Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
È illegittimo il rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza - proposta in ragione della detenzione dell'imputato, sopravvenuta per altra causa, successivamente alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e comunicata solo in udienza - considerato che lo stato di detenzione, implicando l'assenza della libertà di locomozione, condizionata al volere delle autorità carcerarie, costituisce impedimento assoluto a comparire, con la conseguenza che, ove a tale situazione non sia posto rimedio mediante l'ordine di traduzione, l'imputato è privato del diritto di intervenire e di difendersi, anche personalmente, nel processo, diritto che, invece, deve essergli incondizionatamente assicurato. D'altro canto, in tale ipotesi, non sussiste a carico dell'imputato un onere di preventiva comunicazione della propria materiale impossibilità a comparire, né tale onere può essere desunto dalla diversa ed esplicita previsione dettata per il difensore (art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.) - che trova ragione nella insindacabile scelta di bilanciare con esclusivo riferimento alla difesa tecnica i valori costituzionali in gioco - la quale, al contrario, consente di escludere che un analogo onere di tempestiva deduzione possa implicitamente desumersi dal sistema per l'imputato, anche alla luce delle norme sovranazionali ed in particolare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - come interpretati dalla giurisprudenza della CEDU - alle quali lo Stato italiano ha l'obbligo di conformarsi.
Commentario • 1
- 1. Detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa: integra un legittimo impedimento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2006, n. 37620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37620 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 17/10/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1706
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 9441/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR UC, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 2.7.2004 della Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza 3.6.2003 il Tribunale di Roma dichiarava RR UC colpevole del furto di alcuni oggetti prelevati da una vettura parcheggiata in strada (art. 624 c.p. e art. 625 c.p., comma 1, n. 7), commesso il 16.3.1999 ai danni di AN RG, e in concorso di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante lo condannava alla pena di 2 mesi di reclusione e di 200,00 Euro di multa.
Investita del gravame dell'imputato, con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma riconosceva al RR l'attenuante dell'art.62 c.p., comma 1, n. 4 (danno di particolare tenuità) e riduceva la pena a un mese e 10 giorni di reclusione e 150,00 Euro di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Ricorre l'imputato per mezzo del suo difensore impugnando assieme alla sentenza l'ordinanza con la quale la Corte d'appello, lo stesso giorno della decisione, aveva rigettato la richiesta di rinvio del procedimento per legittimo impedimento dell'imputato. Con il primo motivo il ricorrente deduce infatti che il giorno 2.7.2004, in cui è stata tenuta l'udienza nel giudizio d'appello, egli si trovava ristretto per altra causa presso il carcere di VE e che nessun ordine di traduzione era stato disposto dalla Corte d'appello per consentirgli di partecipare al procedimento a suo carico. Illegittimamente perciò la Corte di merito, nonostante tale situazione le fosse stata rappresentata dal difensore, aveva rigettato la richiesta di rinvio del dibattimento per consentire all'imputato di presenziarvi, non riconoscendo la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire.
Con il secondo motivo denunzia la mancanza e l'illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, in relazione al furto di oggetti (un antifurto, un ombrello e un mazzo di chiavi), che si trovavano all'interno della vettura ma che, non costituendo affatto, secondo l'uso corrente, normale dotazione del veicolo per necessità e consuetudine esposto alla pubblica fede, non potevano a loro volta implicitamente ritenersi anch'essi affidati alla pubblica fede per consuetudine o necessità. Sullo specifico motivo di gravame, concernente la configurabilità dell'aggravante per gli oggetti lasciati nella vettura, la Corte d'appello avrebbe peraltro nella sostanza omesso di rispondere limitandosi a richiamare la nota giurisprudenza riferita alla sussistenza dell'aggravante per il furto di vetture parcheggiate in strada.
DIRITTO
Il primo motivo, con il quale si denunzia l'illegittimità della celebrazione del dibattimento d'appello in assenza dell'imputato nonostante il difensore avesse rappresentato che questi era detenuto (per altra causa) presso il carcere di VE, è fondato. Va premesso che dagli atti risulta che dopo la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello (avvenuta in data 17.5.2004) il Serra era stato arrestato (il 15.6.2004) e il giorno dell'udienza (il 2.7.2004, la stessa in cui è stata pronunziata la sentenza impugnata) si trovava detenuto nel Carcere di VE (ove era stato condotto sin dal 16.6.2004).
La circostanza era stata portata a conoscenza della Corte con istanza di differimento, che risulta allegata al verbale d'udienza, al quale il difensore si riportava oralmente insistendo affinché venisse riconosciuto il legittimo impedimento del ricorrente. In siffatta situazione, e in mancanza di comportamenti dell'imputato interpretabili alla stregua di una rinunzia a presenziare al giudizio, la Corte d'appello non poteva procedere in sua assenza, affermando l'insussistenza di un legittimo impedimento a comparire. Oggettivamente non v'è dubbio che lo stato di detenzione (o assimilati) costituisce impedimento assoluto a comparire, essendo la libertà di locomozione e spostamento del detenuto condizionata al volere delle autorità carcerarie. Sicché ove alla privazione della libertà di movimento non venga posto rimedio mediante l'ordine di traduzione l'imputato è privato del diritto a intervenire e a difendersi, anche personalmente, che deve essergli incondizionatamente assicurato.
Nessuna norma prevede, d'altro canto, che incomba sull'imputato un onere di "preventiva comunicazione" della sua materiale impossibilità ad intervenire, ne' siffatta prescrizione può desumersi dall'affatto diversa ed esplicita previsione in tal senso dettata per il difensore. Proprio la specifica differente regola relativa all'impedimento del difensore, che trova ragione nella insindacabile scelta di bilanciare con esclusivo riferimento alla difesa tecnica i valori costituzionali in gioco (C. cost. n. 171 del 1996), consente anzi di escludere che l'esistenza di un analogo onere di tempestiva deduzione possa implicitamente desumersi per l'imputato dal sistema.
È d'altro canto principio consolidato quello che nega la possibilità di letture estensive dei presupposti legittimanti la dichiarazione contumacia. Come ricordano S.U. n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, essendo "il diritto all'autodifesa dell'imputato, attraverso la sua partecipazione diretta e personale al processo, ... dato normativo indubitabilmente acquisito alla normativa nazionale ed a quella pattizia internazionale", "le norme che lo riguardano non possono che essere di stretta interpretazione". Ed esaurendosi per effetto di tali norme la delibazione richiesta alla sola "assoluta impossibilità di comparire", non può darsi rilievo ad ulteriori requisiti quali la colpa o l'addebitabilità, della stessa.
Non v'è dubbio, infine, che incombe sul giudice nazionale il compito di conformare sin dove è possibile l'interpretazione delle norme interne a quelle sovrannazionali generalmente riconosciute, e tra queste in primo luogo a quelle della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla quale lo Stato italiano ha assunto l'obbligo di conformarsi. Sicché, alla luce degli arresti della giurisprudenza CEDU (cfr. da ultimo Sentenza del 1 marzo 2006 - Grande Camera -, Sejdovic c. Italia, ric. n. 56581/00) non può non rilevarsi come l'esistenza di un oggettivo insormontabile impedimento a comparire dell'imputato potrebbe essere considerato irrilevante solo ove ricorrano le condizioni che rendono legittimo, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il processo penale contumaciale (quelle medesime che, in negativo, sono oggi individuate dall'art. 175 c.p.p. a presupposto della restituzione nel termine):
solo in presenza, cioè, di un comportamento oggettivamente interpretabile quale rifiuto volontario alla conoscenza del procedimento penale, ovvero quando risulti una manifestazione inequivocabile della rinuncia dell'imputato al diritto a partecipare al giudizio e a difendersi personalmente.
Orbene, nel caso di specie mancano totalmente fattori oggettivi in base ai quali affermare che il ricorrente, detenuto per altro, avesse volontariamente rinunziato a comparire. La vicenda processuale, sopra riassunta, dimostra anzi il contrario. La Corte d'appello non poteva perciò rifiutare la traduzione dell'imputato oggettivamente impossibilitato a comparire e procedere come se fosse volontariamente assente.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, per nuovo giudizio. Restano così assorbiti gli ulteriori motivi di gravame. E pur tuttavia questa Corte non può esimersi dal rilevare che alla deduzione difensiva relativa alla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, articolata sull'argomento che gli oggetti sottratti non costituivano normale dotazione della vettura e non erano perciò da considerare anch'essi per consuetudine o necessità affidati alla pubblica fede, la sentenza impugnata aveva in effetti omesso di rispondere. L'affermazione che "non appare invero contestabile che un autoveicolo parcheggiato per strada sia esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede: peraltro sul punto si è affermata da tempo una giurisprudenza univoca sicché non residuano ... spazi per discussioni in proposito" non è difatti pertinente, perché attiene al furto di vettura e non degli oggetti in essa custoditi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2006