Ordinanza collegiale 9 dicembre 2022
Sentenza breve 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 14/03/2023, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 04530/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14010/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14010 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Menale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego del Visto di Ingresso in Italia per lavoro subordinato dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad del 22 agosto 2022, Prot. N. -OMISSIS-, notificato il 31 agosto 2022 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, comunque lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Giuseppe Grauso;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
2. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, di diniego di rilascio del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad, notificato il 31 agosto 2022, fondato sulla sussistenza di rischio migratorio, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CARENTE E/O INSUFFICIENTE.
2. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 COMMA3 D.LVO 286/1998 E ART. 5 DEL TRATTATO DI SCHENGEN. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
3. Resiste in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale chiedendo, con memoria depositata il 2 dicembre 2022, l’integrale reiezione del ricorso.
4. All’udienza dell’8 marzo 2022, ritenuti sussistenti, come sopra esposto, i presupposti per una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato sotto il profilo assorbente della mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
Invero, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, l’Amministrazione, anteriormente all’adozione del gravato provvedimento, recante reiezione dell’istanza di rilascio visto, non ha – in violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 – preventivamente comunicato il preavviso di rigetto all’istante, precludendo in tal modo a quest’ultimo la prevista interlocuzione di carattere infraprocedimentale.
Si rileva in proposito che l’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990 – così come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. d) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120), applicabile ratione temporis al caso di specie – impedisce l’applicazione del meccanismo di non annullabilità di cui al medesimo articolo per il caso di violazione dell’art. 10 -bis.
Né può applicarsi il primo periodo dell’art. 21-octies, secondo comma, c.pa. posto che la valutazione compiuta nel caso di specie dall’Amministrazione – concernente la presenza di un rischio migratorio – non si risolve in una scelta a carattere vincolato, comportando lo svolgimento di apprezzamenti connotati da discrezionalità.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti citate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Marianna Scali, Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.