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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3784/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Roberto Parise
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato
t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 26.7.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio lamentando l'illegittimità delle trattenute operate dall' sulla CP_2 CP_1 somma corrisposta a titolo di arretrati dell'assegno ordinario di invalidità.
Secondo il ricorrente, tali trattenute – effettuate per il recupero di presunti indebiti – sarebbero illegittime per genericità della motivazione relativamente ai presupposti sui quali l'ente abbia voluto basare gli impugnati provvedimenti di compensazione nonché irripetibili stante l'assenza di dolo in capo al beneficiario;
ha chiesto di accertare l'infondatezza delle trattenute effettuate, con conseguente restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Si è costituito in giudizio , in via preliminare ha eccepito la improponibilità ed CP_2 improcedibilità dell'azione giudiziaria per omessa presentazione di domanda amministrativa e dei rimedi precontenziosi ex art. 443 c.p.c.
Nel merito ha sostenuto la legittimità delle trattenute, qualificando le somme come indebiti previdenziali “propri”, derivanti da cancellazione delle giornate agricole a seguito di accertamenti ispettivi. Ha evidenziato che tali indebiti sono stati recuperati in via di compensazione, mediante trattenute sulle prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 69, comma 1, L. n. 153/1969, ossia un quinto del trattamento in godimento, con salvaguardia del trattamento minimo.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame del Tribunale riguarda la legittimità delle trattenute operate dall' sugli arretrati riguardanti l'assegno ordinario di invalidità percepiti dal ricorrente, in CP_2 relazione al recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte.
Nel costituirsi l' ha chiarito che le trattenute effettuate risultano finalizzate al recupero di CP_1 indebiti previdenziali propri, derivanti da disconoscimento di giornate lavorative agricole.
Giova, innanzitutto, evidenziare che parte ricorrente contesta l'azione di recupero dell' CP_2 invocando l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 52 L. n. 88/89.
L'art. 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88 prevede testualmente “ Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della l. 30.12.1991 n. 412, norma di interpretazione autentica dell'art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto al disposto normativo sopra riportato, stabilendo che: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla CP_2 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La disposizione normativa in esame non può trovare applicazione nel caso di specie.
Occorre osservare che la prestazione di disoccupazione è un trattamento previdenziale non pensionistico, costituendo una particolare indennità che viene erogata dall' ai lavoratori agricoli CP_2
e alle figure a questi equiparate;
tanto basterebbe per escludere la fattispecie in esame dall'alveo di applicabilità del citato art. 52 L n. 88/1989, volto a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico.
La possibilità di adottare un'interpretazione analogica della norma citata è esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili pertanto di interpretazione analogica (cfr. Cass. n. 3824/2011; Cass. n. 28517/2008;
Cass. n. 3488/2003).
Tale soluzione interpretativa è dettata sia dalla necessità di evitare antinomie nel sistema sia dalla esigenza di garantire la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato art. 52 L. n. 88/89 alle prestazioni assistenziali indebite (cfr. ex plurimis Cass. n. 15550/2019; Cas. n. 15719/2019; Cass. n. 28771/2018;
Cass. n. 5059/2018) e l'applicabilità della disciplina generale, prevista dall'art. 2033 cod. civ, proprio in ragione della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (cfr.
Cass. n. 21510/2018).
Passando al merito della questione, come detto, le trattenute effettuate dall' risultano CP_2 finalizzate al recupero di indebiti previdenziali e più in particolare di indebiti disoccupazione agricola per gli anni 2013 e 2014, derivanti da disconoscimento di giornate lavorative agricole.
Occorre considerare che nel caso in cui il ricorrente rivendichi il diritto a trattenere le prestazioni previdenziali percepite, va applicato il principio secondo cui in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr Cass. 2739/2016 e SU
18046/2010).
Ebbene, parte ricorrente non ha offerto la prova del diritto a ritenere le prestazioni asseritamente indebite. CP_ L' ha dedotto e dimostrato che le trattenute sono state operate a titolo di recupero per somme indebite, e precisamente sono state effettuate a titolo di compensazione per l'indebito scaturito dall'indebita disoccupazione agricola percepita per gli anni 2013 e 2014 (v. missive di indebito in atti
). CP_2
Orbene, la parte ricorrente non ha rappresentato né dato alcun conforto probatorio della sussistenza dei requisiti utili all'accertamento del diritto alle prestazioni temporanee ritenute indebite.
Pertanto, in difetto di allegazione puntuale e in mancanza della prova del diritto a trattenere le prestazioni ritenute indebite, il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 11.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Roberto Parise
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato
t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 26.7.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio lamentando l'illegittimità delle trattenute operate dall' sulla CP_2 CP_1 somma corrisposta a titolo di arretrati dell'assegno ordinario di invalidità.
Secondo il ricorrente, tali trattenute – effettuate per il recupero di presunti indebiti – sarebbero illegittime per genericità della motivazione relativamente ai presupposti sui quali l'ente abbia voluto basare gli impugnati provvedimenti di compensazione nonché irripetibili stante l'assenza di dolo in capo al beneficiario;
ha chiesto di accertare l'infondatezza delle trattenute effettuate, con conseguente restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Si è costituito in giudizio , in via preliminare ha eccepito la improponibilità ed CP_2 improcedibilità dell'azione giudiziaria per omessa presentazione di domanda amministrativa e dei rimedi precontenziosi ex art. 443 c.p.c.
Nel merito ha sostenuto la legittimità delle trattenute, qualificando le somme come indebiti previdenziali “propri”, derivanti da cancellazione delle giornate agricole a seguito di accertamenti ispettivi. Ha evidenziato che tali indebiti sono stati recuperati in via di compensazione, mediante trattenute sulle prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 69, comma 1, L. n. 153/1969, ossia un quinto del trattamento in godimento, con salvaguardia del trattamento minimo.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame del Tribunale riguarda la legittimità delle trattenute operate dall' sugli arretrati riguardanti l'assegno ordinario di invalidità percepiti dal ricorrente, in CP_2 relazione al recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte.
Nel costituirsi l' ha chiarito che le trattenute effettuate risultano finalizzate al recupero di CP_1 indebiti previdenziali propri, derivanti da disconoscimento di giornate lavorative agricole.
Giova, innanzitutto, evidenziare che parte ricorrente contesta l'azione di recupero dell' CP_2 invocando l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 52 L. n. 88/89.
L'art. 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88 prevede testualmente “ Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della l. 30.12.1991 n. 412, norma di interpretazione autentica dell'art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto al disposto normativo sopra riportato, stabilendo che: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla CP_2 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La disposizione normativa in esame non può trovare applicazione nel caso di specie.
Occorre osservare che la prestazione di disoccupazione è un trattamento previdenziale non pensionistico, costituendo una particolare indennità che viene erogata dall' ai lavoratori agricoli CP_2
e alle figure a questi equiparate;
tanto basterebbe per escludere la fattispecie in esame dall'alveo di applicabilità del citato art. 52 L n. 88/1989, volto a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico.
La possibilità di adottare un'interpretazione analogica della norma citata è esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili pertanto di interpretazione analogica (cfr. Cass. n. 3824/2011; Cass. n. 28517/2008;
Cass. n. 3488/2003).
Tale soluzione interpretativa è dettata sia dalla necessità di evitare antinomie nel sistema sia dalla esigenza di garantire la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato art. 52 L. n. 88/89 alle prestazioni assistenziali indebite (cfr. ex plurimis Cass. n. 15550/2019; Cas. n. 15719/2019; Cass. n. 28771/2018;
Cass. n. 5059/2018) e l'applicabilità della disciplina generale, prevista dall'art. 2033 cod. civ, proprio in ragione della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (cfr.
Cass. n. 21510/2018).
Passando al merito della questione, come detto, le trattenute effettuate dall' risultano CP_2 finalizzate al recupero di indebiti previdenziali e più in particolare di indebiti disoccupazione agricola per gli anni 2013 e 2014, derivanti da disconoscimento di giornate lavorative agricole.
Occorre considerare che nel caso in cui il ricorrente rivendichi il diritto a trattenere le prestazioni previdenziali percepite, va applicato il principio secondo cui in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr Cass. 2739/2016 e SU
18046/2010).
Ebbene, parte ricorrente non ha offerto la prova del diritto a ritenere le prestazioni asseritamente indebite. CP_ L' ha dedotto e dimostrato che le trattenute sono state operate a titolo di recupero per somme indebite, e precisamente sono state effettuate a titolo di compensazione per l'indebito scaturito dall'indebita disoccupazione agricola percepita per gli anni 2013 e 2014 (v. missive di indebito in atti
). CP_2
Orbene, la parte ricorrente non ha rappresentato né dato alcun conforto probatorio della sussistenza dei requisiti utili all'accertamento del diritto alle prestazioni temporanee ritenute indebite.
Pertanto, in difetto di allegazione puntuale e in mancanza della prova del diritto a trattenere le prestazioni ritenute indebite, il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 11.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.