Sentenza 1 febbraio 2012
Massime • 1
L'imputato già citato in giudizio in stato di libertà e successivamente detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia tempestivamente comunicata, di guisa che solo nel caso in cui la detenzione sopravvenga a ridosso immediato dell'udienza si può ammettere che la relativa comunicazione avvenga in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata ed esprima la volontà dell'imputato di essere presente al dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2012, n. 14416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14416 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 01/02/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 19
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 22201/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EG ER, N. IL 10/01/1968;
avverso la sentenza n. 9495/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il G.U.P. del Tribunale di Latina, con sentenza del 12.04.2006, dichiarava GA LE colpevole in ordine al reato di cui all'art.110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere illecitamente detenuto, in concorso con GA MO, grammi 35,41 netti di cocaina già suddivisa in numero 14 involucri, da cui sono estraibili 104 dosi singole, al fine di cederla a terzi, e lo condannava, previa concessione delle circostanze generiche e della diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 14.000 di multa.
Avverso la sopra indicata sentenza proponevano appello entrambi gli imputati GA MO e GA LE.
La Corte di appello di Roma, con sentenza datata 27.09.2010, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali del grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione GA LE, a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendone l'annullamento con o senza rinvio. GA LE ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 25 in relazione all'art. 420 ter e 156 c.p.p. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). Sosteneva sul punto il ricorrente che era nulla nei suoi confronti la notifica del decreto di citazione. Egli infatti il giorno 27.07.2010, allorquando venne discusso l'appello, era agli arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica "Betania" sita in Parma strada del Lazzaretto n. 26 dove era ristretto fin dal 22.03.2010. Il decreto di citazione a giudizio invece gli venne notificato in Fondi presso la sua residenza al padre GA TO, neppure con lui convivente. La Corte territoriale pertanto doveva rinviare ad altra udienza, in modo da dargli la possibilità di presenziare. L'ordinanza con cui la Corte di appello aveva rigettato tale eccezione tempestivamente eccepita doveva essere quindi dichiarata nulla, con conseguente nullità dell'impugnata sentenza ex art. 185 c.p.p.. 2) Nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 125 in relazione all'art. 156 c.p.p., in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello venne notificato al ricorrente in Fondi a mani del padre, mentre GA LE si trovava in stato di detenzione domiciliare in Parma presso la sopraindicata Comunità terapeutica "Betania".
3) Nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), per violazione dell'art. 125 in relazione agli artt. 110, 384, 278 e 279 c.p.. Lamentava il ricorrente di avere lanciato la sostanza stupefacente dalla finestra al solo fine di evitare l'arresto del nipote GA MO e che quindi tale condotta non integrava gli estremi del reato di concorso nella detenzione di droga, bensì quello del reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 384 c.p., non punibile, perché commesso al fine di evitare l'arresto del nipote.
4) Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), per violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, n. 5, in quanto la Corte territoriale non aveva preso in considerazione che si trattava di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente, con uno scarso principio attivo, ne' aveva considerato che GA MO, in considerazione del suo stato di tossicodipendenza, teneva tale sostanza stupefacente per uso personale.
5) nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 34 c.p.p. per incompatibilità del
G.U.P. che aveva emesso la sentenza, negando tra l'altro la sussistenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, dopo avere rigettato l'istanza di patteggiamento, che prevedeva la sussistenza di tale diminuente, a cui il P.M. aveva prestato il consenso. CONSIDERATO IN DIRITTO
OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che i proposti motivi di ricorso non sono fondati.
Lamenta in primo luogo il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto con riferimento allo stato di detenzione dell'imputato che, trattandosi di giudizio di appello relativo a sentenza emessa con rito abbreviato, doveva essere costui a richiedere di presenziare. Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere che la detenzione dell'imputato per altra causa sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza integrava una ipotesi di legittimo impedimento a comparire e precludeva la celebrazione del processo in sua assenza, anche nel caso in cui risultasse che l'imputato avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, non potendosi configurare a suo carico un onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.
Tale assunto non è condivisibile. Recita infatti testualmente l'art.599 c.p.p., comma 2: "L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire". Nella fattispecie che ci occupa soltanto all'udienza del 27.09.2010, come risulta dal verbale, la difesa dell'imputato ha comunicato che costui era detenuto per altra causa sopravvenuta nel corso del processo. Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente ritenuto (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 3, Sent. n. 7161 del 28.04.2000, Rv. 216582) che l'imputato già citato in giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova situazione sia stata tempestivamente comunicata. Pertanto, solo se la detenzione sopravviene a ridosso immediato dell'udienza, e tale situazione non risulta essersi verificata nella fattispecie che ci occupa, può ammettersi che la comunicazione avvenga direttamente in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata e riferisca la volontà dell'imputato di essere presente al dibattimento.
Assolutamente corretta è quindi l'ordinanza emessa dalla Corte territoriale in pari data (27.09.2010) che ha rigettato la richiesta di rinvio formulata dalla difesa di GA LE in considerazione del fatto che, trattandosi di procedimento in Camera di Consiglio, l'imputato non aveva chiesto di presenziare all'udienza, ne' alcuna richiesta di presenziare alla trattazione del processo risultava prodotta.
Infondato è altresì l'assunto del ricorrente che ha ritenuto nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello perché effettuata presso la sua residenza in Fondi a mani del padre e non già in Parma presso la Comunità terapeutica in cui era detenuto. Tanto premesso si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass., Sez. 4, Sent. n. 46001 del 29.09.2003, Rv. 227704), nel giudizio di appello, è correttamente dichiarata la contumacia dell'imputato detenuto per altra causa e del quale non sia stata disposta la traduzione in aula, nel caso in cui la notifica sia stata regolarmente effettuata presso la sua residenza, quando lo stato di detenzione non sia conosciuto dal giudice, come appunto si è verificato nella fattispecie che ci occupa. L'imputato detenuto per altra causa ha infatti l'onere di attivarsi eventualmente tramite il proprio difensore per far conoscere al giudice la propria situazione detentiva.
Nella fattispecie che ci occupa il difensore soltanto all'udienza del 27.07.2010 ha comunicato lo stato di detenzione del suo assistito e non ha proposto in tale sede alcuna eccezione a proposito dell'avvenuta notifica presso la sua residenza e non già presso la Comunità terapeutica in cui era detenuto. Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso. La Corte territoriale infatti correttamente ha ritenuto sussistente a carico di GA LE, citando anche puntuale giurisprudenza di questa Corte, il reato di concorso in illecita detenzione di sostanza stupefacente e non già quello di favoreggiamento personale.
La sentenza impugnata osserva infatti che, essendo il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente un reato con dolo generico, è sufficiente che l'agente abbia avuto la coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla illecita detenzione da parte dei compartecipi, mentre del tutto irrilevante è il movente della condotta.
Nella fattispecie odierna l'odierno ricorrente ha cercato prima della perquisizione domiciliare di occultare la sostanza stupefacente di cui era titolare GA MO, acquisendo pertanto per un lasso di tempo seppur breve la disponibilità della sostanza. Correttamente quindi la Corte territoriale ha concluso che in considerazione delle modalità della condotta di GA LE che, non appena ha udito le grida del nipote, ha preso la custodia contenente la droga suddivisa in più involucri ed il bilancino di precisione e li ha gettati dalla finestra, si dovesse ritenere che l'odierno ricorrente, ancor prima di lanciare la droga dalla finestra, fosse stato per un congruo lasso di tempo ben consapevole del luogo in cui si trovava la sostanza stupefacente e quindi la codetenesse intenzionalmente insieme con il nipote GA MO.
Correttamente poi la sentenza impugnata ha negato la concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5, mancata concessione che è oggetto del quarto motivo di ricorso, in considerazione della quantità e qualità della sostanza stupefacente rinvenuta nell' abitazione di GA MO e delle modalità della condotta, dal momento che GA LE ha concorso consapevolmente nel reato, pur ben conoscendo lo stato di detenzione domiciliare del nipote MO.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 35737 del 24.06.2010, Rv. 247911) la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla Legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza nel giudizio. Passando infine all'esame del quinto motivo di ricorso, si osserva che anche questo è infondato.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 1052 del 3.12.2008, rv. 244062) il giudice per le indagini preliminari, rigettata la richiesta di patteggiamento per incongruenza della pena, deve disporre l'udienza per lo svolgimento del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in subordine all'applicazione di pena. Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto che la asserita incompatibilità del giudice non ne infirma comunque la capacità, ma costituisce, eventualmente, un motivo di possibile ricusazione, ove ne ricorrano le condizioni.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012