Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2014, n. 19130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19130 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro NI - Presidente - del 14/10/2014
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1884
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 8231/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI OC OL N. IL 20/11/1956;
NE ON N. IL 24/05/1972;
BA AN N. IL 02/02/1985;
avverso la sentenza n. 4000/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 06/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti MOndello e Zonca, in sostituzione dell'avv. Di Mascio, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1 - Di CO OL, PI NI e NI DA - imputati di taluni episodi di acquisto, tentato quanto al NI, di notevoli quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina- propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, del 6 febbraio 2013, che, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Pescara, del 2 aprile 2010, ne ha confermato la penale responsabilità per i reati di cui ai capi F) della rubrica quanto al Di CO, C) quanto allo PI, D) quanto al NI e, esclusa, con riferimento ai capi C) e D), l'aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, ha rideterminato, riducendole, le pene ad essi inflitte dal primo giudice.
2- Deducono i ricorrenti:
2.A- Di CO OL, con un primo atto di ricorso, proposto dall'avv. Salvino Mondello:
Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento:
a) all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Sostiene il ricorrente che dallo stesso testo della motivazione emerge l'assenza di prova dell'avvenuto accordo in ordine alla cessione di stupefacenti. I contatti evidenziati dalla corte territoriale, si chiarisce nel ricorso, non vanno oltre la indicazione di mere attività preparatorie rispetto al un semplice progetto di acquisto di droga non portato a compimento. Pur dopo l'incontro dell'imputato con gli occupanti l'auto al cui interno sono stati poi rinvenuti 15 kg di eroina, la droga è rimasta nelle disponibilità dei due corrieri fino all'intervento degli agenti ed al sequestro. Mancherebbe, quindi, la prova di un accordo di cessione poiché non è stata posta in essere alcuna attività funzionale alla consegna dello stupefacente;
b) alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, che andrebbero inquadrati nell'ambito del mero tentativo, mancando la prova del perfezionamento dell'accordo di cessione;
c) al diniego delle attenuanti generiche.
Con ulteriore ricorso, proposto dall'avv. Paolo Marino, si denuncia:
a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, ancora con riguardo all'affermazione di responsabilità, frutto dell'emergenza, si sostiene nel ricorso, non di elementi probatori univoci e concordanti, bensì di mere congetture, non essendo emersa prova di accordi di alcun genere, ne' di passaggi di denaro tra i venditori ed i presunti acquirenti, ne' l'imputato è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti;
nessun rilievo in termini di accusa avrebbero, peraltro, i contenuti delle conversazioni intercettate;
b) Violazione di legge, ancora in punto di responsabilità, affermata senza che fosse emersa prova alcuna di una qualsiasi relazione materiale del Di CO con la sostanza stupefacente in sequestro, di una concreta riferibilità della stessa all'imputato; laddove una diversa opinione concretizzerebbe un evidente travisamento del fatto;
c) Violazione di legge, laddove la corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale, in realtà inesistente sotto il profilo sia materiale che psicologico;
d) Violazione di legge, laddove il giudice del gravame non ha ritenuto di inquadrare i fatti contestati nella fattispecie di cui all'art. 379 c.p.; la questione, pur oggetto di specifico motivo d'appello, non è stata per nulla presa in considerazione dalla corte d'appello;
e) Violazione di legge in punto di mancata qualificazione dei fatti in termini di tentativo;
f) Travisamento del fatto, laddove la predetta corte ha ricostruito la vicenda basandosi su mere illazioni;
g) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
2.B - PI NI:
Vizio di motivazione della sentenza impugnata e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sostiene il ricorrente che la responsabilità dell'imputato è stata affermata attraverso un non condivisibile sillogismo motivazionale che si sostanzia nel mero richiamo al delitto contestato sub capo A) a SA FE (imputato non ricorrente) ed all'incontro con costui dell'odierno ricorrente e di altri soggetti, nonché nel riferimento ad un ulteriore incontro dell'imputato con il SA, a qualche ora di distanza. Riferimento e richiamo dai quali non è possibile dedurre attraverso quali passaggi motivazionali la corte territoriale è pervenuta ad affermare la responsabilità dell'imputato.
Ciò anche in considerazione del fatto che allo PI in nessuna delle telefonate intercettate è stato fatto riferimento. Nell'atto d'appello, soggiunge il ricorrente, era stata proposta una serie di specifiche doglianze alle quali la contestata motivazione non ha fornito risposte, ovvero ne ha fornito in termini del tutto insufficienti, che non superano il "ragionevole dubbio" dell'innocenza dell'imputato
2.C- NI DA:
a) Violazione degli artt. 125, 178, 420 bis, 420 ter, 420 quater e 484 c.p.p.. Osserva il ricorrente che nel corso del dibattimento di primo grado il primo giudice aveva disatteso la richiesta di rinvio del processo, avanzata dal difensore del NI per la sopravvenuta detenzione dello stesso per altra causa, sul rilievo della intempestiva comunicazione della volontà dell'imputato di comparire. Impugnata tale decisione, la corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato infondata la censura, osservando che, nei casi di contumacia già dichiarata, è onere dell'imputato manifestare, attraverso il difensore, la volontà di comparire per ottenere la revoca della dichiarazione di contumacia;
onere che nel caso di specie non era stato adempiuto, poiché il difensore si era limitato a comunicare lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa. Argomentazioni ritenute dal ricorrente non in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sola conoscenza del giudice della presenza di un impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la declaratoria di contumacia, salvo che lo stesso non manifesti l'intenzione di non assistere all'udienza o autorizzi che la stessa venga celebrata in sua assenza. b) Violazione della L. n. 69 del 2009, art. 67, comma 2, lett. b), che ha abrogato l'art. 535 c.p.p., comma 2, che prevedeva la responsabilità, in solido, dei condannati al pagamento delle spese processuali, con riferimento alla condanna di "tutti (gli imputati) al pagamento delle spese processuali" inflitta dal Gup;
c) Violazione di legge in punto di diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- I ricorsi di Di CO OL e di PI NI sono infondati e devono essere, quindi, rigettati.
1.A - Quanto al Di CO, osserva la Corte che le censure dallo stesso proposte altro non fanno che ripercorrere questioni già poste dall'imputato all'attenzione del giudice del gravame che le ha respinte con motivazione, sintetica e tuttavia sufficiente nella sua essenzialità, che non presenta lacune o incongruenze di natura logica.
In realtà, quel giudice ha osservato, in punto di responsabilità, che l'interesse dell'odierno ricorrente nel trasporto dei 15 chilogrammi di eroina rinvenuti a bordo dell'autovettura "Renault Laguna" condotta dai corrieri Matesic Zoran e Nuredini Ljutfi (separatamente giudicati), emergeva con chiarezza dai contenuti delle conversazioni intercettate, in talune delle quali l'imputato aveva direttamente interloquito con i complici nelle fasi immediatamente precedenti e successive alla consegna della sostanza stupefacente, e dai servizi di osservazione e controllo del territorio. In particolare, quanto alle conversazioni, sono state ricordate quelle nel corso delle quali DE NA (separatamente giudicato) forniva al corriere Nuredini Ljufti le informazioni sul percorso da seguire in auto (attraverso l'uscita Pescara-Chieti) per giungere al parcheggio antistante l'Hotel Garibaldi, nonché le successive conversazioni del medesimo DE con Di CO PP (fratello di OL, separatamente giudicato) e con lo stesso Di CO OL, con il quale il DE scambiava indicazioni sull'appuntamento concordato. Conversazioni, correttamente interpretate dai giudici del merito, dalle quali è stato legittimamente dedotto l'interesse di tutti i conversanti, compreso l'odierno ricorrente, nell'operazione di trasporto e consegna dell'eroina.
I servizi di osservazione, d'altra parte, secondo il coerente argomentare della corte territoriale, hanno ribadito tale interesse, poiché hanno consentito di verificare, dapprima, l'incontro tra il DE e Di CO OL ed il loro avviarsi, a bordo di un'auto "Lancia K", presso l'Hotel Garibaldi, quindi, il loro incontro con gli occupanti la "Renault Laguna" ed il loro risalire a bordo in atteggiamento d'attesa, mentre la "Renault" dei due corrieri si dirigeva verso il parcheggio di piazza Garibaldi, ove i due sono stati fermati dagli agenti. La perquisizione della vettura consentiva poi di rinvenire, sotto i longheroni laterali della vettura, i 15 chilogrammi di eroina che, data la considerevole quantità, non poteva che essere destinata allo spaccio.
La ricostruzione dei fatti, come sopra brevemente richiamata, ha legittimamente indotto i giudici del merito a sostenere che la droga in sequestro doveva essere consegnata dai due corrieri al Di CO ed ai suoi complici, presenti sul luogo ove avrebbe dovuto avvenire la consegna, non condotta a termine per l'intervento degli agenti. Ricostruzione la cui esattezza è stata, peraltro, giustamente ritenuta ribadita dal tenore delle successive conversazioni, in una delle quali i due fratelli Di CO, utilizzando l'odierno ricorrente l'utenza del DE, manifestavano preoccupazione per la sorte dei due corrieri.
Alla stregua di tale coerente ricostruzione dei fatti, del tutto infondate si presentano le proteste di innocenza dell'imputato, così come la pretesa di vedere riqualificati i fatti in termini di favoreggiamento ovvero di mero tentativo, a fronte di una evidente diretta partecipazione dello stesso alla operazioni di trasporto e consegna dell'eroina, che implicano, peraltro, l'avvenuto accordo tra fornitori ed acquirenti, con conseguente integrazione della fattispecie delittuosa contestata, in concorso, pur in mancanza della materiale consegna della droga, come correttamente rilevato dai giudici del gravame richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte sul punto (da ultimo: Cass. n. 20020/2013). Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, osserva, La Corte che, se è vero che il giudice del gravame non sembra avere esplicitamente affrontato il tema in proposito svolto Di CO nell'atto di appello, è pur vero che di esso lo stesso giudice ha dato espressamente atto, e che egli, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio ritenuto adeguato ai fatti ed alla personalità dell'imputato, ha richiamato, oltre che la gravità dei fatti e l'allarme sociale che essi destavano per l'entità del traffico e per l'inserimento dello stesso in un ampio contesto criminale, anche i gravi e numerosi precedenti penali dell'imputato, che giustificavano il trattamento sanzionatorio così come determinato;
in tal guisa avendo, non solo dimostrato di avere esaminato la doglianza proposta, ma anche indicato le ragioni della infondatezza della stessa.
Per il resto, le ulteriori considerazioni svolte nel ricorso, altro non rappresentano che il tentativo di proporre una diversa, e non consentita nel giudizio di legittimità, rilettura dei fatti. 1 .B - Ugualmente infondato è il ricorso di PI NI. In realtà, in punto di responsabilità, la sentenza impugnata, della quale viene dal ricorrente denunciata la estrema sintesi degli argomenti svolti, ha richiamato la decisione di primo grado che, in termini certamente più completi e con specifici richiami alle conversazioni intercettate ed ai servizi di osservazione svolti dal personale di PG intervenuto, ha indicato l'evolversi delle operazioni di acquisto di un notevole quantitativo di eroina ed il coinvolgimento nella stessa di PI NI e dei suoi fratelli PP ed DO (separatamente giudicati).
Ha chiarito il primo giudice che i tre fratelli PI erano interessati all'acquisto, da fornitori albanesi, di consistenti partite di stupefacente, che uno di tali episodi di traffico - descritto sub capo C) dell'imputazione - riguardava l'acquisto, da parte degli PI, di sette chilogrammi di eroina. Ha ancora precisato lo stesso giudice che in nome dei tre fratelli operava RE CO (separatamente giudicato), che teneva i contatti con DE NA, a sua volta mediatore tra il RE e SA FE, referente in Italia del trafficante albanese Vali.
In particolare, sono stati richiamati i contenuti delle numerose conversazioni telefoniche intercettate, attraverso le quali i trafficanti concordavano il prezzo dello stupefacente e prendevano accordi per incontri finalizzati alla consegna dello stesso. Sono state anche intercettate conversazioni, successive a detta consegna, dalle quali emergevano chiari il disappunto degli acquirenti per la cattiva qualità della droga, la decisione degli stessi di non pagarne il prezzo convenuto (quindicimila euro al chilo), gli interventi diretti a mediare le opposte posizioni e giungere alla risoluzione della vertenza.
Proprio a tal fine, ha ancora ricordato il primo giudice, SA FE si era recato a Pescara per incontrare i clienti rimasti insoddisfatti. Il suo arrivo in città, preannunciato da altra conversazione telefonica ed in precedenza concordato con il RE da PI NI, è stato osservato dal personale di PG ed i suoi movimenti attentamente monitorati e descritti nella sentenza di primo grado. Il trafficante, quindi, è stato identificato e notato mentre incontrava il RE, DE NA ed i fratelli PI, NI (odierno ricorrente) PP ed DO. Incontri che confermavano, alla luce della complessiva valutazione del contesto probatorio acquisito, il diretto coinvolgimento nella vicenda in esame dei fratelli PI, e quindi anche dell'odierno ricorrente.
È, dunque, partendo da tali considerazioni e dalle censure svolte dall'imputato nell'atto di appello, ove aveva protestato la propria estraneità ai fatti in assenza di prove del suo coinvolgimento nel traffico, che la corte territoriale ha sostenuto che tale coinvolgimento doveva ritenersi accertato per avere lo PI in due diverse occasioni incontrato il SA, giunto a Pescara per risolvere la vertenza relativa alla qualità dello stupefacente oggetto della compravendita.
Incontri che, secondo il coerente, pur se particolarmente sintetico, argomentare dei giudici del merito, attestavano il diretto coinvolgimento nella vicenda dell'imputato, al quale è stato, peraltro, attribuito un ruolo primario anche all'interno della famiglia PI poiché, secondo quanto emerso da altra conversazione (tra lo stesso ed il RE), era stato lui ad indicare il prezzo di acquisto dell'eroina (quindicimila Euro al chilo). Argomentazioni alle quali nel ricorso si oppongono considerazioni di merito, volte ad una inammissibile, nella presente sede di legittimità, rivalutazione dei fatti.
2 - Fondato è, viceversa, il ricorso di NI DA, per il primo, assorbente, motivo.
In realtà, la decisione impugnata deve essere censurata alla stregua della condivisa giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 37483/06), correttamente citata nel ricorso, secondo cui la sopraggiunta detenzione per altra causa, determina nell'imputato una condizione di legittimo impedimento a comparire che preclude la celebrazione, e quindi anche il proseguimento, del giudizio in contumacia. Ciò anche nei casi in cui emerga che l'imputato avrebbe potuto informare della propria condizione il giudice, in tempo utile per la traduzione, atteso che non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.
Non essendo, quindi, configurabile nella condotta processuale del NI alcun addebito per non aver comunicato con maggiore tempestività la propria condizione detentiva, ed emergendo in conseguenza la presenza di una nullità assoluta in relazione alla mancata partecipazione dell'imputato al processo, la sentenza impugnata e quella di primo grado, emessa dal Gup del Tribunale di Pescara, del 2 aprile 2010, devono essere annullate nei confronti di NI DA, con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di NI DA con rinvio al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso;
rigetta i ricorsi di Di CO OL e di PI NI che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015