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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 778/2024 R.G.
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Carlo Errico PRESIDENTE
Dott.ssa Carolina Elia CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE Est.
ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 778/2024, promossa con reclamo presentato in data 23 settembre 2024 da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Lomartire Parte_1
RECLAMANTE
Contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473 bis 22 primo comma c.p.c. emessa dal Giudice Delegato presso il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, il 10 settembre 2024, nell'ambito del procedimento cumulativo di separazione giudiziale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio recante n. 3042/2023 R.G.A.C.
Esaminati gli atti, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sciogliendo la riserva;
rilevato che: con ordinanza pronunciata all'udienza di comparizione delle parti del 10 settembre 2024, il Giudice Delegato, nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso innanzi al Tribunale di Brindisi da nei Controparte_1 confronti di , in via provvisoria ed urgente: 1) affidava la figlia minore Parte_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
2) assegnava la casa coniugale alla;
3) poneva a carico di Pt_1
e in favore della un assegno mensile di 450,00 euro, di cui CP_1 Pt_1
150,00 per il mantenimento della moglie e 300,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) Per_2 Per_3 attribuiva l'assegno unico relativo alla figlia interamente alla madre;
Per_1
con ricorso depositato il 23 settembre 2024, il difensore di ha Parte_1 proposto reclamo avverso detta ordinanza e ha chiesto l'aumento dell'importo dell'assegno posto a carico dell' a 550,00 euro (di cui 200,00 euro per il CP_1 mantenimento della moglie e 350,00 euro per il mantenimento delle figlie), deducendo che
1 le condizioni reddituali delle parti non si erano modificate rispetto all'epoca della separazione e che anzi le esigenze delle figlie si erano accresciute;
nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in Controparte_1 giudizio;
il P.G., il 26 novembre 2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo;
OSSERVA
Il reclamo è inammissibile.
Va premesso che al presente procedimento - introdotto in primo grado il 10 marzo 2023
- si applica la disciplina introdotta dall'art. 3 D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149. A norma dell'art. 473-bis.24 c.p.c., terzo comma, il reclamo “deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore”. Nella specie, il provvedimento impugnato è stato pronunciato all'udienza del 10 settembre 2024, alla presenza delle parti e dei loro difensori. Il termine di dieci giorni previsto dalla norma innanzi citata, decorrente dal 10 settembre 2024, veniva in scadenza il 20 settembre 2024.
Il reclamo, depositato il 23 settembre 2024, è, pertanto, inammissibile, perché tardivamente proposto.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo il reclamato, contumace, svolto alcuna attività difensiva nel presente procedimento.
Stante la declaratoria di inammissibilità del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), con conseguente obbligo del reclamante di pagare il doppio del contributo unificato. L'evidenziata inammissibilità del reclamo costituisce elemento per ritenere che
[...]
abbia agito in questo giudizio con colpa grave e/o mala fede, sicché Pt_1 ricorrono le condizioni che, ai sensi dell'art. 136 comma 2 d.p.r. n° 115/02, impongono la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce;
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile il reclamo;
2) Nulla per le spese;
3) dà atto che il reclamo è stato rigettato, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). 4) Revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Così deciso in Lecce il 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Carlo Errico
2
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Carlo Errico PRESIDENTE
Dott.ssa Carolina Elia CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE Est.
ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 778/2024, promossa con reclamo presentato in data 23 settembre 2024 da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Lomartire Parte_1
RECLAMANTE
Contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473 bis 22 primo comma c.p.c. emessa dal Giudice Delegato presso il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, il 10 settembre 2024, nell'ambito del procedimento cumulativo di separazione giudiziale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio recante n. 3042/2023 R.G.A.C.
Esaminati gli atti, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sciogliendo la riserva;
rilevato che: con ordinanza pronunciata all'udienza di comparizione delle parti del 10 settembre 2024, il Giudice Delegato, nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso innanzi al Tribunale di Brindisi da nei Controparte_1 confronti di , in via provvisoria ed urgente: 1) affidava la figlia minore Parte_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
2) assegnava la casa coniugale alla;
3) poneva a carico di Pt_1
e in favore della un assegno mensile di 450,00 euro, di cui CP_1 Pt_1
150,00 per il mantenimento della moglie e 300,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) Per_2 Per_3 attribuiva l'assegno unico relativo alla figlia interamente alla madre;
Per_1
con ricorso depositato il 23 settembre 2024, il difensore di ha Parte_1 proposto reclamo avverso detta ordinanza e ha chiesto l'aumento dell'importo dell'assegno posto a carico dell' a 550,00 euro (di cui 200,00 euro per il CP_1 mantenimento della moglie e 350,00 euro per il mantenimento delle figlie), deducendo che
1 le condizioni reddituali delle parti non si erano modificate rispetto all'epoca della separazione e che anzi le esigenze delle figlie si erano accresciute;
nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in Controparte_1 giudizio;
il P.G., il 26 novembre 2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo;
OSSERVA
Il reclamo è inammissibile.
Va premesso che al presente procedimento - introdotto in primo grado il 10 marzo 2023
- si applica la disciplina introdotta dall'art. 3 D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149. A norma dell'art. 473-bis.24 c.p.c., terzo comma, il reclamo “deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore”. Nella specie, il provvedimento impugnato è stato pronunciato all'udienza del 10 settembre 2024, alla presenza delle parti e dei loro difensori. Il termine di dieci giorni previsto dalla norma innanzi citata, decorrente dal 10 settembre 2024, veniva in scadenza il 20 settembre 2024.
Il reclamo, depositato il 23 settembre 2024, è, pertanto, inammissibile, perché tardivamente proposto.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo il reclamato, contumace, svolto alcuna attività difensiva nel presente procedimento.
Stante la declaratoria di inammissibilità del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), con conseguente obbligo del reclamante di pagare il doppio del contributo unificato. L'evidenziata inammissibilità del reclamo costituisce elemento per ritenere che
[...]
abbia agito in questo giudizio con colpa grave e/o mala fede, sicché Pt_1 ricorrono le condizioni che, ai sensi dell'art. 136 comma 2 d.p.r. n° 115/02, impongono la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce;
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile il reclamo;
2) Nulla per le spese;
3) dà atto che il reclamo è stato rigettato, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). 4) Revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Così deciso in Lecce il 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Carlo Errico
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