seguono.
2. ED ES, RI AN, EJ TI sono accusati - tra l'altro - al capo A) del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., art.112 c.p., comma 1, un. 2 e 4 e art. 630 c.p., perché in concorso tra loro e con il minore AL EN, il EJ ed il ED anche in qualità di mandanti, sequestravano FI LE, al fine di conseguire, quale prezzo per la sua liberazione e dietro minaccia di morte, la corresponsione da conoscenti del FI di complessivi 12.000 Euro costituenti il saldo di partite di stupefacente consegnate al predetto dal EJ e dal ED, tramite il AL, e dal RI;
in particolare EJ GE, ED ES, RI AN, unitamente al AL, dopo aver immobilizzato il FI, anche con la minaccia di un coltello, lo obbligavano a salire sull'auto del EJ conducendolo, su disposizione dei EJ e del ED, in una località isolata ove gli sottraevano la somma di 500 Euro e, quindi, mediante altra auto tornita dal EJ, il RI ed il AL lo trasportavano in un casolare abbandonato in agro di Cadoneghe dove lo tenevano segregato, legato o imbavagliato, fino alla mattina del giorno 9 agosto quanto l'ostaggio era liberato dai Carabinieri che, nell'occasione traevano in arresto AL EN.
3. Con sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 31.3.2008 ED, RI e EJ venivano dichiarati colpevoli: tutti e tre del reato rubricato sub A), di concorso in sequestro di persona aggravato dalla collaborazione nella commissione del reato di un minore di età ed aggravato, per il ED ed il DE, dall'avere organizzato e diretto l'attività dei concorrenti;
il ED ed il DE del reato rubricato sub D), di concorso nella detenzione ai fini di spaccio e nella cessione di eroina con l'aggravante di essersi avvalsi, nella commissione del reato, di un soggetto minore di età e con l'ulteriore aggravante, per il DE, di avere organizzato e diretto l'attività di alcuni concorrenti, esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 110; il solo NA del reato sub E), di detenzione ai fini di spaccio e cessione di eroina;
il solo ED del reato sub B), di concorso in qualità di mandante, organizzatore e determinazione dell'attività altrui, di rapina aggravata dalle minacce, dall'uso di anni, dall'avere agito in più persone riunite e dall'essersi avvalso nella commissione del reato di un minore di età.
Unificati i reati ascritti sotto il vincolo della continuazione, esclusa, quanto al reato sub A), l'aggravante dell'ingente quantità, riconosciute a tutti gli imputati le attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione considerate prevalenti sulle residue aggravanti, il ED veniva condannato alla pena di anni 13 e mesi 8 di reclusione, il DE alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione;
il RI alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione.
4. La Corte di appello di Venezia, con la gravata sentenza, 6 marzo 2013, in parziale riforma della sentenza 31 marzo 2008 del Tribunale di Padova appellata dai tre condannati e, in via incidentale, dal Procuratore Generale nei confronti del solo NA: a) ha dichiarato la nullità della decisione emessa nei confronti DE GE ed ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Padova per la prosecuzione del processo;
b) ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal Procuratore Generale nei confronti di NA;
c) ha assolto ED ES dai reati ascrittigli ex art. 530 c.p.p., comma 1, per non aver commesso il fatto;
d) ha assolto NA AN dal reato di cui al capo E) per non aver commesso il fatto, e, riconosciuta nei suoi confronti la circostanza attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza n. 68/2012 della Corte Costituzionale , ha ridotto la pena nei suoi confronti ad anni 7 e mesi 8 di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale propone tre motivi di gravame, tutti per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione: agli artt. 178, 185, 420 ter e 420 quater, per il 1^ motivo: artt. 63, 197, 197 bis, 213 e 214 c.p.p., per il 2^ motivo;
artt. 63, 197, 197 bis, 213 e 214 c.p.p. per il 3^ motivo.
2. Con il primo dei detti motivi la parte pubblica lamenta violazione delle norme processuali, stabilite a pena di nullità, negli artt. 178, 185, 420 ter e 420 quater c.p.p., rilevando che la nullità è stata dichiarata nei confronti di EJ quale conseguenza della sua mancata partecipazione all'udienza 14 marzo 2006. Egli era detenuto per altra causa, e per quell'udienza non era stato disposto un tempestivo ordine di traduzione dinanzi al Giudice ne' era risultata una sua rinuncia a comparire. Tuttavia, non era stato disposto il rinvio ad altra udienza, ed erano anzi state assunte delle dichiarazioni testimoniali.
3. Per il ricorrente appare inaccettabile la pura e semplice equazione tra stato di detenzione e legittimo impedimento nel senso che non si tratta semplicemente di prendere atto delle limitazioni imposte alla libertà dell'imputato detenuto, quanto piuttosto di stabilire se proprio a queste sia da ascrivere la mancata presenza all'udienza, avuto riguardo al tenore ed ai due momenti desumibili dall'art. 420 ter c.p.p., che imporrebbe al giudice la risolutiva "valutazione se sia stata realmente la detenzione a determinare l'assenza, così da avere avuto una reale incidenza quale impedimento a comparire dinanzi al Giudice;
o se piuttosto non si tratti della legittima scelta di non presentarsi e di non partecipare al processo", attesa anche la tardiva notizia della sopravvenuta detenzione dell'imputato.
4. Il motivo, come pure argomentato dal Procuratore generale in udienza, non ha fondamento.
5. Nel nostro sistema, lo stato di detenzione dell'imputato, implicando l'assenza della libertà di locomozione, condizionata al volere delle autorità carcerarie, costituisce impedimento assoluto a comparire, con la conseguenza che, ove a tale situazione non sia posto rimedio mediante l'ordine di traduzione, l'imputato è privato del diritto di intervenire e di difendersi, anche personalmente, nel processo, diritto che, invece, deve essergli incondizionatamente assicurato. D'altro canto, in tale ipotesi, non sussiste a carico dell'imputato un onere di preventiva comunicazione della propria materiale impossibilità a comparire, ne' tale onere può essere desunto dalla diversa ed esplicita previsione dettata per il difensore (art. 420 ter c.p.p., comma 5) - che trova ragione nella insindacabile scelta di bilanciare con esclusivo riferimento alla difesa tecnica i valori costituzionali in gioco - la quale, al contrario, consente di escludere che un analogo onere di tempestiva deduzione possa implicitamente desumersi dal sistema per l'imputato, anche alla luce delle norme sovranazionali ed in particolare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - come interpretati dalla giurisprudenza della CEDU - alle quali lo Stato italiano ha l'obbligo di conformarsi (cfr in termini: cass. pen. sez. 5, 37620/2006 Rv. 235227).
6. Inoltre la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (in termini: cass. pen. sez. 6, 44421/2008 Rv. 241605 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 37483 del 2006 Rv. 234600).
7. In tale quadro quindi, ritiene la Corte di ribadire le precedenti interpretazioni, in linea con la decisione delle S.U. (n. 37483/2006, in ricorso Arena), concludendo per la correttezza della decisione della Corte di appello ed il rigetto della corrispondente doglianza della ricorrente parte pubblica.
8. Per il Procuratore generale di Venezia inoltre, un ulteriore e più specifico profilo di illegittimità si sarebbe realizzato nella successiva statuizione, relativa alla pronuncia di condanna ed al suo collegamento con l'ordinanza ritenuta nulla.
La Corte di Appello ha infatti dichiarato la nullità anche della sentenza, in quanto nell'udienza 14 marzo 2006 "si era proceduto all'assunzione di importanti incombenti istruttori, quali l'audizione dell'agente di polizia giudiziaria LI e del perito fonico I" valutazione, questa, chiaramente intesa all'adeguamento con la giurisprudenza regolatrice, secondo cui per il riconoscimento della nullità derivata ex art. 185 c.p.p. non è sufficiente il solo criterio cronologico, ed è invece necessaria a tal fine anche una sostanziale dipendenza dell'atto successivo da quello precedente affetto da nullità.
In realtà, sostiene il ricorrente, si trattava della deposizione del mar. CC LI IZ, chiamato a riferire sul contenuto di intercettazioni telefoniche già trascritte e presenti nel novero del materiale probatorio, e della deposizione della c.t.u. IR JO, chiamata ad illustrare i contenuti delle già acquisite trascrizioni, da lei medesima compiute.
9. Reputa il Collegio che il motivo, su tali punti, risulti inammissibile in quanto non deduce vizi apprezzabili ex art. 606 c.p.p. e, in ogni caso, tende a sostituire la valutazione di merito della Corte di appello sul grado di incidenza delle prove assunte, neh' illegittima assenza dell'imputato, con una difforme e favorevole lettura in linea con gli assunti dell'impugnazione. 10. Con un secondo motivo il ricorso lamenta ancora, nella parte che assolve ED ES dai reati di sui agli artt. 628, 630 e 699 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per non avere commesso il fatto, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità in relazione agli artt. 63, 197, 197 bis, 213 e 214 c.p.p.. 11. Per il Procuratore generale ricorrente l'assoluzione di ED HR per non avere commesso il fatto è avvenuta a seguito della sottrazione, nei confronti dell'insieme probatorio emerso a suo carico, dei singoli dati di prova che la Corte di Appello ha considerato non utilizzabili, perché acquisiti con atti istruttori compiuti con violazione della legge processuale.
Non sarebbero utilizzabili le dichiarazioni rese da FI LE, la vittima dei reati, nell'incidente probatorio il 14 agosto 2003, in quanto lo stesso si sarebbe dovuto esaminare non quale persona informata sui fatti bensì come "indagato di reato connesso", dal momento che nei suoi confronti erano emersi consistenti indizi che avesse commesso reato di acquisto di stupefacenti ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; ne' sarebbero utilizzabili le dichiarazioni rese nel dibattimento dinanzi al Tribunale da Tristano Marilena. che all'epoca aveva una relazione con FI ed era stata teste oculare delle prime fasi del sequestro di persona, anche lei da esaminare come indagata di reati connessi, essendo emersi nei suoi confronti indizi che avesse collaborato con l'amico all'acquisto della sostanza stupefacente e che avesse omesso di dargli aiuto mentre veniva posto sotto sequestro (art. 593 c.p.). 12. Orbene, tanto premesso, ritiene la Corte che il giudice territoriale abbia, con apprezzamento di fatto, immune da vizi logici, esattamente ed insindacabilmente individuato la sussistenza delle condizioni di concreta operatività dei disposti dell'art. 63 c.p.p., valutando e giustificando la sussistenza di "indizi di reato"
prima e durante l'audizione dei testi in questione.
È noto infatti che in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali (come fatto dalla Corte d'Appello), e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengono rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato come avvenuto nella fattispecie, al sindacato di legittimità (cfr. cass. pen. sez. Unite, 15208/2010 rv. 246584, in ricorso Mills). 13. Con un terzo motivo si prospetta, nella parte che assolve RI AN dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (sub E), per non avere commesso il fatto, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione agli artt. 63, 197 e 197 bis), posto che l'assoluzione di RI AN dal reato sub E si collega alla ritenuta non utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di FI LE.
Anche questa doglianza non ha fondamento e va rigettata, atteso che a confutazione di tale statuizione, il ricorrente richiama le considerazioni già esposte con riferimento alla pronuncia di assoluzione di ED ES.
14. Da ultimo, quanto alla deposizione della Dal Molin, ritenuta nulla dalla corte distrettuale (pagg. 39 e 40), per violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p., si versa nella specie a fronte di un motivato giudizio di inutilizzabilità non censurabile nei contesti in fatto in cui l'individuazione fotografica e la ricognizione di persona sono avvenute.
15 In conclusione il ricorso risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014